Cassazione Penale, Sentenza n. 38621/2024 del 21/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua opposizione alla mancata restituzione di alcuni orologi sequestrati il 10/05/2010 nell'ambito del procedimento penale a carico del marito e del figlio. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che: 1) il sequestro non sarebbe mai stato convalidato; 2) la confisca disposta a carico di beni nella disponibilità di Paolo Schiavone non può essere estesa a specifici oggetti dei quali ella dichiara la proprietà, acquistati con proventi leciti. Si duole che il giudice dell'esecuzione non abbia valutato adeguatamente tali profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i beni sequestrati presso l'abitazione della ricorrente fossero stati considerati nella disponibilità del figlio (Paolo Schiavone) e inclusi nella confisca disposta al termine del processo di merito nei confronti di quest'ultimo. La Corte ha inoltre osservato che la ricorrente, pur potendo agire come terza interessata ai sensi dell'art. 676 c.p.p., non ha fornito prove documentali (descrizione degli oggetti, tempi e modalità di acquisto, valore, correlazione con reddito e patrimonio) atte a dimostrare la propria titolarità. Le censure sulla ritualità del sequestro sono state giudicate prive di efficacia alla luce della successiva confisca. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 676 cod. proc. pen.
Disciplina l'incidente di esecuzione promosso dal terzo interessato per chiedere la restituzione di beni confiscati o sequestrati; la terza parte legittimata deve provare la titolarità e fornire elementi concreti per ottenere la revoca del provvedimento ablatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibile misura a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; applicata qui con equo fissamento della somma dovuta.
Sentenza Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che l'inammissibilità del ricorso non è stata determinata da colpa grave della parte, pur consentendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 616 c.p.p.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.1, n. 4096 del 24/10/2018, Lacatus; Sez.1, n. 3311 del 11/11/2011, Lonati)
Richiamata per confermare il principio secondo cui il terzo interessato può ottenere la restituzione dei beni confiscati solo se dimostra in modo concreto la propria titolarità e l'estraneità alla condotta illecita; la mera affermazione generica di proprietà non è sufficiente.
Massime di principio
- La contestazione della validità formale del sequestro (es. mancata convalida) perde rilievo se successivamente è intervenuta una confisca disposta in sede di merito: la fase cautelare viene superata dal provvedimento ablatorio definitivo.
- Chi agisce come terzo interessato per ottenere la restituzione di beni confiscati deve fornire prova concreta e documentata della titolarità (descrizione degli oggetti, tempi e modalità di acquisto, valore, documenti di pagamento, correlazione con reddito/patrimonio); meri asserti generici sono insufficienti.
- La mancata partecipazione della terza parte al processo penale di merito non le preclude l'azione; tuttavia il rimedio è l'incidente di esecuzione ex art. 676 c.p.p. e richiede adeguata prova.
- In cassazione le doglianze basate su fatti non provati in grado di merito sono spesso qualificate come manifestamente infondate e dichiarate inammissibili.
- In caso di ricorso inammissibile il giudice può condannare la parte alle spese processuali e imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi di colpa grave nella determinazione del ricorso.
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