Sentenza n. 1454/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 1431/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 19 marzo 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1431/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 19 febbraio 2025 e passata in giudicato il 15 aprile 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l'importo complessivo di 1.500 euro, oltre alle spese di giudizio. A fronte dell'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha domandato l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna al pagamento di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che il Ministero, nel gennaio 2026, aveva erogato alla ricorrente quanto riconosciuto dalla sentenza civile. L'adempimento intervenuto ha determinato la piena soddisfazione della pretesa e ha reso improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della precedente inerzia e del comportamento che aveva reso necessario il giudizio di ottemperanza, e sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado del valore nominale di 500 euro annui
La disposizione costituisce il fondamento della pretesa sostanziale all'attribuzione della Carta docente, già riconosciuta alla ricorrente dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione integrale da parte dell'amministrazione del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
- L'adempimento intervenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non impedisce la condanna dell'amministrazione alle spese quando la sua precedente inerzia ha reso necessario il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →