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Direttiva 2001/46

Direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale

Normativa europea32001L0046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo mirato sulla disciplina dei controlli ufficiali nel settore dei mangimi, per rispondere alle criticità emerse in occasione di gravi contaminazioni, in particolare da diossina. Rafforza gli obblighi degli Stati membri in materia di piani di emergenza, cooperazione amministrativa, informazione rapida e gestione dei rischi, attribuendo alla Commissione poteri di intervento più incisivi. Modifica inoltre alcune definizioni comuni e coordina le direttive settoriali sull'alimentazione animale.

Modifica la disciplina dei controlli ufficiali e delle misure di gestione dei rischi nel settore dell'alimentazione animale, rafforzando emergenza, allerta rapida e poteri della Commissione in caso di pericoli gravi.

Ambito di applicazione

Si applica al settore dell'alimentazione animale nell'Unione europea, con riferimento ai prodotti destinati all'alimentazione animale, alle materie prime per mangimi, agli additivi e ai prodotti o sostanze rientranti nella normativa richiamata (direttive 95/53/CE, 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE). Riguarda gli Stati membri, le autorità competenti nazionali, la Commissione, gli operatori/responsabili delle aziende del settore, il personale di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e i responsabili dei laboratori. Include anche i prodotti provenienti da paesi terzi introdotti nel territorio della Comunità ai fini dell'immissione in circolazione. Sono centrali le situazioni di rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente, nonché i casi di non conformità ai limiti massimi di sostanze o prodotti indesiderabili.

Direttiva 2001/46/CE: rafforzamento dei controlli e della gestione dei rischi nell'alimentazione animale

La direttiva modifica la disciplina comunitaria dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale per reagire alle esperienze maturate in occasione di gravi contaminazioni, in particolare da diossina. L'intervento mira a garantire un livello più elevato e uniforme di protezione della salute umana, della salute degli animali e dell'ambiente, coordinando meglio gli obblighi degli Stati membri, degli operatori e della Commissione.

Obiettivi e finalità

La direttiva persegue tre finalità principali:

  • migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi gravi connessi ai prodotti destinati all'alimentazione animale;
  • rendere più efficaci e omogenee le procedure di emergenza e di allerta rapida nell'Unione;
  • armonizzare alcune definizioni e coordinare la normativa settoriale sui mangimi, sulle sostanze indesiderabili e sui controlli ufficiali.

I considerando sottolineano che non si intende estendere in modo indiscriminato le procedure speciali a problemi di scarso rilievo, ma concentrare gli strumenti più incisivi sui casi di rischio grave o di violazione rilevante della normativa.

Ambito di applicazione

L'intervento riguarda la normativa UE sull'alimentazione animale, in particolare la direttiva 95/53/CE e, per coordinamento, le direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE. I prodotti interessati sono quelli destinati all'alimentazione animale, incluse le sostanze utilizzate nell'alimentazione degli animali, le materie prime per mangimi e gli additivi ricompresi nelle direttive richiamate.

L'ambito operativo comprende:

  • i prodotti immessi in circolazione nell'Unione;
  • i prodotti detenuti, venduti, offerti o trasferiti a terzi;
  • i prodotti introdotti nel territorio della Comunità da paesi terzi;
  • i casi di rischio grave o di non conformità ai limiti massimi di sostanze o prodotti indesiderabili.

Sono coinvolti gli Stati membri, le loro autorità competenti, la Commissione, gli operatori del settore, i responsabili delle aziende, il personale di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e i laboratori.

Definizioni e armonizzazione terminologica

L'articolo 1, punto 1, modifica l'articolo 2 della direttiva 95/53/CE per uniformare le definizioni con le altre direttive di settore. In particolare, la nozione di "immissione in circolazione" o "circolazione" viene definita in termini ampi, includendo la detenzione per la vendita, l'offerta e ogni altra forma di trasferimento a terzi, sia a titolo gratuito sia oneroso.

Analoghe definizioni sono replicate nella direttiva 70/524/CEE e nella direttiva 96/25/CE, così da assicurare coerenza lessicale e operativa nell'intero sistema dei controlli sui mangimi.

Piani operativi di emergenza

Il nuovo articolo 4 bis della direttiva 95/53/CE impone agli Stati membri di elaborare piani operativi di emergenza per i casi in cui un prodotto destinato all'alimentazione animale presenti un rischio grave per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente.

I piani devono indicare almeno:

  • le azioni da intraprendere senza indugio;
  • le competenze e le responsabilità;
  • i circuiti di trasmissione delle informazioni.

