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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39105/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello per tre profili principali: 1) presunta mancata escussione di un "teste principale" che aveva svolto accertamenti tributari, sostenendo che avrebbe dovuto essere sentito secondo la disciplina della testimonianza indiretta (art. 195 c.p.p.) e non con le modalità indicate dall'art. 507 c.p.p.; 2) violazione dell'art. 216 legge fallimentare e carenza della motivazione circa la relazione tra la condotta contestata e l'evento fallimentare, nonché sulla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (assenza di documentazione contabile dal 2012 al 2015) e mancata verifica che la società svolgesse attività in quel periodo; 3) violazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare e motivazione apparente circa i periodi relativi alle somme dovute all'Erario e la mancanza di indicazioni sul momento temporale delle operazioni contestate e sul dolo specifico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta genericità dei motivi. Ha ritenuto che i motivi non consentivano di individuare con sufficiente specificità i parametri normativi e i fatti oggetto di censura (mancata indicazione chiara del dichiarante/teste e della disciplina applicabile; apodittiche asserzioni sulla mancanza di attività della società e sulla carenza dell'elemento soggettivo). Ha confermato la decisione di merito nella sostanza e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Norma che disciplina i reati fallimentari; nella sentenza è stata richiamata in relazione alla contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e alla necessità di motivare il nesso tra condotta e dissesto. La Corte ha ritenuto che il ricorso non fornisse censure specifiche sulla corretta applicazione della norma.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assunzione della prova testimoniale in appello; il ricorrente aveva invocato l'omessa escussione del teste in base a questo articolo, ma la Cassazione ha osservato che il ricorso era generico e non chiariva se la richiesta fosse stata formulata con riferimento a questa norma o ad altre (art.195).

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Disciplina della testimonianza indiretta. La Corte ha rilevato che il ricorrente ha fatto generico richiamo a tale articolo senza specificare l'esatta qualificazione del dichiarante e i parametri applicativi, rendendo la censura inammissibile per mancanza di specificità.

  • art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare

    Richiamata dal ricorrente in ordine a contestazioni relative alle somme dovute all'Erario e ai periodi di riferimento; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non confrontate con la motivazione di merito, quindi inidonee a determinare l'ammissione del ricorso.

  • art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.

    Richiamato limiti di trattazione del ricorso; la Corte ha valutato i motivi nei limiti consentiti dall'articolo richiamato, riscontrando genericità.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma citata per giustificare la presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito delle censure, ma sul procedimento di presentazione delle deduzioni del pubblico ministero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile. La Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro per responsabilità nell'aver proposto un ricorso manifestamente inammissibile.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e consentire di individuare chiaramente i profili di diritto e di fatto censurati; censure generiche o apodittiche sono dichiarate inammissibili.
  • Quando si contesta l'omessa escussione di un teste occorre indicare con precisione la qualifica del dichiarante, la norma invocata (es. art.195 c.p.p. per testimonianza indiretta o art.507 c.p.p. per produzione in appello) e i parametri per valutare l'incidenza probatoria, altrimenti il motivo è privo di idoneità.
  • L'assenza della documentazione contabile non determina automaticamente la sussistenza del dolo fallimentare: è necessario motivare il nesso tra la condotta contestata, l'evento (fallimento) e l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie penale.
  • La censura sulla motivazione richiede un confronto diretto e puntuale con le argomentazioni del giudice di merito; limitarsi ad affermare l'apparenza della motivazione è insufficiente.
  • Un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare sanzioni economiche ex art. 616 c.p.p., quindi è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso.

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