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Direttiva 2001/53

Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32001L0053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2001/53/CE modifica la direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo aggiornando il riferimento temporale a talune convenzioni internazionali e sostituendo integralmente l’allegato A con un nuovo elenco tecnico. L’intervento recepisce l’evoluzione delle convenzioni SOLAS e di altri strumenti internazionali, nonché delle norme di prova applicabili all’equipaggiamento di bordo. È inoltre prevista una disciplina transitoria per taluni prodotti costruiti prima della data di recepimento. Gli Stati membri devono adeguare le proprie disposizioni entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva.

Modifica degli elenchi tecnici e delle norme di riferimento applicabili all’equipaggiamento marittimo ai sensi della direttiva 96/98/CE.

Ambito di applicazione

Si applica all’equipaggiamento marittimo disciplinato dalla direttiva 96/98/CE, in particolare alle voci dell’allegato A relative a mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, apparecchiature richieste dalla convenzione COLREG 72 ed equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse. Rileva per la commercializzazione e l’utilizzo a bordo delle navi comunitarie, nonché per gli Stati membri chiamati a recepire le modifiche nell’ordinamento nazionale.

Modifica della direttiva 96/98/CE sull’equipaggiamento marittimo

La direttiva 2001/53/CE interviene sulla disciplina dell’equipaggiamento marittimo per adeguarla alle evoluzioni degli strumenti internazionali, in particolare della convenzione SOLAS 1974 e delle pertinenti norme di prova. Il provvedimento aggiorna i riferimenti temporali contenuti nella direttiva 96/98/CE e sostituisce integralmente il relativo allegato tecnico, con l’obiettivo di allineare la normativa UE alle nuove prescrizioni applicabili agli apparecchi di bordo.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che, dopo l’adozione della direttiva 96/98/CE, sono entrate in vigore o stanno per entrare in vigore modifiche della SOLAS e di altre convenzioni internazionali, oltre a nuove norme di prova. Tali modifiche hanno introdotto nuove regole per l’equipaggiamento a bordo della nave; per questo la direttiva 96/98/CE deve essere aggiornata.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone due interventi principali:

  • nelle lettere c), d) e n) dell’articolo 2 della direttiva 96/98/CE, il riferimento temporale "al 1o gennaio 1999" è sostituito con "al 1o gennaio 2001";
  • l’allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito integralmente dal nuovo allegato della direttiva 2001/53/CE.

Contenuto dell’allegato tecnico

Il nuovo allegato A si articola in due parti:

  • allegato A.1, relativo all’equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali;
  • allegato A.2, relativo all’equipaggiamento per il quale tali norme non esistono.

Le sezioni riguardano, in particolare:

  • mezzi di salvataggio;
  • prevenzione dell’inquinamento marino;
  • protezione antincendio;
  • apparecchiature di navigazione;
  • apparecchiature di radiocomunicazione;
  • apparecchiature richieste ai sensi della convenzione COLREG 72;
  • equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse.

Le note generali chiariscono che:

  • oltre alle norme di prova internazionali specificamente menzionate, esistono ulteriori disposizioni da verificare in sede di esame del tipo (omologazione) secondo i moduli dell’allegato B della direttiva 96/98/CE;
  • quando sono richiamate risoluzioni IMO, fanno fede le norme contenute nelle sezioni pertinenti degli allegati alle risoluzioni, non le disposizioni delle risoluzioni stesse;
  • i verbali di prova e i certificati di omologazione devono specificare la norma applicata e la sua versione;
  • se sono indicate due serie di norme separate da virgola, ciascuna serie è sufficiente a soddisfare tutte le prescrizioni di prova;
  • laddove sia indicato il modulo H, esso va inteso come modulo H più l’attestato di valutazione del progetto.

Regole particolari per navigazione e radiocomunicazione

Per le apparecchiature di navigazione e di radiocomunicazione, le note precisano che le raccomandazioni ITU richiamate sono quelle previste dalle convenzioni internazionali e dalle pertinenti risoluzioni e circolari IMO. Per l’allegato A.1 relativo alle radiocomunicazioni, in caso di contrasto tra la circolare IMO MSC.862 e le norme di prova dei prodotti, prevale la prima. Inoltre, per i riferimenti alla norma EN/IEC 61162 occorre verificare le pertinenti norme di prova del prodotto per individuare la parte applicabile della norma.

Equipaggiamento senza norme di prova dettagliate

Per l’allegato A.2, le note specificano, per il capitolo V di SOLAS, che il riferimento deve intendersi come SOLAS 1974 modificata da MSC.73, modifica destinata a entrare in vigore il 1o luglio 2002. Anche qui, per navigazione e radiocomunicazione, si applicano le medesime precisazioni sulle raccomandazioni ITU e sulle fonti IMO.

Disciplina transitoria

L’articolo 2 introduce una regola transitoria favorevole: l’equipaggiamento indicato come "nuova voce" nell’allegato A.1 e costruito prima della data di recepimento può essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie per i due anni successivi a tale data, a condizione che:

  • i certificati della nave siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali;
  • il prodotto sia stato costruito conformemente alle procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro interessato prima dell’adozione della direttiva.

Recepimento nazionale e obblighi degli Stati membri

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 4, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Indicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore marittimo, la direttiva ha rilevanza soprattutto perché:

  • aggiorna i requisiti tecnici e documentali dell’equipaggiamento marittimo armonizzato;
  • impone di verificare, per ciascuna voce di equipaggiamento, la versione corretta delle norme internazionali richiamate;
  • introduce un periodo transitorio di due anni per taluni prodotti già costruiti;
  • richiede attenzione ai tempi e alle modalità di recepimento nazionale, che incidono sulla piena applicabilità interna delle modifiche.

Disposizioni principali

Aggiornamento della direttiva 96/98/CE

L’articolo 1 modifica l’articolo 2 della direttiva 96/98/CE sostituendo nelle lettere c), d) e n) il riferimento temporale "al 1o gennaio 1999" con "al 1o gennaio 2001". Inoltre, l’allegato A della direttiva 96/98/CE è sostituito integralmente dal testo contenuto nell’allegato della direttiva 2001/53/CE.

Disciplina transitoria per la commercializzazione e l’uso di nuova equipaggiamento

L’articolo 2 consente che l’equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell’allegato A.1 e costruito prima della data di cui all’articolo 3, paragrafo 1, possa essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali nei due anni successivi a tale data, purché sia stato costruito secondo le procedure di omologazione già vigenti nello Stato membro interessato prima dell’adozione della direttiva.

Recepimento nazionale

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro sei mesi dall’entrata in vigore della direttiva le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. Il paragrafo 2 impone inoltre la trasmissione senza indugio alla Commissione del testo delle disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Aggiornamento tecnico dell’allegato A

L’allegato sostituisce integralmente l’allegato A della direttiva 96/98/CE e distingue tra equipaggiamento per il quale esistono norme di prova dettagliate negli strumenti internazionali (allegato A.1) e equipaggiamento per il quale tali norme non esistono (allegato A.2). Le note generali chiariscono il rapporto tra norme internazionali, risoluzioni e circolari IMO, l’uso delle norme di prova corrette e, per talune voci, il significato del modulo H come modulo H più l’attestato di valutazione del progetto.

Come è indicizzato

Materietrasporti marittimisicurezza della navigazioneprevenzione dell'inquinamento marinoradiocomunicazioninormazione tecnica

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