Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23917/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica (sottrazione o distruzione dei libri contabili della ditta individuale di cui il ricorrente era titolare), articolata in quattro censure principali: 1) vizio di motivazione e impropria riqualificazione del fatto rispetto alla decisione di primo grado; 2) carenza probatoria circa il dolo specifico, dedotto a giudizio della difesa dalla sola mancata consegna dei documenti e dall'esposizione debitoria; 3) errata qualificazione del fatto, che secondo la difesa andrebbe inquadrato nell'art. 217 L. fall. (bancarotta semplice) e non nella fattispecie fraudolenta; 4) insufficiente motivazione sulla determinazione della pena accessoria fallimentare. In sede di motivi aggiunti è stata poi dedotta l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dibattimentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio, con specifico riferimento alla verifica della sussistenza del dolo specifico. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia stata logicamente incompatibile con precedenti assoluzioni per alcune condotte e insufficiente a provare il requisito soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state assorbite dall'annullamento, con la precisazione che la determinazione delle pene (comprese quelle accessorie) richiede sempre un'adeguata motivazione, tanto più rigorosa quanto più la pena si discosta dal minimo edittale.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    La fattispecie di bancarotta documentale "fraudolenta" richiede il dolo specifico (scopo di recare danno ai creditori e/o di procurare un ingiusto profitto) mediante sottrazione o distruzione dei documenti contabili; la frode distingue questa ipotesi dalle fattispecie semplici

  • Legge fallimentare, art. 217

    Prevede la bancarotta semplice per l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili; si tratta di fattispecie che possono sussistere anche in assenza di dolo specifico (anche per negligenza)

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione della pena

    La determinazione delle pene, incluse le pene accessorie fallimentari, richiede sempre adeguata e specifica motivazione; l'intensità della motivazione deve aumentare nella misura in cui la pena si discosta dal minimo edittale

Massime di principio

  • Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale specifica è necessario provare il dolo specifico (scopo fraudolento): non basta la mera assenza o distruzione di documenti; il dolo può però essere desunto dalle circostanze complessive del caso.
  • La prova del dolo specifico è valutabile in base alla ricostruzione complessiva e alle circostanze che dimostrino la finalizzazione del comportamento all'occultamento delle vicende gestionali; tuttavia la presenza di assoluzioni per altre condotte può rendere incongrua o insufficiente tale deduzione se non adeguatamente motivata.
  • Qualificare il fatto come bancarotta fraudolenta piuttosto che semplice richiede argomentazione puntuale sugli elementi che manifestano la frode; in mancanza, la qualificazione può essere riformata o annullata.
  • L'appello non può fondarsi su argomenti logicamente incongrui (es. riferimenti alla "doppia conforme" quando non vi sono due decisioni conformi): i motivi devono essere coerenti con il ruolo e i limiti del giudizio di appello.
  • Le questioni relative alla richiesta di rinnovazione dibattimentale (o altre richieste istruttorie) devono essere specificamente trattate in motivazione: l'omessa decisione è causa di vizio deducibile in Cassazione.
  • La determinazione delle pene accessorie richiede motivazione specifica; anche se la quantificazione resta discrezionale, la mancanza di motivazione sufficiente può comportare censura e revisione del trattamento sanzionatorio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.