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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43089/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione derivante dalla maggiore durata della detenzione rispetto a quella risultante in caso di concessione della liberazione anticipata (360 giorni), sostenendo che il conteggio del fine pena in atti non corrispondeva al reale e che la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere il diritto all'indennizzo. Il ricorso deduceva violazioni di legge (art. 314 c.p.p., artt. 112 e 115 c.p.c.) e vizi motivazionali, lamentando in particolare che la Corte d'appello avrebbe fatto riferimento a un fine pena non reale e non avrebbe valutato correttamente la tempestività e le modalità della concessione della liberazione anticipata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il diritto all'equo indennizzo per vicende successive alla condanna (es. concessione della liberazione anticipata) sussiste solo se vi sia un errore dell'autorità procedente configurabile come violazione di legge o inerzia tale da tradursi in denegata giustizia, e purché non ricorra una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente. Nel caso concreto la Corte territoriale ha valutato che la maggiore detenzione è dipesa dalla condotta gravemente colposa del ricorrente, in particolare per l'intempestività della richiesta di liberazione anticipata (la concessione di 360 giorni con unico provvedimento evidenziava che il richiedente non aveva agito tempestivamente rispetto ai singoli semestri maturati). Non è stata dedotta un'inerzia irragionevole del magistrato di sorveglianza. Conseguentemente il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e non è disposta la rifusione delle spese a favore del Ministero, ritenendo la memoria difensiva di quest'ultimo generica e non utile al procedimento.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che l'equo indennizzo per ingiusta detenzione può essere riconosciuto anche per vicende successive alla condanna (es. liberazione anticipata), ma solo se sussiste un errore dell'autorità procedente (violazione di legge o inerzia tale da produrre denegata giustizia) e se non vi è stata condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente; l'esercizio di un potere discrezionale non configura di per sé errore addebitabile all'autorità.

  • artt. 112 e 115 cod. proc. civ.

    Richiamati dal ricorrente in relazione a censure di vizi motivazionali; dal testo emerge che le doglianze riguardavano la presunta carenza di motivazione della decisione di merito, ossia un difetto nella valutazione e nell'argomentazione da parte del giudice della riparazione.

Massime di principio

  • Il diritto all'equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per detenzione derivante da eventi successivi alla condanna (es. concessione tardiva o calcolo errato della liberazione anticipata) richiede la prova di un errore dell'autorità (violazione di legge o inerzia ingiustificata), non si fonda sull'esercizio discrezionale legittimo dell'autorità.
  • La condotta del richiedente è scrutinata: non può riconoscersi l'indennizzo se il periodo di maggiore detenzione è causato da comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato, compresa la mancata tempestività delle richieste o l'assenza di solleciti relativi a singoli periodi maturati.
  • La tempestività della domanda di beneficio (es. liberazione anticipata) va valutata rispetto a ciascun periodo maturato; domande aggregate tardive che riguardano più semestri possono essere ritenute intempestive e ostative al riconoscimento dell'indennizzo.
  • Non è sufficiente dimostrare che il provvedimento di beneficio sia stato adottato oltre i termini: occorre verificare se abbia sussistito un'inerzia dell'autorità nell'attività istruttoria o un ritardo ingiustificato rispetto a un tempo ragionevole necessario alla valutazione discrezionale.
  • Nelle valutazioni del giudice della riparazione è rilevante l'esame complessivo della condotta difensiva e delle eventuali sollecitazioni dell'interessato; la mera discrezionalità dell'autorità nell'erogare benefici non costituisce motivo per il risarcimento.

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