Gli Stati membri devono riesaminare i piani secondo necessità, tenendo conto dell'evoluzione dell'organizzazione dei servizi di controllo e dell'esperienza acquisita, anche tramite simulazioni. I piani e le loro modifiche devono essere comunicati alla Commissione. Quest'ultima li esamina e può segnalare le modifiche utili per garantire un'efficacia equivalente tra gli Stati membri; se necessario, può adottare linee guida di armonizzazione secondo la procedura dell'articolo 23.

Controlli ufficiali nello Stato membro di destinazione

L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito per rafforzare i controlli nello Stato membro di destinazione. L'autorità competente può verificare la conformità dei prodotti mediante controlli per campione e di natura non discriminatoria nei luoghi di destinazione.

Gli Stati membri possono anche chiedere agli operatori di segnalare l'arrivo dei prodotti all'autorità competente, nella misura necessaria per consentire i controlli. Se si avvalgono di questa facoltà, devono informare la Commissione.

Misure sui prodotti non conformi e neutralizzazione della nocività

L'articolo 13, paragrafo 1, viene integrato precisando che tra le misure possibili vi è anche l'eventuale neutralizzazione della nocività. Si conferma così che, nei casi appropriati, non sono rilevanti solo distruzione o rinvio al paese d'origine, ma anche il trattamento del prodotto per renderlo innocuo.

L'articolo 14 viene inoltre riscritto: quando i prodotti sono distrutti, utilizzati per altri fini, rinviati nel paese d'origine o neutralizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lo Stato membro di destinazione deve contattare immediatamente lo Stato membro di spedizione. Quest'ultimo deve adottare tutte le misure necessarie e comunicare la natura dei controlli svolti, i risultati, le decisioni prese e le motivazioni.

Clausola di salvaguardia e poteri della Commissione

La direttiva introduce una sezione 3 bis con una vera e propria clausola di salvaguardia.

Ai sensi dell'articolo 15 bis, quando in uno o più Stati membri si manifesta un problema causato da un prodotto destinato all'alimentazione animale che può presentare un grave rischio e che non può essere adeguatamente affrontato dagli Stati interessati, la Commissione può adottare senza indugio misure quali:

  • la sospensione dell'immissione in circolazione, dell'impiego nei mangimi o delle esportazioni verso paesi terzi;
  • la fissazione di condizioni speciali per immissione in circolazione, utilizzo o esportazione.

Le misure possono riguardare prodotti provenienti dall'intero territorio dello Stato o degli Stati membri interessati, da una parte di esso o da singole aziende situate nel territorio della Comunità.

In casi urgenti, la Commissione può adottare misure provvisorie previa consultazione dello Stato o degli Stati membri interessati e informazione degli altri Stati membri. Entro dieci giorni lavorativi deve adire il Comitato permanente degli alimenti per animali per l'estensione, la modifica o la revoca delle misure.

Se la Commissione non interviene dopo una formale informazione dello Stato membro, quest'ultimo può adottare misure cautelari temporanee. Anche in tal caso deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, che entro dieci giorni lavorativi sottopone la questione al comitato permanente.

L'articolo 15 ter prevede che la Commissione informi il Parlamento europeo delle misure adottate.

Obblighi di informazione degli operatori e dei laboratori

L'articolo 16 bis introduce un obbligo di allerta immediata a carico dei responsabili delle aziende. Essi devono informare senza ritardo le autorità competenti se dispongono di informazioni che facciano ritenere che una partita di prodotti:

  • superi i contenuti massimi dell'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE, oltre i quali il prodotto non può più essere distribuito tal quale agli animali né mescolato ad altri prodotti destinati all'alimentazione animale; oppure
  • non sia conforme ad altre disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva e presenti, per tale non conformità, un rischio grave per la salute umana, degli animali o per l'ambiente.

Gli operatori devono inoltre fornire tutte le informazioni utili a identificare con precisione il prodotto o la partita, descrivere il rischio e indicare gli elementi disponibili per la rintracciabilità. Devono comunicare anche gli interventi prospettati per prevenire i rischi. Gli stessi obblighi informativi sono estesi al personale di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e ai responsabili dei laboratori di analisi.

Poteri delle autorità competenti, valutazione del rischio e gestione delle partite

L'articolo 16 ter disciplina la risposta delle autorità competenti quando dispongono di informazioni che, sulla base degli elementi disponibili di valutazione del rischio, indicano un rischio grave.

