Sentenza del 18/05/2015 n. 4406 - Comm. Trib. Prov. Milano
ACCERTAMENTO - SOCIETA' DI COMODO - Istanza disapplicazione - Mancata presentazione istanza - Impugnabilità dell'atto - Sussiste - Diniego disapplicazione - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa mancata presentazione dell'istanza di disapplicazione non preclude l'impugnazione dell'avviso di accertamento. Il diniego di disapplicazione è qualificato come diniego di agevolazione fiscale e, pertanto, è autonomamente impugnabile. Il giudice tributario deve esaminare nel merito la domanda di disapplicazione e, qualora ricorrano i presupposti, riconoscere l'agevolazione richiesta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di contestare l'applicazione del regime delle società non operative anche quando il contribuente non abbia previamente presentato l'istanza di disapplicazione. È stato inoltre esaminato se il diniego di disapplicazione sia autonomamente impugnabile e se il giudice tributario debba limitarsi a verificare la legittimità formale del diniego oppure possa decidere direttamente nel merito della richiesta di agevolazione.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992
Il diniego di agevolazioni fiscali è un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario; il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo rientra in tale categoria.
Normativa sulle società di comodo o società non operative
La preventiva presentazione dell'istanza di disapplicazione non costituisce una condizione imprescindibile per contestare l'applicazione del regime. La questione può essere sottoposta direttamente al giudice mediante impugnazione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- La mancata presentazione di un'istanza amministrativa preventiva non impedisce necessariamente al contribuente di contestare successivamente l'applicazione di un regime fiscale in sede giudiziale, salvo che la legge preveda espressamente tale condizione come obbligatoria.
- Un provvedimento dell'Amministrazione finanziaria che nega un'agevolazione o la disapplicazione di una disciplina sfavorevole può essere autonomamente impugnabile quando incide concretamente sulla posizione fiscale del contribuente.
- Il giudice tributario può esaminare direttamente i presupposti sostanziali dell'agevolazione o della disapplicazione richiesta, senza limitarsi a controllare la correttezza formale del provvedimento amministrativo.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare sia l'avviso di accertamento sia, ove autonomamente notificato, il diniego di disapplicazione, documentando le circostanze concrete che rendono inapplicabile il regime fiscale contestato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 89 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 92 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 486 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 588 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 608 - Comm. Trib. Prov. Bologna
- Sentenza · 18 mag 2015Sentenza del 18/05/2015 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →