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Sentenza

Sentenza del 12/04/2022 n. 1744 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Varia - Operazioni oggettivamente inesistenti - Robin Hood Tax - raddoppio dei termini di accertamento - recupero a tassazione dell'addizionale IRES e dell'IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

contestazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti e recupero a tassazione sia dell'addizionale IRES (per il disconoscimento dei costi) sia dell'IVA (per l'imposta indebitamente detratta); questione aggravata dall'applicazione, da parte dell'Amministrazione, del raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 81, commi 16-18, d.l. 112/2008

La decisione

a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della disciplina del raddoppio dei termini (Corte Cost. n.10/2015), le condotte non conservano rilevanza penale e l'Amministrazione non può più avvalersi del raddoppio dei termini per gli accertamenti successivi al 12/02/2015. In tale contesto, il recupero a tassazione della maggiore addizionale IRES derivante dal disconoscimento dei costi per operazioni oggettivamente inesistenti è da ritenersi illegittimo a decorrere dal giorno successivo alla sentenza costituzionale (12/02/2015). Resta invece legittimo il recupero a tassazione, ai fini IVA, dell'imposta indebitamente detratta (cioè l'IRAP/IVA continue differenziazioni: l'IVA indebitamente detratta può essere recuperata anche dopo tale data). Decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità citata (cfr. Cass. 9108/2012, 17619/2018 e altre).

Norme richiamate

  • Costituzione

    richiamate per principi di uguaglianza e capacità contributiva nella valutazione della legittimità del regime sanzionatorio e fiscale

  • d.P.R. 633/1972

    norme IVA richiamate nel contesto del recupero dell'imposta indebitamente detratta; l'IVA detratta indebitamente può essere recuperata dall'Amministrazione

  • d.P.R. 600/1973

    norma sulla rettifica delle dichiarazioni e termini di accertamento, richiamata nella valutazione dei poteri accertativi

  • d.l. 112/2008

    disposizioni che prevedevano il raddoppio dei termini di accertamento; dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale con effetti che impediscono all'Amministrazione di avvalersi del raddoppio per gli accertamenti successivi alla sentenza

  • Corte Cost.

    dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme sul raddoppio dei termini, con effetto sull'irretroattività penale e sul potere dell'Amministrazione di estendere i termini di accertamento

  • Cassazione

    sent. 12802/2011; sent. 428/2015; sent. 26453/2018; sent. 9108/2012; sent. 17619/2018

    giurisprudenza di legittimità che ha trattato il tema delle operazioni oggettivamente inesistenti, il disconoscimento dei costi e il recupero dell'IVA; utilizzata per distinguere il differente trattamento tra addizionale IRES e IVA dopo la declaratoria di illegittimità

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale del raddoppio dei termini (art.81 d.l.112/2008) impedisce all'Amministrazione di avvalersi del prolungamento dei termini di accertamento per fatti accertati dopo la data della sentenza (12/02/2015): gli accertamenti che si fondano su quel raddoppio sono nulli o comunque privi della ragione giustificatrice del termine esteso.
  • Per operazioni oggettivamente inesistenti occorre separare la posizione IRES (o addizionale IRES) dall'IVA: il disconoscimento dei costi ai fini IRES e il conseguente recupero dell'addizionale può essere illegittimo se fondato sul raddoppio dei termini ormai decaduto; invece l'IVA indebitamente detratta può essere legittimamente recuperata perché si tratta di un diverso presupposto impositivo e di regole proprie di rettifica dell'imposta.
  • Chiunque impugni un atto di recupero fiscale dopo la sentenza costituzionale deve verificare la data di notifica dell'atto, il periodo d'imposta interessato e se l'Amministrazione abbia effettivamente fatto ricorso al raddoppio dei termini: la conclusione sulla legittimità dell'accertamento dipende da queste verifiche temporali e formali.
  • La perdita della rilevanza penale delle condotte (a seguito della declaratoria di illegittimità) incide sul profilo sanzionatorio e sul trattamento probatorio, ma non automaticamente sull'accertamento tributario: ciascun tributo va valutato secondo le proprie norme e termini.
  • In casi analoghi è consigliabile impugnare specificamente la pretesa relativa all'addizionale IRES per le note ragioni temporali e procedurali, pur continuando a valutare separatamente la posizione IVA (dove il recupero può rimanere valido).
  • Per gli anni anteriori al 12/02/2015, gli effetti del raddoppio dei termini, se applicato correttamente e non dichiarato incostituzionale con efficacia retroattiva, possono ancora consentire all'Amministrazione di procedere; quindi la data di decorrenza è cruciale.

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