Le autorità devono:

  • verificare le informazioni ricevute;
  • adottare, se necessario, le misure per impedire l'utilizzo della partita nell'alimentazione animale;
  • sottoporre la partita a restrizioni;
  • avviare immediatamente un'inchiesta sulla natura del pericolo, sull'entità delle sostanze indesiderabili, se necessario, e sulla possibile origine del rischio.

Se opportuno, la valutazione del rischio deve essere estesa ad altre partite dello stesso prodotto o ad altri prodotti della catena alimentare umana o animale, considerando anche l'eventuale aggiunta di sostanze indesiderabili e il possibile riciclaggio di prodotti pericolosi nella catena dei mangimi.

Se il rischio grave è confermato, gli Stati membri devono garantire che la destinazione finale della partita, inclusi decontaminazione, altre operazioni di neutralizzazione, ritrattamento o distruzione, non produca effetti nocivi. Devono inoltre identificare e assumere il controllo delle altre partite eventualmente coinvolte, identificare gli animali vivi alimentati con prodotti pericolosi se del caso e applicare le misure pertinenti previste dalla direttiva 96/23/CE o da altre disposizioni dell'Unione. È richiesto il coordinamento tra i servizi di controllo, anche per il ritiro dei prodotti già presenti sul mercato.

Sistema di scambio rapido di informazioni

L'articolo 16 quater rafforza l'allerta verso la Commissione e gli altri Stati membri. Quando uno Stato membro constata che un prodotto immesso in circolazione nel suo territorio e in quello di altri Stati membri, oppure un prodotto introdotto da un paese terzo ai fini dell'immissione in circolazione, supera i limiti massimi o presenta un rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente, deve notificare immediatamente la Commissione.

La notifica deve contenere elementi sufficienti per:

  • identificare e rintracciare i prodotti in questione;
  • controllare i prodotti coinvolti;
  • identificare, se del caso, gli animali vivi alimentati con tali prodotti;
  • indicare le misure cautelative previste o già adottate.

Gli Stati membri interessati devono poi informare immediatamente la Commissione delle misure adottate e della cessazione della situazione di rischio. Commissione e Stati membri devono istituire un sistema di scambio rapido di informazioni e garantirne il funzionamento secondo la procedura dell'articolo 23.

Segreto professionale e ispezioni della Commissione

L'articolo 17, paragrafo 2, ribadisce che gli agenti incaricati del controllo sono tenuti al segreto professionale. Tuttavia, il segreto non impedisce la diffusione delle informazioni necessarie per prevenire un rischio grave per la salute umana, animale o per l'ambiente.

Il nuovo articolo 17 bis autorizza gli esperti della Commissione, nella misura necessaria per l'applicazione uniforme della direttiva, a effettuare ispezioni in loco con le autorità nazionali competenti. Lo Stato membro interessato deve fornire piena assistenza. La Commissione deve informare le autorità competenti, gli Stati membri e il Parlamento europeo sull'esito delle ispezioni. Le modalità applicative, inclusa la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura dell'articolo 23.

Relazioni annuali e informazione al Parlamento europeo

La modifica dell'articolo 22 mira a standardizzare e rendere più utili le informazioni trasmesse dagli Stati membri sui risultati dei controlli. Le informazioni devono essere presentate in forma di relazioni annuali secondo un modello stabilito conformemente all'articolo 23.

La relazione globale e sintetica elaborata dalla Commissione deve essere comunicata al Parlamento europeo.

Modifiche coordinate ad altri atti e abrogazioni

La direttiva interviene anche sulla direttiva 1999/29/CE, abrogando i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12. Il coordinamento con la normativa sulle sostanze e sui prodotti indesiderabili è centrale, poiché la direttiva richiama espressamente l'allegato II, parte A, di tale atto per individuare i casi di superamento dei limiti massimi.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1 settembre 2002. Le disposizioni nazionali si applicano a decorrere dal 1 maggio 2003.

Le misure di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata a tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle definizioni comuni

L'articolo 1, punto 1, armonizza le nozioni di "prodotto destinato all'alimentazione animale" e di "immissione in circolazione" o "circolazione" nella direttiva 95/53/CE; analoghe modifiche sono introdotte agli articoli 2 della direttiva 70/524/CEE e della direttiva 96/25/CE. La definizione di circolazione ricomprende la detenzione per la vendita, l'offerta e ogni altra forma di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso.

Piani operativi di emergenza

Il nuovo articolo 4 bis della direttiva 95/53/CE impone agli Stati membri di elaborare piani operativi di emergenza per i casi in cui un prodotto destinato all'alimentazione animale presenti un rischio grave per la salute umana, la salute degli animali o l'ambiente. I piani devono indicare azioni immediate, competenze, responsabilità e circuiti informativi; devono essere riesaminati secondo necessità e comunicati alla Commissione, che può proporre modifiche e, se necessario, linee guida di armonizzazione secondo la procedura dell'articolo 23.

