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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1362

Regolamento delegato (UE) 2024/1362 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sostituzione dell’allegato

Normativa europea32024R1362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna il regolamento (UE) 2019/287 sostituendone integralmente l’allegato, al fine di allineare l’elenco delle disposizioni speciali di alcuni accordi di libero scambio alle rispettive clausole di salvaguardia bilaterali e altre previsioni connesse. L’intervento riguarda in particolare gli accordi con Singapore, Vietnam, Giappone e Nuova Zelanda, introducendo, sopprimendo o precisando riferimenti normativi per migliorare certezza del diritto, trasparenza e leggibilità. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal 1° giugno 2024.

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 per aggiornare l’elenco delle disposizioni di accordi commerciali internazionali in materia di clausole di salvaguardia bilaterali e meccanismi di revoca temporanea delle preferenze.

Ambito di applicazione

Si applica agli accordi commerciali conclusi dall’Unione europea con paesi terzi che contengono clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi di sospensione/revoca temporanea delle preferenze, in particolare agli accordi con Nuova Zelanda, Singapore, Vietnam e Giappone elencati nell’allegato sostituito. Ha portata generale e obbligatoria in tutti gli Stati membri, ma le modifiche all’allegato incidono solo sulle disposizioni specifiche richiamate per ciascun accordo. L’applicazione del presente regolamento è differita al 1° giugno 2024, in considerazione dell’entrata in vigore dell’accordo UE-Nuova Zelanda.

Regolamento delegato (UE) 2024/1362 – sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287

Il regolamento delegato interviene sul quadro UE relativo all’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali con paesi terzi. La finalità è aggiornare e sostituire l’allegato del regolamento (UE) 2019/287, così da riflettere in modo più completo e trasparente le disposizioni specifiche contenute negli accordi con Singapore, Vietnam, Giappone e Nuova Zelanda.

Contesto e finalità della modifica

Il regolamento (UE) 2019/287 disciplina l’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e prevede che le disposizioni specifiche degli accordi commerciali incompatibili con tale disciplina siano elencate nel suo allegato. Il presente regolamento delegato nasce da un riesame degli accordi citati, dal quale è emersa la necessità di:

  • includere nell’allegato ulteriori disposizioni non conformi o specificamente rilevanti;
  • sopprimere riferimenti non più necessari perché già conformi alla disciplina generale del regolamento 2019/287;
  • aggiungere le date di applicazione/entrata in vigore di alcuni accordi;
  • migliorare certezza del diritto, trasparenza e leggibilità.

Ambito materiale dell’allegato sostituito

L’allegato sostituito elenca, per ciascun accordo, le disposizioni speciali attuabili nel contesto UE in materia di misure di salvaguardia bilaterali e altri meccanismi connessi. In particolare:

  • per l’accordo UE-Singapore sono richiamate le regole sulla salvaguardia bilaterale del capo 3, con riferimento al nesso causale, alla durata dell’inchiesta, al limite temporale di applicazione della misura, al divieto di reintroduzione e al ripristino del dazio ordinario;
  • per l’accordo UE-Vietnam sono richiamate disposizioni analoghe, con in più la previsione della liberalizzazione progressiva delle misure che durino oltre due anni e una regola di comunicazione in lingua inglese;
  • per l’accordo UE-Giappone sono richiamate le disposizioni generali sulla salvaguardia bilaterale, le regole procedurali e una disciplina specifica per il settore dei veicoli a motore e loro parti;
  • per l’accordo UE-Nuova Zelanda sono richiamate definizioni, limiti temporali, misure provvisorie, salvaguardie per le regioni ultraperiferiche, obblighi procedurali e criteri di accertamento del grave pregiudizio o del grave deterioramento.

