Ordinanza n. 3106/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto del TAR deducendo una pluralità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, organizzata secondo il cosiddetto semestre filtro. Un primo gruppo di doglianze contestava vizi radicali dell’intera procedura e mirava, in sostanza, alla riedizione della procedura. Un secondo gruppo riguardava invece la posizione individuale della candidata, che aveva conseguito almeno una sufficienza nelle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio sufficiente per l’assegnazione di una delle sedi universitarie indicate. In particolare, è stato contestato il mancato scorrimento della graduatoria in relazione ai posti rimasti vacanti per la rinuncia di altri studenti, nonché il meccanismo che imponeva una scelta immediata e irreversibile tra immatricolazione o iscrizione ed esclusione definitiva dagli scorrimenti successivi. La misura cautelare richiesta consisteva nell’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente la domanda cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto che il primo gruppo di censure, diretto a contestare radicalmente l’intera procedura e funzionale alla sua riedizione, fosse prima facie incompatibile con la concreta misura richiesta, ossia l’ammissione individuale con riserva e in sovrannumero. Tale misura non sarebbe stata funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito mediante la riedizione della procedura; le relative doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, restando ferma la possibilità per il TAR di esaminarne il merito. Quanto alla censura sul mancato scorrimento della graduatoria, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris, richiamando l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non sembra assicurare il rispetto dell’ordine meritocratico, poiché non consente di riassegnare secondo graduatoria i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari e determina l’esclusione definitiva degli studenti che non si immatricolano entro il breve termine previsto. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la presenza di posti vacanti in diversi atenei incide sulla possibilità della candidata di ottenere l’assegnazione di una sede e di intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata quindi ordinata a rideterminarsi sulla posizione dell’appellante, procedendo innanzitutto agli scorrimenti per i posti vacanti; successivamente dovrà verificare se il punteggio conseguito consenta l’assegnazione di un posto in una delle sedi opzionate e, solo in caso positivo, assegnare il posto secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate per la novità e particolarità della questione. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 11, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
art. 55, comma 11, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione degli atti al TAR per la fissazione prioritaria dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure dirette a ottenere la riedizione integrale di una procedura non possono giustificare una misura di ammissione individuale con riserva quando tale misura non sia funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito attraverso la riedizione; in tal caso difetta il periculum in mora rispetto alla misura richiesta, salva la cognizione piena nel giudizio di merito.
- Nelle procedure selettive per l’accesso universitario, il mancato scorrimento della graduatoria sui posti rimasti vacanti può presentare fumus boni iuris quando impedisca la riassegnazione dei posti secondo l’ordine meritocratico e determini l’esclusione definitiva di candidati con punteggi utili o potenzialmente utili per effetto di una scelta immediata e irreversibile.
- Quando la domanda cautelare riguarda il mancato scorrimento di una graduatoria, la tutela può essere conformata mediante ordine all’amministrazione di procedere dapprima allo scorrimento dei posti vacanti, poi di verificare la posizione individuale del candidato alla luce del punteggio conseguito e, infine, di assegnare il posto soltanto se la graduatoria e le preferenze espresse lo consentono.
- Il periculum in mora può sussistere quando l’illegittima limitazione dello scorrimento di una graduatoria comprometta in concreto la possibilità di accesso del candidato al percorso universitario prescelto, soprattutto in presenza di posti vacanti e della prossimità o irreversibilità dell’avvio degli studi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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