Controlli nel luogo di destinazione

L'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito per consentire all'autorità competente dello Stato membro di destinazione di verificare la conformità dei prodotti mediante controlli per campione e non discriminatori nei luoghi di destinazione. Gli Stati membri possono imporre agli operatori di segnalare l'arrivo dei prodotti e devono informarne la Commissione se utilizzano tale facoltà.

Gestione dei prodotti pericolosi e neutralizzazione

All'articolo 13, paragrafo 1, viene previsto espressamente, tra le misure possibili, anche l'eventuale neutralizzazione della nocività. L'articolo 14 è riscritto per imporre, nei casi di distruzione, uso alternativo, rinvio nel paese d'origine o neutralizzazione, un contatto immediato tra Stato membro di destinazione e Stato membro di spedizione, con obbligo per quest'ultimo di adottare le misure necessarie e comunicare controlli, risultati e motivazioni.

Clausola di salvaguardia e poteri della Commissione

Il nuovo articolo 15 bis attribuisce alla Commissione il potere di adottare senza indugio misure precauzionali, anche sospendendo l'immissione in circolazione, l'impiego nei mangimi o le esportazioni verso paesi terzi, oppure fissando condizioni speciali, quando si manifesti un problema grave non adeguatamente gestibile dallo Stato membro interessato. In casi urgenti la Commissione può adottare misure provvisorie, da sottoporre al comitato permanente entro dieci giorni lavorativi; gli Stati membri possono adottare misure cautelari temporanee se la Commissione non interviene. L'articolo 15 ter prevede l'informazione del Parlamento europeo.

Obblighi di segnalazione degli operatori e dei laboratori

Il nuovo articolo 16 bis impone ai responsabili delle aziende l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti quando una partita di prodotti per mangimi supera i limiti massimi dell'allegato II, parte A, della direttiva 1999/29/CE o presenta, per altre violazioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), un rischio grave. Gli obblighi informativi sono estesi anche al personale di sorveglianza sanitaria degli allevamenti e ai responsabili dei laboratori, con indicazione delle informazioni necessarie per identificare il prodotto e delle misure prospettate.

Valutazione del rischio, restrizioni e ritiro delle partite

L'articolo 16 ter obbliga le autorità competenti, ricevute informazioni su un rischio grave, a verificarle, a disporre misure per impedire l'uso del prodotto nell'alimentazione animale e ad avviare immediatamente un'inchiesta sulla natura, sull'entità e sull'origine del pericolo. Se il rischio è confermato, devono assicurare che la destinazione finale della partita, compresa decontaminazione, neutralizzazione, ritrattamento o distruzione, non produca effetti nocivi e devono controllare anche eventuali altre partite o la catena alimentare, con coordinamento tra i servizi di controllo e applicazione delle misure pertinenti, incluse quelle della direttiva 96/23/CE.

Sistema di scambio rapido di informazioni

L'articolo 16 quater impone la notifica immediata alla Commissione quando un prodotto destinato all'alimentazione animale immesso in circolazione o importato da paese terzo supera i limiti o presenta un rischio grave. La Commissione e gli Stati membri devono istituire e far funzionare un sistema di scambio rapido di informazioni secondo la procedura dell'articolo 23, per diffondere le segnalazioni e le informazioni previste anche dall'articolo 8, paragrafo 1.

Segreto professionale e cooperazione ispettiva

L'articolo 17, paragrafo 2, viene modificato per confermare il segreto professionale degli agenti incaricati del controllo, senza pregiudizio della diffusione di informazioni necessaria per prevenire un rischio grave. Il nuovo articolo 17 bis consente agli esperti della Commissione di effettuare ispezioni in loco con le autorità nazionali, garantisce la piena assistenza dello Stato membro interessato e demanda alla procedura dell'articolo 23 le modalità di cooperazione.

Relazioni annuali e informazione al Parlamento europeo

La modifica dell'articolo 22 rafforza la standardizzazione delle relazioni annuali degli Stati membri sui controlli e prevede che la relazione globale e sintetica della Commissione sia comunicata al Parlamento europeo.

Coordinamento con la direttiva 1999/29/CE

L'articolo 4 abroga i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 12 della direttiva 1999/29/CE, in coordinamento con il nuovo assetto delle procedure di controllo e allerta nel settore dei mangimi.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1 settembre 2002 e applicarle dal 1 maggio 2003. I testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

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