Cassazione Penale, Ordinanza n. 05293/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra diversi fatti già oggetto di distinti giudizi. Denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che tra le condotte doveva essere ravvisata una comune ideazione criminosa. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva già esaminato compiutamente i profili fattuali dei diversi procedimenti e aveva escluso la presenza di concreti indicatori della unicità del disegno criminoso; pertanto la doglianza si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, in quanto diretti a sollecitare una rivalutazione in fatto delle emergenze già apprezzate dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nel caso concreto in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori della comune ideazione criminosa tra i diversi fatti; in mancanza di tali elementi, la domanda può essere respinta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito o dell'esecuzione.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando, sotto la veste formale del motivo di ricorso, si contesta in realtà l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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