Direttiva 2001/57
Direttiva 2001/57/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce, tramite modifica di tre direttive settoriali, limiti massimi di residui armonizzati per il fluroxipir nei cereali, nei prodotti di origine animale e in taluni prodotti di origine vegetale. La misura si fonda sulla valutazione scientifica della sostanza attiva, sulla tutela del consumatore e sull'esigenza di uniformare il quadro comunitario per ragioni sanitarie e commerciali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 28 febbraio 2002 e applicarle dal 1° marzo 2002.
Modifica gli allegati delle direttive sui limiti massimi di residui di antiparassitari per introdurre valori armonizzati per il fluroxipir in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono adeguare la normativa interna sui residui di antiparassitari nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. Incide sui limiti massimi di residui relativi alla sostanza attiva fluroxipir, inclusi i suoi esteri espressi come fluroxipir, con effetti per gli operatori della filiera agroalimentare e fitosanitaria. È atto rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2001/57/CE della Commissione – limiti massimi di residui di fluroxipir
La direttiva interviene sul regime comunitario dei residui di antiparassitari, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per introdurre limiti massimi di residui armonizzati per il fluroxipir. L'intervento è motivato dall'esigenza di tutelare la salute pubblica e di garantire coerenza del mercato interno, sulla base della valutazione scientifica della sostanza attiva già iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama la valutazione tecnica svolta sul fluroxipir e la comunicazione, da parte degli Stati membri, di quantità massime provvisorie di residui fissate in sede di autorizzazione nazionale dei prodotti fitosanitari. I dati disponibili, integrati con altre fonti, sono considerati sufficienti per fissare in via provvisoria limiti comunitari, in attesa di ulteriori elementi che consentano la stabilizzazione definitiva dei valori.
Ambito materiale di applicazione
La disciplina riguarda i residui di antiparassitari:
- sui e nei cereali, tramite modifica della direttiva 86/362/CEE;
- sui e nei prodotti alimentari di origine animale, tramite modifica della direttiva 86/363/CEE;
- su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, tramite modifica della direttiva 90/642/CEE.
L'oggetto specifico è il fluroxipir, inclusi i suoi esteri espressi come fluroxipir per la parte relativa ai prodotti vegetali. La direttiva è rilevante per gli Stati membri e per gli operatori della filiera agroalimentare che producono, autorizzano o commercializzano prodotti trattati con tale sostanza.
Presupposti scientifici e valutazione del rischio
Nei considerando la Commissione indica che:
- il fluroxipir è stato iscritto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE con direttiva 2000/10/CE;
- la valutazione scientifica e tecnica è stata completata il 30 novembre 1999 nel rapporto di riesame della Commissione;
- la dose giornaliera accettabile (ADI) è fissata a 0,8 mg/kg di peso corporeo;
- l'esposizione a vita dei consumatori è stata valutata in base alle procedure comunitarie e agli orientamenti OMS richiamati;
- i residui previsti dalla direttiva non determinano il superamento dell'ADI;
- non sono emersi effetti tossici acuti tali da imporre una dose di riferimento acuta.
Contenuto normativo delle modifiche agli allegati
Gli articoli 1, 2 e 3 dispongono l'inserimento di nuove voci negli allegati delle direttive settoriali sui residui:
- l'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è integrato con le disposizioni relative al fluroxipir nei cereali;
- l'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è integrato con le disposizioni relative ai prodotti di origine animale;
- l'allegato II della direttiva 90/642/CEE è integrato con una colonna specifica dedicata al "Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir".
Il testo pubblicato nel corpo della direttiva rinvia a tabelle e all'allegato della direttiva per i valori numerici, ma nel materiale fornito tali tabelle sono omesse; pertanto non è possibile ricostruire gli importi specifici dei limiti da questo estratto.
Natura provvisoria dei limiti e discrezionalità degli Stati membri
La Commissione chiarisce che la fissazione comunitaria dei limiti è provvisoria e che un periodo di quattro anni è considerato sufficiente, nella maggior parte dei casi, per disporre di ulteriori dati sul fluroxipir; dopo tale periodo i limiti provvisori dovranno diventare definitivi.
La direttiva precisa inoltre che la fissazione comunitaria non impedisce agli Stati membri di stabilire limiti massimi di residui provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI. Resta quindi un margine nazionale di intervento, nei limiti del quadro armonizzato e della disciplina sui prodotti fitosanitari.
Consultazione internazionale e coordinamento con altri standard
La Commissione indica di aver consultato i partner commerciali comunitari tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e di aver tenuto conto delle osservazioni ricevute. Si precisa che per il fluroxipir non è stato fissato alcun limite CODEX. È inoltre previsto che la Commissione esamini la possibilità di fissare limiti diversi da quelli elencati per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura, sulla base di dati attendibili presentati.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
L'articolo 4 disciplina il calendario di attuazione:
- la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 28 febbraio 2002;
- tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2002;
- gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.
Destinatari e portata finale
L'articolo 5 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri. In termini sostanziali, il risultato imposto è l'adeguamento degli allegati delle direttive sui residui di antiparassitari per includere il fluroxipir nel quadro armonizzato dei limiti massimi di residui, con obbligo di recepimento nazionale entro la data indicata.
Disposizioni principali
Introduzione di limiti massimi di residui per il fluroxipir
Gli articoli 1, 2 e 3 modificano rispettivamente l'allegato II della direttiva 86/362/CEE, l'allegato II della direttiva 86/363/CEE e l'allegato II della direttiva 90/642/CEE, aggiungendo le voci relative al fluroxipir; per i prodotti di origine vegetale viene introdotta la colonna "Fluroxipir, compresi i suoi esteri espressi come fluroxipir".
Base scientifica e tutela del consumatore
I considerando richiamano l'iscrizione del fluroxipir nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica conclusa il 30 novembre 1999 e la fissazione di un'ADI pari a 0,8 mg/kg di peso corporeo; si afferma che i livelli stabiliti non comportano il superamento dell'ADI e che non sono emersi effetti tossici acuti tali da richiedere una dose di riferimento acuta.
Limiti provvisori e armonizzazione comunitaria
La Commissione ritiene opportuno stabilire provvisoriamente limiti massimi di residui per il fluroxipir, anche al livello inferiore di determinazione analitica per i prodotti non autorizzati, al fine di proteggere i consumatori e di armonizzare il mercato. Si prevede che, in linea generale, un periodo di quattro anni sia sufficiente per stabilire ulteriori dati e rendere definitive le quantità massime provvisorie di residui.
Rapporto con le autorizzazioni nazionali ai sensi della direttiva 91/414/CEE
La direttiva non impedisce agli Stati membri di fissare quantità massime provvisorie di residui per il fluroxipir conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), e all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, purché nel quadro delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 28 febbraio 2002 e applicarle dal 1° marzo 2002; gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Destinatari
Ai sensi dell'articolo 5, la direttiva è destinata agli Stati membri.
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