Ordinanza del 15/06/2018 n. 15869 - Corte di Cassazione
Processo tributario - Equitalia - Cancellazione dal registro delle imprese - Successione nei rapporti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Qualificazione - Successione ex art. 111 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha escluso l’interruzione del processo a seguito della cancellazione ed estinzione delle società Equitalia, qualificando il subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione come successione nei rapporti giuridici controversi ex art. 111 c.p.c., non come successione nel processo ex art. 110 c.p.c. Il ricorso della contribuente è stato rigettato perché non è stata provata la tempestiva impugnazione delle intimazioni di pagamento entro il termine decadenziale di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546/1992; è stata inoltre rilevata la violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La contribuente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 3.500, oltre accessori.
Successione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti processuali di Equitalia e rigetto del ricorso tributario per tardività e carenza probatoria
Successione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione nei rapporti di Equitalia
La pronuncia esamina gli effetti processuali della cancellazione d’ufficio e dell’estinzione delle società del gruppo Equitalia, disposte dal d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, nonché il ricorso proposto da una contribuente contro la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso tributario.
La Corte ha chiarito che il subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non determina una successione nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., bensì una successione nei rapporti giuridici controversi ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il giudizio, pertanto, prosegue senza necessità di interruzione.
Vicenda processuale
La contribuente aveva ricevuto l’11 gennaio 2008 alcune intimazioni di pagamento e le aveva impugnate il 12 febbraio 2008 davanti al Tribunale di Asti. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice tributario. La contribuente aveva prestato acquiescenza alla pronuncia e aveva successivamente proposto ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Asti.
La CTP di Asti aveva dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione delle intimazioni di pagamento. La contribuente aveva impugnato la decisione, ma la CTR del Piemonte, con sentenza n. 76/10/2011, notificata il 26 ottobre 2011, aveva respinto l’appello, rilevando che la contribuente si era limitata ad affermare di avere precedentemente impugnato gli atti davanti al Tribunale di Asti senza fornire la relativa prova.
La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Equitalia Nord s.p.a. ha resistito con controricorso.
Esclusione dell’interruzione del processo
Con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la ricorrente aveva chiesto l’interruzione del giudizio in conseguenza dello scioglimento, della cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese e dell’estinzione delle società del gruppo Equitalia, previste dal d.l. n. 193 del 2016.
La Corte ha respinto preliminarmente tale richiesta sulla base della disciplina normativa applicabile:
- l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016 stabilisce che, dal 1° luglio 2017, le società del gruppo Equitalia sono sciolte, cancellate d’ufficio dal registro delle imprese ed estinte senza procedura di liquidazione;
- l’art. 12, comma 2, prevede che, dalla medesima data, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale sia svolto dall’ente strumentale previsto dal comma 3;
- l’art. 1, comma 3, istituisce l’Agenzia delle entrate-Riscossione e dispone che essa subentri a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del gruppo Equitalia, assumendo la qualifica di agente della riscossione.
Qualificazione della successione ai sensi degli artt. 110 e 111 c.p.c.
Secondo la Corte, il subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non integra l’ipotesi prevista dall’art. 110 c.p.c., che disciplina la successione nel processo in caso di venir meno della parte per morte o per altra causa.
La vicenda deve invece essere qualificata come successione ex lege nei rapporti giuridici controversi ai sensi dell’art. 111 c.p.c. La normativa ha infatti individuato un nuovo soggetto giuridico quale destinatario del trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni precedentemente facenti capo alle concessionarie del servizio di riscossione.
La Corte distingue quindi tra:
- successione nel processo ex art. 110 c.p.c., riferita alla sostituzione della parte venuta meno durante il giudizio;
- successione nei rapporti controversi ex art. 111 c.p.c., derivante dal trasferimento di posizioni giuridiche attive e passive a un nuovo soggetto.
Nel caso esaminato si è verificata una successione nell’universalità dei rapporti facenti capo alle società Equitalia, con trasferimento anche dei rapporti processuali pendenti. Di conseguenza, i giudizi possono proseguire regolarmente con il subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, senza interruzione del processo.
Primo motivo: termine per l’impugnazione degli atti tributari
Con il primo motivo la contribuente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione del diritto, con particolare riferimento all’inversione dell’onere della prova.
La censura è stata ritenuta infondata. Ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorso davanti al giudice tributario deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato. Tale termine ha natura decadenziale e il suo rispetto costituisce condizione dell’azione di impugnazione.
L’onere di provare la tempestività del ricorso grava sul ricorrente. Quando la decadenza è rilevabile d’ufficio, come nel caso dell’impugnazione degli atti tributari, tale onere può essere assolto mediante la produzione della documentazione comprovante la data di notificazione dell’atto impugnato e la tempestiva proposizione del ricorso.
La CTR aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la contribuente non aveva dimostrato l’esistenza del precedente giudizio instaurato davanti al Tribunale di Asti né aveva documentato che tale giudizio fosse stato tempestivamente proposto e definito con una declinatoria di giurisdizione. Pertanto, non risultava provata la tempestività dell’impugnazione davanti al giudice tributario.
Secondo motivo: art. 50 c.p.c. e principio di autosufficienza
Con il secondo motivo la contribuente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto non provata la tempestiva notificazione del ricorso originariamente proposto davanti al Tribunale di Asti.
Anche tale censura è stata respinta. La Corte ha ribadito che la CTR aveva accertato la mancata documentazione dell’esistenza del giudizio civile e della relativa decisione sulla giurisdizione.
Il motivo è stato inoltre ritenuto formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorrente deve indicare nel ricorso tutti gli elementi necessari a comprendere le ragioni della censura e a valutarne la fondatezza, senza che la Corte debba ricercare autonomamente atti o documenti nei fascicoli dei precedenti gradi di giudizio.
In particolare, devono essere specificamente indicati:
- gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda;
- il luogo in cui tali atti o documenti sono stati prodotti;
- il contenuto rilevante degli atti, mediante riproduzione diretta o indiretta, con precisa indicazione della parte documentale cui la riproduzione si riferisce.
La mancata osservanza di tali requisiti comporta l’inammissibilità della censura.
Esito e spese
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
Le spese processuali sono state poste a carico della contribuente soccombente e liquidate in euro 3.500, oltre accessori.
La decisione è stata assunta a Roma il 15 maggio 2018 e depositata in cancelleria il 15 giugno 2018.
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