Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2001/58

Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza e aggiorna il contenuto delle schede dati di sicurezza previste per sostanze e preparati pericolosi, in coerenza con le direttive 1999/45/CE e 67/548/CEE. Estende l'obbligo informativo anche ad alcuni preparati non classificati come pericolosi, ma contenenti sostanze rilevanti per la salute, l'ambiente o l'esposizione professionale. L'allegato viene sostituito con una guida dettagliata di redazione, finalizzata a rendere le schede più complete, chiare e utili ai datori di lavoro e agli utilizzatori professionali per la prevenzione dei rischi.

Modifica la disciplina UE sulle schede dati di sicurezza per sostanze e preparati pericolosi, estendendo e precisando gli obblighi informativi verso gli utilizzatori professionali.

Ambito di applicazione

Si applica ai responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze e preparati, ossia fabbricanti, importatori o distributori, quando i prodotti sono classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE. Si applica anche, su richiesta dell'utilizzatore professionale, ai preparati non classificati come pericolosi ma contenenti determinate sostanze pericolose o sostanze con limiti comunitari di esposizione sul luogo di lavoro, con soglie pari a >= 1 % in peso per preparati non gassosi e >= 0,2 % in volume per preparati gassosi. In via temporale, la trasposizione è richiesta entro il 30 luglio 2002; l'applicazione ai preparati esclusi da direttiva 91/414/CEE e direttiva 98/8/CE decorre dal 30 luglio 2002, mentre per i preparati soggetti a tali direttive decorre dal 30 luglio 2004. La direttiva è indirizzata agli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Schede dati di sicurezza per sostanze e preparati pericolosi

La direttiva 2001/58/CE della Commissione modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE, con l'obiettivo di migliorare la qualità, la completezza e l'utilità delle schede dati di sicurezza relative a sostanze e preparati pericolosi. L'intervento si coordina con la disciplina di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e risponde anche all'esigenza, evidenziata nei considerando, di rafforzare la protezione della salute, della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Finalità e contesto normativo

La direttiva prende le mosse da due presupposti: da un lato, l'obbligo già previsto per determinate sostanze e preparati pericolosi di fornire una scheda con i dati di sicurezza; dall'altro, la constatazione che tali schede risultano spesso di qualità insufficiente. Viene quindi ritenuto necessario aggiornare la disciplina per garantire che le informazioni siano effettivamente idonee a consentire agli utilizzatori professionali e ai datori di lavoro di adottare le misure necessarie di prevenzione.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L'articolo 1 individua come soggetti obbligati il fabbricante, l'importatore o il distributore responsabile dell'immissione sul mercato nella Comunità. La scheda deve essere fornita al destinatario che sia utilizzatore professionale della sostanza o del preparato.

L'obbligo riguarda:

  • le sostanze e i preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE;
  • i preparati non classificati come pericolosi, ma solo su richiesta dell'utilizzatore professionale, quando contengano almeno una sostanza pericolosa per la salute o per l'ambiente, oppure una sostanza soggetta a limiti comunitari di esposizione sul luogo di lavoro, alle soglie indicate dalla direttiva.

Per i preparati non gassosi la soglia è pari a >= 1 % in peso; per i preparati gassosi la soglia è pari a >= 0,2 % in volume.

Obblighi di risultato per gli Stati membri e tempi di recepimento

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 30 luglio 2002 e informare immediatamente la Commissione. La direttiva precisa inoltre una decorrenza differenziata dell'applicazione:

  • dal 30 luglio 2002 per i preparati non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e della direttiva 98/8/CE sui biocidi;
  • dal 30 luglio 2004 per i preparati disciplinati da tali direttive.

Si tratta di una direttiva di armonizzazione tecnica che lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, pur vincolandoli al risultato entro il termine fissato.

Contenuto essenziale della nuova disciplina sulle schede dati di sicurezza

La modifica dell'articolo 1 della direttiva 91/155/CEE conferma che la scheda dati di sicurezza deve contenere le informazioni di cui all'articolo 3 e all'allegato. La novità centrale consiste nell'estensione dell'obbligo informativo ai preparati non classificati come pericolosi, ma contenenti sostanze rilevanti per il rischio chimico professionale, se il professionista ne faccia richiesta.

La direttiva sottolinea anche il collegamento con la direttiva 98/24/CE sugli agenti chimici: le informazioni devono essere tali da consentire al datore di lavoro di individuare la presenza di agenti chimici pericolosi e di valutare i rischi per i lavoratori.

Guida alla redazione della scheda dati di sicurezza

L'allegato sostituito contiene una guida molto dettagliata alla compilazione della scheda, con l'obiettivo di assicurare completezza e correttezza delle voci obbligatorie. Le informazioni devono essere chiare, concise e redatte da un tecnico competente, tenendo conto delle esigenze specifiche degli utilizzatori. Il responsabile dell'immissione sul mercato deve inoltre garantire l'adeguata formazione del personale, comprensiva di eventuali aggiornamenti.

Per i preparati non classificati come pericolosi ma soggetti a scheda su richiesta, devono essere fornite informazioni adeguate per ciascuna voce obbligatoria. Se per talune proprietà le informazioni non sono significative o non sono tecnicamente disponibili, la ragione deve essere chiaramente indicata; va inoltre distinta la mancanza di dati dall'esito negativo di prove effettuate.

La scheda deve riportare la data di compilazione e, in caso di revisione, le modifiche devono essere comunicate al destinatario.

