Cassazione Penale, Sentenza n. 16882/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza d'appello per più censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la qualificazione dell'imputato come "amministratore di fatto" delle società "cartiere" (OTG Italia, KS sas, F.B.) a partire dal 2011; mancata valutazione delle prove a discarico; 2) analoga censura per le fatture 2015; 3) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 416 c.p. con contestazione del tempus commissi delicti e della presunta operatività dell'associazione sin dal 2010 invece che dal luglio 2015 (informativa PG); 4) censura sul trattamento sanzionatorio e qualificazione come mero partecipe ex art. 416 comma 2; 5) omessa declaratoria di estinzione per prescrizione per reati relativi a fatture emesse tra gennaio e luglio 2012 e altri reati soggetti a prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi risultano manifestamente infondati. Motivazione essenziale: i criteri giurisprudenziali ordinari per l'individuazione dell'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) non sono automaticamente applicabili quando la società è una "cartiera" priva di autonomia reale; in tale contesto rileva il ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento e la partecipazione come concorrente (art. 110 c.p.). La sentenza d'appello è stata ritenuta adeguatamente motivata con riferimento alle intercettazioni e alle dichiarazioni dei coimputati che collocano il comportamento del Monzani almeno dal 2011; analogamente la valutazione sull'operatività del sodalizio e sui tempi è stata ritenuta congrua. Quanto alla prescrizione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000), la Corte ricorda che il termine decorre dall'ultimo episodio: per i capi indicati le date di prescrizione più brevi sono rispettivamente 28/12/2022 e 06/12/2022 per gli ultimi atti contestati. Tuttavia, poiché il ricorso in cassazione è stato dichiarato inammissibile, non è stato possibile pronunciare la declaratoria di estinzione maturata dopo la sentenza d'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in via equitativa la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
reato di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti
Il termine di prescrizione per questo reato, considerato unitario ai sensi dell'art. 8 comma 2, decorre dall'ultimo episodio (ultima fattura); la Corte applica la giurisprudenza di legittimità che fissa il punto di decorrenza nell'ultimo atto.
art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
partecipazione a frodi fiscali (articolo citato nelle imputazioni)
Usato nelle contestazioni relative a fattispecie collegate; la Corte valuta la partecipazione e l'organizzazione del sistema fraudolento anche ai fini della responsabilità concorrente.
art. 110 c.p.
La Corte ha ritenuto che Monzani potesse essere punito come concorrente per le fatture emesse dalle cartiere, avendo percepito percentuali e svolto funzione organizzativa commerciale.
art. 416 comma 1 e comma 2 c.p.
associazione a delinquere; partecipazione
La Corte conferma l'esistenza dell'associazione e la rilevanza del ruolo del ricorrente come ideatore/organizzatore; discute che la posizione concreta può anche rientrare nella seconda fattispecie (partecipante) ma la contestazione e la motivazione sono ritenute adeguate.
art. 2639 cod. civ.
criteri per individuare l'amministratore di fatto
La Corte afferma che i criteri elaborati per imprese operative non sono automaticamente trasferibili alle società "cartiere"; in tali casi è legittimo ricondurre la responsabilità alla qualità di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.
art. 133 c.p.
determinazione della pena
La decisione di merito ha rideterminato il trattamento sanzionatorio tenendo conto di prescrizioni e ruolo nel reato; la Cassazione ha ritenuto che le censure sul calcolo della pena fossero generiche e manifestamente infondate.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Applicata la condanna alle spese processuali del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
art. 129 c.p.p.
La Corte ricorda che un ricorso per cassazione inammissibile non consente il formarsi di valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare cause di non punibilità (es. prescrizione) successive alla sentenza di appello.
Massime di principio
- Nei casi di "società cartiera" i tradizionali criteri per individuare l'amministratore di fatto (art. 2639 c.c.) possono risultare inapplicabili: rileva invece l'accertamento del ruolo di ideatore/organizzatore del sistema fraudolento.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni dei coimputati, con riscontri documentali, possono costituire base sufficiente per ritenere la partecipazione e fissare il tempus commissi delicti, purché la motivazione sia logica e congrua.
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74/2000) il termine di prescrizione decorre dall'ultimo atto: va quindi calcolata sulla data dell'ultima fattura contestata.
- Le censure generiche sul trattamento sanzionatorio o sulla mancata applicazione di attenuanti/qualifiche (es. mero partecipe) sono spesso inammissibili; il ricorso deve indicare vizi specifici del percorso argomentativo del giudice di merito.
- Un ricorso per cassazione inammissibile impedisce di ottenere pronunce sulla prescrizione maturata dopo la sentenza di appello: le cause di non punibilità sopravvenute non possono essere rilevate se il gravame è dichiarato inammissibile.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario indicare errori di diritto o vizi argomentativi concreti e specifici, non la semplice diversa valutazione delle prove che rientra nella valutazione di merito.
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