Disposizioni specifiche per Singapore

Per l’accordo con Singapore, l’allegato richiamato dal regolamento include la clausola secondo cui una misura di salvaguardia bilaterale può essere adottata solo se l’inchiesta dimostra, con prove oggettive, il nesso causale tra aumento delle importazioni e grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio, tenendo conto anche di altri fattori, incluse le importazioni da altri paesi. L’inchiesta deve concludersi entro un anno dall’apertura.

La misura non può essere applicata oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo consenso dell’altra parte. Inoltre:

  • non può essere riapplicata alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, se non dopo un intervallo pari alla metà della durata della precedente misura;
  • se la misura cessa, torna applicabile l’aliquota di dazio risultante dalla tabella dell’allegato 2-A come se la misura non fosse mai stata applicata.

Disposizioni specifiche per Vietnam

Per il Vietnam, l’allegato aggiornato conferma la struttura della clausola di salvaguardia bilaterale e il requisito del nesso causale fondato su prove oggettive. Anche qui l’inchiesta deve essere conclusa entro un anno dall’apertura e la misura non può essere applicata oltre la fine del periodo transitorio, salvo consenso dell’altra parte.

Sono inoltre richiamate due regole rilevanti:

  • se la durata prevista della misura supera due anni, la parte che la applica deve liberalizzarla progressivamente a intervalli regolari nel corso dell’applicazione;
  • al termine della misura, l’aliquota del dazio torna quella prevista dall’allegato 2-A in assenza della misura.

L’articolo 3.14 dell’accordo è altresì richiamato per stabilire che le comunicazioni e i documenti scambiati nell’ambito delle inchieste in materia di difesa commerciale utilizzano l’inglese come lingua di base.

Disposizioni specifiche per Giappone

Per l’accordo con il Giappone, l’allegato comprende le definizioni chiave, tra cui quella di periodo transitorio, e le norme sulle misure di salvaguardia bilaterali. Le misure possono essere adottate solo durante il periodo transitorio e, se la loro durata prevista supera un anno, devono essere liberalizzate progressivamente a intervalli regolari.

È previsto che non possano essere reintrodotte misure sulla stessa merce per un periodo pari alla durata della precedente misura o a un anno, se maggiore. Alla cessazione della misura, il dazio ritorna al livello che sarebbe stato in vigore in assenza della misura. L’inchiesta deve essere conclusa entro un anno e la sua decisione deve fondarsi su prove oggettive che dimostrino il nesso causale tra aumento delle importazioni e grave pregiudizio, tenendo conto anche di fattori diversi dall’aumento delle importazioni.

L’articolo 5.8 stabilisce che notifiche e comunicazioni siano effettuate in inglese.

Disciplina speciale per i veicoli a motore e loro parti

L’allegato 2-C contiene una disciplina autonoma di salvaguardia relativa ai veicoli a motore e loro parti. Per 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, ciascuna parte può sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti se l’altra parte:

  • non applica o cessa di applicare un regolamento UN, come specificato nell’appendice 2-C-1; oppure
  • introduce o modifica una misura regolamentare che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall’applicazione di un regolamento UN.

La sospensione resta applicabile solo fino a una decisione adottata secondo la procedura accelerata di risoluzione delle controversie dell’articolo 19 dell’allegato, oppure fino al raggiungimento di una soluzione reciprocamente accettabile. Il livello della sospensione non può superare l’importo degli scambi bilaterali dei prodotti interessati.

Disposizioni specifiche per Nuova Zelanda

L’accordo UE-Nuova Zelanda costituisce il principale motivo dell’applicazione differita del regolamento. Le disposizioni richiamate riguardano anzitutto le definizioni di grave deterioramento, minaccia di grave deterioramento e periodo di transizione, fissato in sette anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo.

La disciplina prevede che una misura di salvaguardia bilaterale:

  • sia applicata solo nella misura e per il tempo necessari a prevenire o rimediare al pregiudizio o al deterioramento;
  • non possa essere applicata oltre la fine del periodo di transizione;
  • possa essere prorogata di un anno se l’autorità competente accerta, secondo le procedure applicabili, che continua a essere necessaria;
  • comporti, alla cessazione, il ripristino dell’aliquota di dazio prevista dall’allegato 2-A in assenza della misura.

