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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24122/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ricorrente deduceva che la Corte d'appello, nel rigettare l'istanza di revoca/di accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, aveva fatto ricorso a formule di stile e non aveva adeguatamente esaminato le censure difensive relative alla bonificabilità dell'azienda dalle infiltrazioni mafiose. In particolare la ricorrente aveva prodotto elementi quali l'adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001, il recesso da consorzi esclusi dalle white list e la dimostrazione della sporadicità e modesta incidenza dei contratti con imprese sospette sul fatturato. La Corte d'appello aveva invece svolto soltanto un'analisi statica delle relazioni di parentela e dei rapporti commerciali, esprimendo apoditticamente una prognosi negativa sulla possibilità di emendare la società senza confrontarsi con le prove e le misure adottate dalla difesa. Inoltre si rilevava la violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il motivo, ritenendo che la Corte d'appello non abbia svolto il necessario sindacato bifasico previsto dall'art. 34-bis d.lgs. 159/2011 (fase statica sull'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e fase dinamica/prognostica sulla possibilità di bonifica). Ha quindi constatato la carenza motivazionale rispetto agli specifici elementi prodotti dalla ricorrente e ha annullato il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna, chiedendo che nella nuova decisione venga motivato anche sul percorso di emenda indicato dalla società.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), art. 34-bis

    Il giudice chiamato a decidere su istanza di accesso al controllo giudiziario ex art. 34-bis deve svolgere un sindacato bifasico: determinare l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa (aspetto statico) e valutare prospetticamente la concreta possibilità che l'impresa si riallinei all'economia sana tramite le misure di controllo previste (aspetto dinamico/prognostico).

  • d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti)

    L'adozione di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001 può costituire elemento probatorio rilevante, ai fini della valutazione della bonificabilità dell'impresa e della concreta volontà/possibilità di emenda dalle infiltrazioni mafiose.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e)

    Il vizio di motivazione sussiste quando il giudice omette di affrontare specifiche doglianze decisive sollevate con i motivi di impugnazione; la mancata considerazione degli elementi prodotti dalla difesa integra quindi carenza motivazionale idonea all'annullamento.

Massime di principio

  • Quando un'impresa richiede il controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011 il giudice deve procedere con una valutazione in due fasi: (1) accertare il carattere occasionale o strutturale dell'agevolazione mafiosa (analisi retrospettiva) e (2) compiere una valutazione prognostica sulla possibilità concreta di emenda dell'impresa tramite misure di controllo e di compliance.
  • Le valutazioni giudiziarie non possono limitarsi a rilievi generici o formule di stile: il giudice deve confrontarsi specificamente con le prove e le iniziative di bonifica prodotte dall'impresa (es. modello 231, rescissioni/uscite da consorzi, documentazione sull'incidenza dei contratti) e motivare in modo circostanziato le ragioni di eventuale esito negativo.
  • L'adozione di strumenti di compliance (modello 231, procedure interne, revoca rapporti con consorzi o fornitori sospetti) e la documentazione dettagliata del loro effettivo impatto economico possono costituire elementi decisivi per dimostrare la possibilità di rimozione dell'infiltrazione mafiosa e ottenere il controllo giudiziario o la revoca del provvedimento.
  • La mera sussistenza di rapporti di parentela o pregressi contatti con soggetti condannati per associazione mafiosa non esclude automaticamente la possibilità di bonifica: tali profili devono essere valutati nel quadro complessivo e alla luce delle misure concrete adottate per l'emenda.
  • La carenza di motivazione specifica e il mancato esame delle doglianze decisive possono portare all'annullamento del provvedimento impugnato e al rinvio per un nuovo giudizio che affronti le censure non considerate.

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