Cassazione Penale, Sentenza n. 17033/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale deducendo due motivi: 1) violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione perché, secondo la difesa, le scritture contabili erano depositate presso un terzo (Fabrizio Ceccarelli) e la Scalzo aveva svolto solo un ruolo formale di amministratore, essendo mera prestanome del padre e non interessandosi della gestione; il giudice del rinvio non avrebbe adeguatamente verificato questa posizione e avrebbe travisato le dichiarazioni sulla sua effettiva partecipazione. 2) Erronea qualificazione giuridica: la condotta sarebbe configurabile come bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) per omissione del dovere di vigilanza anche nel caso di amministratore formale, e non come bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n.2 L. fall.) che richiede dolo specifico o comunque una rappresentazione della capacità di rendere impossibile la ricostruzione della contabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso nei limiti della motivazione, ha ritenuto che la qualificazione originaria del fatto come bancarotta fraudolenta documentale fosse carente e che, alla luce degli elementi di fatto riportati nella sentenza di merito, la condotta dovesse essere riclassificata come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L. fall. Per tale reato commesso in data 4 novembre 2009 è intervenuta la prescrizione (termine massimo di 7 anni e 6 mesi scaduto il 4 maggio 2017) e pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa come vizio processuale con riguardo alla motivazione e al rispetto dei limiti della valutazione in sede di rinvio; la Corte non ha ritenuto determinante il solo richiamo a tale norma per mantenere la qualificazione più grave.
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La Corte ricorda che la fattispecie comprende due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione dei libri (dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio (dolo generico). Per l'accertamento va chiarito quale delle due si intendeva contestare e va provata la consapevolezza del soggetto rispetto all'irregolare tenuta delle scritture.
art. 217, legge fallimentare (bancarotta semplice)
La bancarotta semplice può essere integrata anche per colpa o per dolo e si verifica quando l'amministratore omette i doveri di vigilanza e controllo sulla tenuta delle scritture; la Corte ha ritenuto più adeguata questa qualificazione in assenza di prova della consapevolezza funzionale dell'alterazione contabile.
Massime di principio
- Se l'imputato ha ricoperto solo formalmente la carica di amministratore, per condannarlo per bancarotta fraudolenta documentale occorre prova concreta e non meramente presunta della sua consapevolezza e partecipazione all'alterazione delle scritture; in mancanza, la fattispecie può essere ricondotta alla bancarotta semplice.
- La bancarotta fraudolenta documentale comprende due ipotesi distinte con diverso elemento soggettivo: la sottrazione/distruzione richiede dolo specifico, la mera tenuta irregolare che impedisce la ricostruzione richiede dolo generico; il giudice deve esplicitare quale delle due ipotesi applica.
- L'accettazione formale della carica comporta doveri di vigilanza: l'omissione di tali doveri può integrare bancarotta semplice anche se l'amministratore è in realtà amministratore di fatto diverso; tuttavia la qualificazione più grave richiede elementi probatori della consapevolezza dell'alterazione contabile.
- In sede di impugnazione la riclassificazione del reato può portare all'estinzione del reato per prescrizione; pertanto è essenziale calcolare i termini di prescrizione in rapporto alla data del fatto e agli eventuali eventi interruttivi o rinunce.
- I giudici di merito devono motivare con rigore e specificità quando escludono che l'amministratore sia mero prestanome: elementi episodici di presenza o assenze non sono sempre sufficienti a dimostrare la consapevolezza di manipolazioni contabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →