Sentenza del 14/09/2016 n. 18008 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso sanzioni e interessi ICI, ritenendo esistenti obiettive condizioni di incertezza normativa sulla qualificazione edificatoria dei terreni inseriti in un piano regolatore generale, ma privi di strumenti urbanistici attuativi. Il Comune ha sostenuto che, già all’epoca dei fatti, la giurisprudenza prevalente e le norme di interpretazione autentica qualificavano come edificabile l’area destinata all’edificazione dal solo strumento urbanistico generale. Il contribuente, con ricorso incidentale, ha contestato l’adeguatezza della motivazione relativa alla determinazione del valore dei terreni ai fini ICI.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato quello incidentale del contribuente. Ha escluso che, per il periodo considerato, sussistessero obiettive condizioni di incertezza normativa tali da giustificare la disapplicazione di sanzioni e interessi: la semplice previsione edificatoria contenuta nello strumento urbanistico generale era sufficiente a qualificare l’area come fabbricabile ai fini ICI, anche in assenza di strumenti attuativi. La censura del contribuente sul valore dei terreni è stata dichiarata inammissibile, perché diretta a ottenere una nuova valutazione del merito e non a evidenziare un’omissione o un vizio logico della motivazione. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario del contribuente è stato rigettato limitatamente a sanzioni e interessi, mentre la restante parte era già coperta dal giudicato. Le spese di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
La norma consente la non applicazione delle sanzioni quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.
L’esenzione richiede un’incertezza normativa oggettiva, derivante da oscurità, ambiguità o difficoltà di individuazione delle disposizioni, e non una mera difficoltà soggettiva del contribuente.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
È richiamato quale disciplina delle cause di non punibilità o esenzione dalla responsabilità per violazioni tributarie, tra cui l’incertezza normativa oggettiva.
Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
È richiamato in relazione alla tutela dell’affidamento e della buona fede del contribuente; tali principi non sono stati ritenuti applicabili in presenza di una disciplina e di un orientamento giurisprudenziale sufficientemente chiari.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla Legge n. 248 del 2005
Un’area è considerata fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi specifici.
La sola previsione edificatoria del piano regolatore generale è sufficiente, ai fini ICI, per qualificare il terreno come area fabbricabile; non è necessario che siano stati approvati piani attuativi.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2
La disposizione ha ribadito e precisato che la qualificazione edificatoria deriva dalla semplice adozione dello strumento urbanistico generale, estendendo il criterio anche ad altre imposte oltre all’ICI.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lettera b)
La nozione di area fabbricabile ai fini ICI deve essere interpretata nel senso che rileva la destinazione edificatoria prevista dallo strumento urbanistico generale, anche senza strumenti attuativi.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e 59
Consentono al Comune di determinare, con atti regolamentari o deliberativi, valori di riferimento delle aree edificabili. Tali valori non hanno natura imperativa, ma possono costituire presunzioni o indici di valutazione per l’accertamento.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la controversia nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini ICI, la destinazione edificatoria prevista dal piano regolatore generale può essere sufficiente a qualificare un terreno come fabbricabile, anche se mancano piani particolareggiati o altri strumenti attuativi.
- L’assenza di sanzioni e interessi per incertezza normativa è eccezionale e richiede un’incertezza oggettiva della disciplina, non la semplice diversa interpretazione sostenuta dal contribuente.
- Quando esistono una norma di interpretazione autentica e un orientamento giurisprudenziale prevalente, normalmente non è possibile invocare l’incertezza normativa per evitare sanzioni e interessi.
- I valori delle aree edificabili stabiliti dal Comune per zone omogenee possono essere utilizzati come elementi presuntivi nell’accertamento, pur non vincolando automaticamente il contribuente o il giudice.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del valore economico dei terreni: occorre dimostrare un’omissione motivazionale effettiva o una totale carenza logica della sentenza.
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