Cassazione Civile, Ordinanza n. 28934/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento esecutivo immobiliare pendente dinanzi al Tribunale, promosso nei confronti di una società debitrice e riguardante beni già concessi dal Comune in proprietà superficiaria per la gestione di piscine comunali, l’ente territoriale ha sostenuto che tali beni fossero divenuti impignorabili per effetto dell’estinzione del diritto di superficie e, prima ancora, della loro natura pubblica. Dopo aver fatto presente di essersi opposto agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e di avere introdotto il giudizio di merito, il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla legittimità, efficacia e sospendibilità dei provvedimenti amministrativi con cui l’ente aveva istituito e organizzato il servizio pubblico locale di gestione delle piscine, nonché sul potere di disporre l’interruzione o cessazione di tale servizio, ritenuto riservato esclusivamente all’amministrazione locale titolare. I controricorrenti hanno resistito, mentre il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che, secondo giurisprudenza consolidata, tale rimedio non è esperibile nell’ambito del processo esecutivo né nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione. Ha quindi ribadito che, una volta iniziata l’esecuzione forzata, la cognizione delle opposizioni ad essa relative spetta alla giurisdizione ordinaria e non può essere rimessa a un regolamento preventivo di giurisdizione. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
Il regolamento preventivo di giurisdizione è circoscritto al processo di cognizione e non è proponibile nel processo esecutivo.
art. 367 c.p.c.
La nuova formulazione della norma, letta con l'art. 41 c.p.c., esclude l'ammissibilità del regolamento di giurisdizione in pendenza di esecuzione forzata.
art. 617 c.p.c.
È la norma richiamata per l'opposizione agli atti esecutivi proposta nel procedimento esecutivo.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile quando sia già pendente un processo esecutivo, perché il rimedio è destinato al solo processo di cognizione.
- La stessa inammissibilità vale per le opposizioni incidentali all’esecuzione, le quali restano devolute alla giurisdizione ordinaria una volta iniziata l’esecuzione forzata.
- La possibilità per il giudice dell’esecuzione di verificare d’ufficio la propria giurisdizione non amplia l’ambito applicativo del regolamento preventivo oltre i confini del processo di cognizione.
- L’ammissibilità del regolamento preventivo può essere riconosciuta solo in procedimenti che non siano esclusivamente esecutivi, come affermato in relazione al giudizio di ottemperanza, ma non nell’esecuzione forzata in senso proprio.
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