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Sentenza

Sentenza n. 763/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del d.m. del 6 luglio 2022 e del d.m. del 6 ottobre 2022 nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Surgikal s.r.l. il 22/2/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12 dicembre 2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla Surgikal s.r.l. il 29/3/2023: - della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell''8 febbraio 2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202214831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.m. del 6 luglio 2022, d.m. del 6 ottobre 2022 e, con motivi aggiunti, determinazioni della Regione Puglia relative agli obblighi di corresponsione degli importi per dispositivi medici

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché, con motivi aggiunti, due determinazioni della Regione Puglia concernenti gli importi dovuti in relazione agli obblighi di cui all'art. 9-ter, comma 9, del d.l. n. 78/2015 e all'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando l'intervenuto versamento della quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 e chiedendo la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che non potesse essere dichiarata formalmente la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, poiché mancavano in giudizio le attestazioni delle amministrazioni regionali previste dalla stessa disposizione, relative all'avvenuto versamento della quota ridotta e da comunicare alla segreteria del TAR. Tuttavia, la richiesta della ricorrente e il versamento effettuato evidenziavano il venir meno dell'interesse alla decisione, sicché il Collegio, dopo aver dato alle parti l'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento dell'importo ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale ...

    La declaratoria di cessazione della materia del contendere presuppone, oltre al versamento della quota ridotta, la produzione in giudizio delle attestazioni regionali previste dalla disposizione; in loro mancanza, il venir meno dell'interesse può comunque fondare una declaratoria di improcedibilità.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015

    Richiamato quale base degli obblighi gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023

    Richiamato quale ulteriore fonte degli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015

    Richiamato per i provvedimenti regionali e provinciali relativi agli importi dovuti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone l'avviso alle parti quando il giudice intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale può richiedere non solo l'adempimento sostanziale dell'obbligazione, ma anche la produzione in giudizio delle specifiche attestazioni amministrative previste dalla legge; in mancanza di tali attestazioni, non può essere pronunciata quella specifica declaratoria.
  • Quando il ricorrente dichiara di avere eseguito l'adempimento che elimina l'utilità della decisione e chiede la cessazione della materia del contendere, ma non ricorrono i presupposti formali per tale declaratoria, il giudice può dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di fondare la decisione su una questione rilevata d'ufficio, il giudice amministrativo deve darne avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche con riferimento congiunto al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti, quando l'adempimento sopravvenuto priva tutte le impugnazioni della loro utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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