Ordinanza n. 800/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 1060/2025 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro (R.G. n. 7876/2024), pubblicata in data 17.04.2025, notificata il 24.04.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del compenso individuale accessorio dell'importo di euro 619,84.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza del commissario ad acta di rinuncia all'incarico conferito nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una sentenza civile di condanna al pagamento del compenso individuale accessorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 619,84 a titolo di compenso individuale accessorio. Con una precedente sentenza, il TAR aveva ordinato al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni e aveva nominato, per il caso di protratta inottemperanza, il Direttore generale delle risorse umane e finanziarie quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il commissario ha depositato un'istanza di rinuncia sostenendo che, a seguito della riorganizzazione ministeriale, le competenze erano state trasferite ad altra Direzione generale, che un nuovo applicativo consentiva agli Uffici scolastici regionali di inserire i dati necessari ai pagamenti e che questi ultimi disponevano dei relativi capitoli di spesa. Ha quindi dedotto l'impossibilità di svolgere l'incarico e di imputare il pagamento a capitoli riferiti a contenziosi estranei alle proprie attuali attribuzioni istituzionali. Il TAR ha esaminato la sussistenza di un giusto motivo di rinuncia all'incarico commissariale e i limiti dei poteri del commissario ad acta rispetto alle ordinarie competenze dell'amministrazione di appartenenza e alla disponibilità dei capitoli di bilancio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di rinuncia. In primo luogo ha rilevato che la nomina non era ancora divenuta operativa, poiché non era ancora scaduto il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero per adempiere spontaneamente. Nel merito, ha affermato che il commissario ad acta è ausiliario del giudice, ai sensi dell'art. 21 c.p.a., e non un organo straordinario dell'amministrazione inadempiente: egli esercita un potere distinto e autonomo, fondato sul potere sostitutivo del giudice dell'ottemperanza e finalizzato ad assicurare una tutela piena ed effettiva. Di conseguenza, l'esercizio dell'incarico non è limitato dalle ordinarie attribuzioni del commissario nell'amministrazione di appartenenza; il commissario può essere anche un soggetto estraneo all'amministrazione inadempiente, purché professionalmente adeguato. La riorganizzazione interna del Ministero e il trasferimento delle competenze ad altra Direzione generale non costituiscono quindi un giusto motivo di rinuncia ai sensi dell'art. 20, comma 1, c.p.a. Inoltre, l'ampia facoltà di delega consente al commissario di affidare l'esecuzione a un altro dirigente o funzionario, anche appartenente a una diversa Direzione generale del medesimo Ministero, senza che rilevino i rapporti gerarchici o il riparto ordinario delle attribuzioni. Il TAR ha precisato che il commissario o il delegato può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell'Ufficio scolastico regionale destinati al pagamento, nonché qualsiasi altro capitolo disponibile individuato secondo buona amministrazione; ove necessario, può ricorrere a fondi fuori bilancio o al pagamento in conto sospeso. Le spese non risultano oggetto di specifica regolazione nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 21 c.p.a.
Il commissario ad acta è qualificato come ausiliario del giudice e, nell'esecuzione dell'incarico, esercita un potere distinto e autonomo rispetto a quello ordinariamente spettante all'amministrazione inadempiente.
art. 20, comma 1, c.p.a.
La rinuncia all'incarico del commissario ad acta è ammissibile solo in presenza di un giusto motivo; la riorganizzazione interna dell'amministrazione e il mutamento delle attribuzioni degli uffici non integrano, di per sé, tale presupposto.
Massime di principio
- Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera quale ausiliario del giudice e non quale organo straordinario dell'amministrazione inadempiente; esercita pertanto un potere autonomo e distinto, finalizzato ad assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale.
- L'esercizio dell'incarico di commissario ad acta non è limitato dalle ordinarie attribuzioni istituzionali o dai rapporti gerarchici del soggetto nominato all'interno dell'amministrazione di appartenenza; il commissario può anche appartenere a un'amministrazione diversa, o essere un soggetto privato, purché disponga di adeguate competenze professionali.
- La riorganizzazione interna dell'amministrazione inadempiente e il trasferimento delle competenze tra uffici non costituiscono giusto motivo per rinunciare all'incarico di commissario ad acta, soprattutto quando il provvedimento di nomina consenta la delega a dirigenti o funzionari idonei.
- Quando sia stata conferita un'ampia facoltà di delega, il commissario ad acta può delegare l'esecuzione a un dirigente o funzionario di altra articolazione della medesima amministrazione, anche a seguito di una modifica del riparto interno delle competenze, per evitare ulteriori ritardi nell'attuazione del giudicato.
- Per dare esecuzione a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può individuare, secondo buona amministrazione, il capitolo di spesa ministeriale o dell'ufficio periferico idoneo e, ove necessario, utilizzare fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.
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