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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12086/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, operatore estero del settore scommesse, ha impugnato l'avviso di accertamento con cui le era stato richiesto, per l'anno 2010, il pagamento dell'imposta unica sulle scommesse in solido con il centro di trasmissione dati/ricevitoria che aveva materialmente raccolto le giocate in Italia. In cassazione ha dedotto: (i) preliminarmente, la necessità di sospendere il giudizio e di rinviare alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali sulla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto UE; (ii) la violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sull'imposta unica per omessa pronuncia e per erronea individuazione del presupposto soggettivo dell'imposta, sostenendo di non poter essere considerata soggetto passivo; (iii) la violazione del presupposto territoriale del tributo; (iv) la mancata traduzione e notificazione degli atti impositivi in lingua inglese, con pregiudizio del diritto di difesa; (v) la violazione degli artt. 49, 56 TFUE e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e legittimo affidamento, nonché della disciplina nazionale di interpretazione autentica; (vi) il contrasto dell'imposta con l'art. 401 della direttiva IVA, con richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale; (vii) l'omessa applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori. La Corte ha esaminato i motivi con riferimento alla giurisprudenza costituzionale, unionale e di legittimità già formatasi sulla medesima imposta e sulla posizione dei bookmaker esteri e dei centri di raccolta in Italia.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto infondate le richieste preliminari di sospensione e rinvio pregiudiziale, richiamando la già intervenuta decisione della Corte di giustizia sulla compatibilità della normativa italiana con il diritto UE. Ha poi escluso l'erroneità della decisione di merito sui presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica, affermando che il bookmaker estero è soggetto passivo anche per il periodo d'imposta 2010 e che l'attività svolta in Italia dalla ricevitoria/CTD integra il presupposto territoriale del tributo. Ha inoltre respinto la censura sulla mancata traduzione degli atti, rilevando che la conoscenza effettiva del contenuto era comunque emersa dalla difesa svolta nel merito. Sono stati ritenuti infondati anche i motivi fondati sul diritto UE, sull'asserita natura discriminatoria o afflittiva del tributo e sul contrasto con la direttiva IVA, mentre il motivo sull'obiettiva incertezza è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione è già stata chiarita dalla Corte di giustizia con una pronuncia pertinente sulla medesima disciplina.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia implicitamente deciso la questione oppure quando la censura non colga il reale contenuto della motivazione.

  • art. 3 d.lgs. n. 504 del 1998

    È norma interpretata nel senso che l'imposta unica sulle scommesse è dovuta anche quando la raccolta avvenga fuori dal sistema concessorio; il soggetto che gestisce scommesse è soggetto passivo del tributo.

  • art. 1, comma 66, lett. a), l. n. 220 del 2010

    Conferma, ai soli fini tributari, che l'imposta unica è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010

    Individua come soggetto passivo chiunque gestisca scommesse, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero; se l'attività è svolta per conto di terzi, il soggetto per conto del quale si opera è obbligato solidalmente.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Non risulta imposto che gli atti fiscali siano redatti nella lingua del destinatario; la questione si sposta sul piano della prova dell'effettiva incomprensione.

  • art. 49 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non violato nella disciplina dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 56 TFUE

    La disciplina italiana non ostacola né discrimina la prestazione di servizi da parte di bookmaker esteri, poiché si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse sul territorio italiano.

  • art. 52 TFUE

    Le eventuali restrizioni nel settore dei giochi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, purché proporzionate.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    Non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana non è sovrapponibile all'IVA.

  • art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'obiettiva incertezza normativa, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato in tema di sanzioni e colpa, ma senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato con riferimento all'esimente dell'incertezza normativa, ritenuta non scrutinabile per inammissibilità del motivo.

  • art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000

    Invocato per l'obiettiva condizione di incertezza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state esaminate quanto alla dedotta violazione di legge e al vizio di omessa pronuncia; il motivo sull'incertezza normativa è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico i fatti e gli atti posti a fondamento della censura; in mancanza, il motivo è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel settore delle scommesse, ai fini dell'imposta unica, il soggetto passivo non è soltanto il concessionario o l'operatore formalmente autorizzato: è imponibile anche chi gestisce la raccolta del gioco in Italia per conto proprio o di terzi, compreso l'operatore estero privo di concessione.
  • Per le annualità anteriori al 2011, la declaratoria di illegittimità costituzionale colpisce soltanto la pretesa rivolta alle ricevitorie operanti per conto di bookmaker privi di concessione, non già la soggezione del bookmaker stesso all'imposta.
  • Il presupposto territoriale dell'imposta unica sulle scommesse si realizza in Italia quando l'organizzazione del gioco e la raccolta delle giocate avvengono tramite l'attività materiale della ricevitoria/CTD sul territorio nazionale, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto di scommessa.
  • Nel settore dei giochi d'azzardo, le restrizioni nazionali possono essere giustificate da finalità di tutela dei consumatori, prevenzione dell'eccesso di spesa e contrasto alla criminalità, purché il regime non sia discriminatorio e resti proporzionato.
  • L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e quindi non è incompatibile con l'art. 401 della direttiva IVA, potendo coesistere con l'IVA se colpisce una base imponibile diversa e non presenta il carattere tipico di un tributo sulla cifra d'affari.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su omessa pronuncia o su questione di diritto già devoluta al giudice di merito deve essere specifica e autosufficiente; in difetto di chiara indicazione della doglianza e della sua collocazione negli atti, il motivo è inammissibile.
  • La mancata traduzione dell'atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa: occorre allegare e provare un concreto impedimento alla comprensione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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