Sentenza del 12/04/2022 n. 1744 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Varia - Operazioni oggettivamente inesistenti - Robin Hood Tax - raddoppio dei termini di accertamento - recupero a tassazione dell'addizionale IRES e dell'IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e recupero a tassazione sia dell'addizionale IRES (per il disconoscimento dei costi) sia dell'IVA (per l'imposta indebitamente detratta); questione aggravata dall'applicazione, da parte dell'Amministrazione, del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008
La decisione
a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della disciplina del raddoppio dei termini (Corte Cost. n.10/2015), le condotte non conservano rilevanza penale e l'Amministrazione non può più avvalersi del raddoppio dei termini per gli accertamenti successivi al 12/02/2015. In tale contesto, il recupero a tassazione della maggiore addizionale IRES derivante dal disconoscimento dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti è da ritenersi illegittimo a decorrere dal giorno successivo alla sentenza costituzionale (12/02/2015). Resta invece legittimo il recupero a tassazione, ai fini IVA, dell'imposta indebitamente detratta (cioè l'IRAP/IVA continue differenziazioni: l'IVA indebitamente detratta può essere recuperata anche dopo tale data). Decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. 9108/2012, 17619/2018 e altre).
Norme richiamate
Costituzione
richiamate per principi di uguaglianza e capacità contributiva nella valutazione della legittimità del regime sanzionatorio e fiscale
d.P.R. 633/1972
norme IVA richiamate nel contesto del recupero dell'imposta indebitamente detratta; l'IVA detratta indebitamente può essere recuperata dall'Amministrazione
d.P.R. 600/1973
norma sulla rettifica delle dichiarazioni e termini di accertamento, richiamata nella valutazione dei poteri accertativi
d.l. 112/2008
disposizioni che prevedevano il raddoppio dei termini di accertamento; dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con effetti che impediscono all'Amministrazione di avvalersi del raddoppio per gli accertamenti successivi alla sentenza
Corte Cost.
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sul raddoppio dei termini, con effetto sull'irretroattività penale e sul potere dell'Amministrazione di estendere i termini di accertamento
Cassazione
sent. 12802/2011; sent. 428/2015; sent. 26453/2018; sent. 9108/2012; sent. 17619/2018
giurisprudenza di legittimità che ha trattato il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti, il disconoscimento dei costi e il recupero dell'IVA; utilizzata per distinguere il differente trattamento tra addizionale IRES e IVA dopo la declaratoria di illegittimità
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale del raddoppio dei termini (art.81 d.l.112/2008) impedisce all'Amministrazione di avvalersi del prolungamento dei termini di accertamento per fatti accertati dopo la data della sentenza (12/02/2015): gli accertamenti che si fondano su quel raddoppio sono nulli o comunque privi della ragione giustificatrice del termine esteso.
- Per operazioni oggettivamente inesistenti occorre separare la posizione IRES (o addizionale IRES) dall'IVA: il disconoscimento dei costi ai fini IRES e il conseguente recupero dell'addizionale può essere illegittimo se fondato sul raddoppio dei termini ormai decaduto; invece l'IVA indebitamente detratta può essere legittimamente recuperata perché si tratta di un diverso presupposto impositivo e di regole proprie di rettifica dell'imposta.
- Chiunque impugni un atto di recupero fiscale dopo la sentenza costituzionale deve verificare la data di notifica dell'atto, il periodo d'imposta interessato e se l'Amministrazione abbia effettivamente fatto ricorso al raddoppio dei termini: la conclusione sulla legittimità dell'accertamento dipende da queste verifiche temporali e formali.
- La perdita della rilevanza penale delle condotte (a seguito della declaratoria di illegittimità) incide sul profilo sanzionatorio e sul trattamento probatorio, ma non automaticamente sull'accertamento tributario: ciascun tributo va valutato secondo le proprie norme e termini.
- In casi analoghi è consigliabile impugnare specificamente la pretesa relativa all'addizionale IRES per le note ragioni temporali e procedurali, pur continuando a valutare separatamente la posizione IVA (dove il recupero può rimanere valido).
- Per gli anni anteriori al 12/02/2015, gli effetti del raddoppio dei termini, se applicato correttamente e non dichiarato incostituzionale con efficacia retroattiva, possono ancora consentire all'Amministrazione di procedere; quindi la data di decorrenza è cruciale.
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