Sentenza n. 1336/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025; E PER LA DECLARATORIA della spettanza del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso ai contratti stipulati con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di collaboratore scolastico negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inserito nelle graduatorie di istituto del personale ATA, aveva presentato un'istanza di accesso agli atti per verificare la correttezza del calcolo dei titoli e dei servizi valutati ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del triennio 2014-2017 e per valutare l'eventuale lesione della propria posizione giuridica. In particolare, chiedeva copia dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di collaboratore scolastico. L'amministrazione aveva opposto il diniego ritenendo che l'eventuale lesione derivante dall'errato calcolo del punteggio avrebbe dovuto essere contestata tempestivamente agli organi competenti. Il ricorrente deduceva la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, in quanto la documentazione era strumentale alla tutela delle proprie ragioni, anche in un eventuale successivo giudizio, e negava che l'istanza integrasse un controllo generalizzato sull'attività amministrativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego. L'accesso documentale è finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e presuppone un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti. Nel caso concreto tale interesse sussisteva, poiché i contratti richiesti erano strumentali a verificare l'eventuale pregiudizio derivante dal calcolo dei punteggi nelle graduatorie e a predisporre, se del caso, ulteriori iniziative di tutela. Il Collegio ha escluso che la richiesta fosse diretta a esercitare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione. Ha inoltre affermato che gli atti di gestione del personale, pur avendo natura privatistica dopo la privatizzazione del rapporto di lavoro, restano soggetti ai principi di buon andamento e imparzialità e possono quindi formare oggetto di accesso. Il diniego è stato annullato e l'amministrazione scolastica è stata condannata a esibire i contratti richiesti e a consentire l'estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 500 euro di spese di lite, mentre le spese sono state compensate nei confronti delle restanti parti.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
"massima ostensione dei documenti amministrativi"
Il diritto di accesso tutela situazioni giuridicamente rilevanti e richiede un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento; incontra soltanto i limiti previsti dalla legge per il contemperamento con altri interessi meritevoli di tutela.
art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990
"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"
La legittimazione all'accesso sussiste quando il richiedente dimostri il collegamento tra la documentazione e una propria situazione giuridicamente tutelata; è sufficiente anche la strumentalità dell'accesso alla valutazione o alla tutela successiva della posizione giuridica.
art. 24 l. 241/1990
Le limitazioni all'accesso operano quando siano giustificate dalla necessità di tutelare interessi contrapposti nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto non è stata ravvisata una limitazione applicabile.
art. 116 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare l'esibizione dei documenti e l'estrazione di copia.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione giustificano la trasparenza e l'accessibilità anche degli atti di gestione del personale aventi natura privatistica.
Massime di principio
- Il diritto di accesso documentale spetta quando il richiedente dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegato ai documenti richiesti; l'accesso può essere strumentale alla valutazione e alla successiva tutela giudiziale della posizione del richiedente.
- La richiesta di documenti specificamente individuati e funzionali alla verifica di un possibile pregiudizio personale non costituisce controllo generalizzato sull'attività della pubblica amministrazione.
- Gli atti di gestione del personale delle amministrazioni, anche quando abbiano natura privatistica per effetto della contrattualizzazione del rapporto di lavoro, possono formare oggetto di accesso documentale in quanto restano soggetti ai principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.
- Accertata la spettanza del diritto di accesso, il giudice amministrativo può annullare il diniego e ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti e l'estrazione di copia entro un termine determinato.
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