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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19048/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Genova che, nell'incidente di esecuzione sulla sentenza n. 547/2017 (confermato in appello), ha rideterminato la pena escludendo la recidiva a seguito di rescissione del giudicato (sentenza n. 958/2011) e negando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il primo motivo denunciava vizi di motivazione e contraddittorietà perché il giudice dell'esecuzione avrebbe motivato il diniego richiamando il precedente penale poi rescisso; la ricorrente chiedeva la riconsiderazione degli elementi positivi (assenza di precedenti o pendenze, condizioni di vita personali e sociali, condotta successiva) per ottenere la mitigazione. Il secondo motivo assumeva violazione di legge: la sola mancanza di resipiscenza, soprattutto se richiamata solo in sede di appello, non può da sola giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profilo attinente all'esercizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP, nel rideterminare la pena, si sia correttamente conformato al giudicato della Corte d'appello di Genova che aveva escluso le circostanze attenuanti generiche e che aveva richiamato l'assenza di segni concreti di resipiscenza come argomento aggiuntivo alla recidiva. La Corte ha chiarito che l'assenza di elementi positivi idonei a dimostrare un cambiamento di vita legittima il diniego del beneficio e che il giudice può scegliere di basarsi sull'elemento che ritiene prevalente fra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.; pertanto la valutazione di mancata resipiscenza, anche se fatta in sede di appello, rientra nel quadro del giudicato e legittima il rigetto della richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte d'appello ha richiamato tale disposizione nella valutazione delle circostanze (segnalando la mancanza di segni di resipiscenza) come argomento integrativo alla recidiva; qui è intesa come riferimento al quadro delle circostanze personali rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dalla Corte come chiave interpretativa: il giudice può prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, quello che ritiene prevalente per determinare il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti; anche un solo elemento può essere sufficiente

Massime di principio

  • La rescissione di un precedente penale che esclude la recidiva non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice deve comunque valutare gli elementi positivi della personalità e della condotta.
  • L'assenza di segni concreti di resipiscenza costituisce un elemento negativo idoneo, da solo, a giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche se il giudice lo ritiene prevalente ai sensi dell'art. 133 cod. pen.
  • Il giudice dell'esecuzione deve conformarsi al contenuto del giudicato formatosi in sede di cognizione; le valutazioni motivate dalla Corte d'appello integrano il quadro che il giudice dell'esecuzione deve applicare.
  • In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe documentare in modo concreto elementi di cambiamento (es. assenza di nuovi reati, inserimento lavorativo, percorsi di riabilitazione, comportamento post-condanna) per dimostrare la resipiscenza e ottenere la concessione delle attenuanti generiche.
  • La valutazione delle circostanze attenuanti è discrezionale ma motivata: il giudice può decidere sulla base di un singolo elemento ritenuto decisivo, purché la motivazione risulti logicamente connessa agli elementi di fatto e di diritto esaminati.

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