Sentenza n. 2560/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Pavia (sezione lavoro), n. 89/2023 pubbl. il 08/03/2023 RG n. 946/2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, n. 89/2023, relativa al pagamento della Carta del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto, entro il limite della prescrizione quinquennale, il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero al pagamento di € 500,00 per ciascun anno. La sentenza era stata notificata il 19 maggio 2025, ma l'amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorso in ottemperanza è stato notificato e depositato il 24 novembre 2025. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza o l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. L'assenza di pagamenti e la mancata contestazione del credito nell'an e nel quantum hanno reso fondato il ricorso. Il Ministero è stato ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, a istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza diretta della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da concludere entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il ricorso in ottemperanza può essere proposto, per l'esecuzione di condanne pecuniarie nei confronti di una pubblica amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato secondo legge.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata contiene una condanna pecuniaria a carico di una pubblica amministrazione, il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L'assenza di qualsiasi pagamento, anche parziale, unita alla mancata contestazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito da parte dell'amministrazione, consente al giudice dell'ottemperanza di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del giudicato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di persistente inerzia.
- Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto alcun compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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