Sentenza n. 4597/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: due sentenze del TAR Lazio che avevano dichiarato inammissibili, per difetto di procura speciale, i ricorsi contro l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo, il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’ordine di rilascio dell’immobile e l’ingiunzione al pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o occupante)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati riuniti due appelli proposti dalla medesima parte contro due sentenze del TAR Lazio, entrambe dichiarative dell’inammissibilità dei ricorsi per genericità della procura difensiva. L’appellante ha contestato tale statuizione, deducendo che le procure, pur redatte su fogli separati, erano state spedite per posta unitamente ai rispettivi ricorsi e alle relate di notifica, recanti elementi idonei a individuare le controversie. Ha inoltre riproposto le censure di merito non esaminate dal TAR. Nel primo giudizio erano contestati l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fabbricato abusivo e della relativa area, nonché il verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, per omessa indicazione delle opere non demolite, prescrizione del diritto dell’amministrazione alla demolizione, incompetenza o carenza di delega degli agenti verbalizzanti, mancata indicazione del responsabile del procedimento e illegittimità derivata dell’acquisizione; erano inoltre dedotti errori nell’individuazione delle particelle e l’inclusione di beni non interessati dall’abuso. Nel secondo giudizio erano impugnati l’ordine di rilascio dell’immobile, l’ingiunzione al pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo e la deliberazione comunale recante i criteri di quantificazione dell’indennità, contestando il fondamento dell’ordine di rilascio, il riferimento a una deliberazione inesistente, l’annullamento in autotutela della precedente acquisizione e l’erroneità dei criteri estimativi. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza delle censure, nonché il difetto di giurisdizione sull’ingiunzione al pagamento dell’indennità e la carenza di interesse contro l’ordine di rilascio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha confermato la riunione degli appelli per identità delle parti e connessione oggettiva e ha accolto la censura relativa alla procura. Ha ritenuto che la spedizione unitaria, a mezzo posta, del ricorso, della procura su foglio separato e della relata di notifica, contenente specifici riferimenti al ricorso, costituisse una relazione materiale e giuridica sufficiente a collegare la procura al giudizio e a soddisfare il requisito della specialità previsto dall’art. 40 c.p.a., anche ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c. La collocazione e la notificazione congiunta della procura generano una presunzione di riferibilità al giudizio, in assenza di elementi incompatibili. I riferimenti contenuti nella procura a rimedi e mezzi di prova propri del processo civile non sono stati ritenuti incompatibili, potendo riferirsi anche all’eventuale translatio iudicii. Sono stati quindi ritenuti irrilevanti i richiami del TAR alla disciplina del processo amministrativo telematico, all’art. 39, comma 1, c.p.a., all’art. 182, comma 2, c.p.c. e all’errore scusabile. Poiché l’erronea declaratoria di inammissibilità aveva impedito al TAR di esaminare le ulteriori eccezioni processuali e il merito, il Consiglio di Stato ha qualificato l’errore come palese, ha dichiarato nulle le sentenze appellate e ha rimesso entrambe le cause al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per una rinnovata delibazione in rito e, se del caso, nel merito. Le questioni sostanziali e le ulteriori eccezioni del Comune non sono state decise. È stata disposta la compensazione integrale delle spese del doppio grado, poiché l’accoglimento riguardava esclusivamente il profilo processuale e non implicava una valutazione di fondatezza delle pretese sostanziali.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
Il requisito della specialità della procura può risultare dalla sua notificazione congiunta al ricorso e dalla presenza di elementi che consentano di riferirla con certezza al giudizio.
art. 83, comma 3, c.p.c.
La procura su foglio separato è riferibile all’atto processuale quando sussiste una relazione materiale e giuridica tra procura e ricorso, desumibile anche dalla congiunzione nella notificazione.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Quando il giudice di primo grado definisce il giudizio con una declaratoria di inammissibilità erronea e non esamina le ulteriori questioni processuali e sostanziali, il giudice d’appello può dichiarare nulla la sentenza e rimettere la causa al primo giudice.
art. 105, comma 3, c.p.a.
A seguito della rimessione, le parti devono riassumere il processo mediante ricorso notificato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Le sentenze appellate erano state pronunciate all’esito di un’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; la disposizione non è stata oggetto di specifica interpretazione sostanziale.
Massime di principio
- La procura difensiva rilasciata su foglio separato è speciale e validamente riferibile al ricorso quando viene notificata unitamente all’atto cui accede e alla relativa relata, purché la collocazione e gli elementi della notificazione consentano di individuare con sufficiente certezza il giudizio cui è destinata.
- La presenza nella procura di riferimenti a istituti o mezzi di prova propri del processo civile non esclude automaticamente la riferibilità della procura al giudizio amministrativo, quando tali riferimenti siano compatibili con l’eventuale translatio iudicii e la procura sia materialmente collegata al ricorso notificato.
- L’erronea declaratoria di inammissibilità che impedisca al giudice di primo grado di esaminare le ulteriori eccezioni processuali e il merito integra un vizio tale da comportare, in appello, la nullità della sentenza e la rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a.
- L’accoglimento dell’appello per un vizio esclusivamente processuale, senza accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa, può giustificare la compensazione integrale delle spese del doppio grado.
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