Ordinanza n. 187/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Civile, datato 17 febbraio 2026, con il quale è stato disposto il transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa e la sua assegnazione presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la Circolare n. -OMISSIS- del 25 luglio 2023, nei limiti in cui lede gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 17 febbraio 2026 di transito del ricorrente nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa e di assegnazione presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari, nonché atti connessi e circolare del 25 luglio 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha disposto il suo transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa e la sua assegnazione presso il Comando Militare Esercito Puglia di Bari, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato l'assegnazione della sede, deducendo, in relazione alle esigenze familiari e sanitarie rappresentate, l'illegittimità della scelta amministrativa e degli atti presupposti, inclusa la circolare del 25 luglio 2023. Dal testo non risultano specificate le singole rubriche dei motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nella sommaria valutazione propria della fase cautelare ha ritenuto infondate le censure, rilevando che l'assegnazione è avvenuta nella Regione di residenza del ricorrente, in una sede agevolmente raggiungibile con il servizio pubblico o con mezzi automobilistici. Tale scelta è stata ritenuta espressione di una legittima ponderazione tra le esigenze organizzative dell'Amministrazione e le esigenze familiari e sanitarie rappresentate dal ricorrente. Il giudice ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente non avesse formulato specifiche indicazioni o richieste circa la sede di assegnazione e che, secondo quanto precisato dalla difesa erariale, nella città di Taranto non risultassero articolazioni dell'Esercito Italiano; tale circostanza non è stata efficacemente contestata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR; la misura è stata negata all'esito della sommaria delibazione delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assegnazione di un dipendente a una sede situata nella Regione di residenza e agevolmente raggiungibile può integrare una legittima ponderazione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione con le esigenze familiari e sanitarie rappresentate dall'interessato.
- La mancata formulazione, da parte dell'interessato, di specifiche indicazioni o richieste sulla sede di assegnazione indebolisce le censure rivolte contro la scelta discrezionale dell'Amministrazione.
- Ai fini della valutazione cautelare, la circostanza fattuale dedotta dall'Amministrazione e non efficacemente contestata dalla parte ricorrente può essere valorizzata dal giudice nella verifica sommaria della fondatezza delle censure.
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