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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16882/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello per più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la qualificazione dell'imputato come "amministratore di fatto" delle società "cartiere" (OTG Italia, KS sas, F.B.) a partire dal 2011; mancata valutazione delle prove a discarico; 2) analoga censura per le fatture 2015; 3) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 416 c.p. con contestazione del tempus commissi delicti e della presunta operatività dell'associazione sin dal 2010 invece che dal luglio 2015 (informativa PG); 4) censura sul trattamento sanzionatorio e qualificazione come mero partecipe ex art. 416 comma 2; 5) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione per reati relativi a fatture emesse tra gennaio e luglio 2012 e altri reati soggetti a prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati. Motivazione essenziale: i criteri giurisprudenziali ordinari per l'individuazione dell'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) non sono automaticamente applicabili quando la società è una "cartiera" priva di autonomia reale; in tale contesto rileva il ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento e la partecipazione come concorrente (art. 110 c.p.). La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento alle intercettazioni e alle dichiarazioni dei coimputati che collocano il comportamento del Monzani almeno dal 2011; analogamente la valutazione sull'operatività del sodalizio e sui tempi è stata ritenuta congrua. Quanto alla prescrizione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), la Corte ricorda che il termine decorre dall'ultimo episodio: per i capi indicati le date di prescrizione più brevi sono rispettivamente 28/12/2022 e 06/12/2022 per gli ultimi atti contestati. Tuttavia, poiché il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile, non è stato possibile pronunciare la declaratoria di estinzione maturata dopo la sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

    Il termine di prescrizione per questo reato, considerato unitario ai sensi dell'art. 8 comma 2, decorre dall'ultimo episodio (ultima fattura); la Corte applica la giurisprudenza di legittimità che fissa il punto di decorrenza nell'ultimo atto.

  • art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    partecipazione a frodi fiscali (articolo citato nelle imputazioni)

    Usato nelle contestazioni relative a fattispecie collegate; la Corte valuta la partecipazione e l'organizzazione del sistema fraudolento anche ai fini della responsabilità concorrente.

  • art. 110 c.p.

    La Corte ha ritenuto che Monzani potesse essere punito come concorrente per le fatture emesse dalle cartiere, avendo percepito percentuali e svolto funzione organizzativa commerciale.

  • art. 416 comma 1 e comma 2 c.p.

    associazione a delinquere; partecipazione

    La Corte conferma l'esistenza dell'associazione e la rilevanza del ruolo del ricorrente come ideatore/organizzatore; discute che la posizione concreta può anche rientrare nella seconda fattispecie (partecipante) ma la contestazione e la motivazione sono ritenute adeguate.

  • art. 2639 cod. civ.

    criteri per individuare l'amministratore di fatto

    La Corte afferma che i criteri elaborati per imprese operative non sono automaticamente trasferibili alle società "cartiere"; in tali casi è legittimo ricondurre la responsabilità alla qualità di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.

  • art. 133 c.p.

    determinazione della pena

    La decisione di merito ha rideterminato il trattamento sanzionatorio tenendo conto di prescrizioni e ruolo nel reato; la Cassazione ha ritenuto che le censure sul calcolo della pena fossero generiche e manifestamente infondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile

    Applicata la condanna alle spese processuali del ricorrente per inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte ricorda che un ricorso per cassazione inammissibile non consente il formarsi di valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità (es. prescrizione) successive alla sentenza di appello.

Massime di principio

  • Nei casi di "società cartiera" i tradizionali criteri per individuare l'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) possono risultare inapplicabili: rileva invece l'accertamento del ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.
  • Le intercettazioni e le dichiarazioni dei coimputati, con riscontri documentali, possono costituire base sufficiente per ritenere la partecipazione e fissare il tempus commissi delicti, purché la motivazione sia logica e congrua.
  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto: va quindi calcolata sulla data dell'ultima fattura contestata.
  • Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla mancata applicazione di attenuanti/qualifiche (es. mero partecipe) sono spesso inammissibili; il ricorso deve indicare vizi specifici del percorso argomentativo del giudice di merito.
  • Un ricorso per cassazione inammissibile impedisce di ottenere pronunce sulla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello: le cause di non punibilità sopravvenute non possono essere rilevate se il gravame è dichiarato inammissibile.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario indicare errori di diritto o vizi argomentativi concreti e specifici, non la semplice diversa valutazione delle prove che rientra nella valutazione di merito.

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