Sentenza del 07/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartella di pagamento - Responsabilità solidale delle società in caso di scissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità solidale delle società beneficiarie di una scissione per i debiti tributari della società scissa. In particolare, viene affermato che tale responsabilità comprende le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi riferibili alla società anteriormente alla scissione, nonché le sanzioni derivanti dalle violazioni commesse prima della scissione.
La decisione
La responsabilità solidale delle società beneficiarie viene riconosciuta. Pertanto, ciascuna società beneficiaria può essere chiamata a rispondere, nei limiti previsti dalla legge, delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni riferibili alla società scissa, anche se le violazioni sono state commesse prima della data di scissione. Il testo non indica gli importi, l'esito dei singoli gradi di giudizio né l'eventuale annullamento o conferma integrale della cartella.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472/1997, art. 15
La norma è interpretata nel senso che, in caso di scissione, le società beneficiarie rispondono anche delle sanzioni amministrative tributarie relative alle violazioni commesse dalla società scissa prima della scissione.
D.P.R. n. 917/1986, art. 173
La disposizione disciplina gli effetti fiscali della scissione e costituisce il riferimento per la responsabilità delle società beneficiarie rispetto alle obbligazioni tributarie della società scissa.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, la separazione patrimoniale derivante dall'operazione non elimina automaticamente i debiti fiscali maturati dalla società scissa.
- Le società beneficiarie possono essere chiamate a rispondere in solido per imposte, interessi e sanzioni riferibili a periodi anteriori alla scissione.
- La responsabilità può comprendere anche le sanzioni per violazioni commesse prima della scissione, non soltanto il tributo principale.
- La società beneficiaria non può escludere la propria responsabilità verso il Fisco limitandosi a richiamare gli accordi interni di ripartizione delle passività, che possono avere efficacia principalmente nei rapporti tra le società coinvolte.
- Per valutare una cartella notificata dopo una scissione occorre verificare la data della violazione o del debito, la data e il tipo di scissione, l'individuazione delle società beneficiarie e i limiti di responsabilità previsti dalla disciplina applicabile.
Testo integrale
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