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Sentenza

Sentenza n. 9517/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero resistente nel procedimento avente a oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, iniziato con istanza presentata il 14.10.2025, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto, prevedendo fin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;

Giustizia amministrativa202602533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato il 14 ottobre 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, un’istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Non avendo il Ministero adottato il provvedimento conclusivo entro il termine previsto dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, la ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di provvedere e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine previsto. L’obbligo deriva dall’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. Quest’ultima disposizione impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo, il giudice gli ha ordinato di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell’interessata e in caso di perdurante inerzia, provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in 750 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e ordinare all’amministrazione di provvedere.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.

    Impone all’autorità competente di concludere il procedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è fondata quando l’amministrazione è titolare di un obbligo giuridico di provvedere e il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento è inutilmente decorso.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Quando accerta l’illegittimità del silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta dell’interessato e prevedere un termine ulteriore per l’adozione del provvedimento in sostituzione dell’amministrazione rimasta inerte.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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