Contenuti minimi per sezioni tematiche

L'allegato struttura la scheda in sezioni standardizzate, tra cui:

  • identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa, con indicazione del responsabile dell'immissione sul mercato e del telefono di emergenza;
  • composizione/informazioni sugli ingredienti, con indicazione delle sostanze rilevanti, delle concentrazioni, della classificazione, dei simboli e delle frasi R;
  • identificazione dei pericoli, con descrizione chiara e concisa dei rischi fisici, sanitari e ambientali;
  • misure di primo soccorso, distinte per via di esposizione;
  • misure antincendio;
  • provvedimenti in caso di dispersione accidentale;
  • manipolazione e immagazzinamento;
  • protezione personale e controllo dell'esposizione;
  • proprietà fisiche e chimiche;
  • stabilità e reattività;
  • informazioni tossicologiche;
  • informazioni ecologiche;
  • osservazioni sullo smaltimento;
  • informazioni sul trasporto;
  • informazioni sulla normativa;
  • altre informazioni, compresi il testo integrale delle frasi R pertinenti e le indicazioni di revisione.

Esposizione professionale e protezione individuale

La sezione dedicata alla protezione personale e al controllo dell'esposizione assume un ruolo centrale. Devono essere indicati i valori limite di esposizione professionale e/o biologici applicabili nello Stato membro in cui il prodotto è immesso sul mercato, nonché le procedure di monitoraggio raccomandate. Per i preparati, tali valori devono riferirsi alle sostanze costituenti elencate nella scheda.

Quanto al controllo dell'esposizione professionale, la scheda deve fornire informazioni idonee a supportare la valutazione del rischio ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 98/24/CE, includendo misure tecniche, organizzative e dispositivi di protezione individuale. Sono espressamente richiamate le protezioni respiratoria, delle mani, degli occhi e della pelle, con riferimento anche alla direttiva 89/686/CEE sui DPI e alle norme CEN pertinenti.

Informazioni ambientali, smaltimento e trasporto

La direttiva richiede che le schede contengano anche informazioni utili per la tutela dell'ambiente e per la gestione del fine vita del prodotto. In particolare:

  • nella sezione ecologica, occorre descrivere ecotossicità, mobilità, persistenza e degradabilità, potenziale di bioaccumulo e altri effetti avversi come riduzione dell'ozono o contributo al riscaldamento globale;
  • nella sezione sullo smaltimento, devono essere indicati i metodi idonei per lo smaltimento della sostanza/preparato e degli imballaggi contaminati, nonché le eventuali disposizioni comunitarie o nazionali applicabili;
  • nella sezione trasporto, devono essere riportate le precauzioni e, se pertinenti, le classificazioni modali IMDG, ADR, RID e ICAO/IATA, inclusi numero ONU, classe, denominazione di spedizione e gruppo d'imballaggio.

Rapporti con altre direttive e disposizioni di recepimento

Il nuovo testo mantiene il collegamento con più atti UE già vigenti, in particolare con le direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE, 98/24/CE, 91/414/CEE e 98/8/CE. Gli Stati membri, nel recepire la direttiva, devono inserire un rinvio espresso alla direttiva stessa o accompagnare le disposizioni nazionali con tale rinvio al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del riferimento è lasciata alla loro discrezionalità.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa è indirizzata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Nuovo obbligo di scheda dati di sicurezza per sostanze e preparati pericolosi

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/155/CEE: il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire al destinatario utilizzatore professionale una scheda dati di sicurezza per sostanze o preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE. La scheda deve contenere le informazioni previste dall'articolo 3 e dall'allegato della direttiva 91/155/CEE, come modificata.

Estensione ai preparati non classificati come pericolosi

È introdotto l'obbligo di fornire, su richiesta dell'utilizzatore professionale, una scheda dati di sicurezza anche per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, se contengono almeno una sostanza pericolosa per la salute o l'ambiente, oppure una sostanza con limiti comunitari di esposizione sul luogo di lavoro, oltre le soglie di >= 1 % in peso per i preparati non gassosi e >= 0,2 % in volume per i preparati gassosi.

Sostituzione dell'allegato con una nuova guida di redazione

L'articolo 1 sostituisce l'allegato dell'articolo 3 della direttiva 91/155/CEE con un nuovo allegato che dettaglia contenuti, struttura e criteri di compilazione delle schede dati di sicurezza, inclusa la necessità di completezza, chiarezza, aggiornamento e coerenza con i requisiti di valutazione del rischio sul lavoro.

Termine di recepimento e decorrenza applicativa

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 30 luglio 2002 e di informarne immediatamente la Commissione. Le nuove disposizioni si applicano dal 30 luglio 2002 ai preparati fuori dall'ambito della direttiva 91/414/CEE e della direttiva 98/8/CE; per i preparati rientranti in tali direttive l'applicazione decorre dal 30 luglio 2004.

Rinvio espresso alla direttiva nel recepimento

Quando adottano le misure nazionali di recepimento, gli Stati membri devono fare riferimento alla presente direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del rinvio è rimessa alla scelta dello Stato membro.

Guida dettagliata ai contenuti minimi della scheda dati di sicurezza

L'allegato sostituito elenca le sezioni obbligatorie della scheda: identificazione, composizione/ingredienti, identificazione dei pericoli, primo soccorso, misure antincendio, dispersione accidentale, manipolazione e immagazzinamento, controllo dell'esposizione e protezione individuale, proprietà fisiche e chimiche, stabilità e reattività, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, smaltimento, trasporto, normativa e altre informazioni.

Come è indicizzato

Materiechimicasalute e sicurezza sul lavoroambienteclassificazione ed etichettatura delle sostanzerifiuti e trasporto di merci pericolose

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.