Non è consentito applicare una nuova misura sulla stessa merce se questa è già stata oggetto di salvaguardia per un periodo pari alla metà della durata della precedente misura. Inoltre, l’accordo vieta l’applicazione contemporanea, per la stessa merce, di misure di salvaguardia bilaterali dell’accordo e di misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’Accordo sulle misure di salvaguardia.

Misure provvisorie e regioni ultraperiferiche

L’articolo 5.10 consente, in circostanze critiche e quando un ritardo arrecherebbe danni difficilmente riparabili, l’adozione di misure di salvaguardia bilaterali provvisorie, purché vi siano prove evidenti che l’aumento delle importazioni derivi dalla riduzione o soppressione dei dazi e comporti il pregiudizio o il deterioramento richiesto. Il dazio introdotto provvisoriamente deve essere tempestivamente rimborsato se l’inchiesta successiva non conferma i presupposti.

L’articolo 5.11 disciplina inoltre l’ipotesi delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, consentendo misure eccezionali limitate al territorio interessato quando le importazioni dirette dalla Nuova Zelanda provochino o minaccino un grave deterioramento della situazione economica locale. La valutazione deve basarsi su fattori oggettivi, tra cui l’aumento dei volumi importati e i relativi effetti su vendite, produzione, situazione finanziaria e occupazione. Alla data di entrata in vigore dell’accordo, le regioni ultraperiferiche elencate comprendono Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Mayotte, Saint-Martin, Azzorre, Madera e Canarie, con disciplina estesa anche a eventuali cambi di status secondo l’articolo 355, paragrafo 6, TFUE.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre solo dal 1° giugno 2024, in coerenza con la prevista entrata in vigore dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2019/287 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento delegato. L’effetto è l’aggiornamento dell’elenco delle disposizioni specifiche degli accordi commerciali che derogano o integrano la disciplina generale dell’Unione sulle clausole di salvaguardia bilaterali e sui meccanismi di revoca temporanea delle preferenze.

Aggiornamento per l’accordo UE-Nuova Zelanda

L’allegato include riferimenti alle disposizioni dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda non conformi al regolamento (UE) 2019/287, in particolare le norme del capo 5 sulla clausola di salvaguardia bilaterale, le definizioni di grave deterioramento e minaccia di grave deterioramento, il periodo di transizione di sette anni, le regole sull’applicazione, durata, proroga e cessazione delle misure, le misure provvisorie, la disciplina per le regioni ultraperiferiche e le regole procedurali, inclusa la dimostrazione del nesso causale e il termine di un anno per concludere l’inchiesta.

Aggiornamento per gli accordi con Singapore e Vietnam

Per gli accordi con Singapore e Vietnam l’allegato inserisce talune disposizioni supplementari relative alle clausole di salvaguardia bilaterali e sopprime i riferimenti ai periodi di transizione che, a seguito di riesame, sono stati ritenuti conformi al regolamento (UE) 2019/287 e quindi non necessitano di richiamo specifico. Per Singapore sono inoltre riportate le regole su nesso causale, termine annuale dell’inchiesta, divieto di applicazione oltre il periodo transitorio, reimposizione della misura e ripristino dell’aliquota doganale ordinaria.

Aggiornamento per l’accordo UE-Giappone

Per l’accordo di partenariato economico UE-Giappone l’allegato aggiunge disposizioni specifiche sulle misure di salvaguardia bilaterali, includendo la definizione di periodo transitorio, l’aliquota di riferimento NPF, il limite temporale di applicazione delle misure, la liberalizzazione progressiva delle misure di lunga durata, il divieto di reintroduzione entro certi limiti temporali, la regola sul ripristino del dazio e le norme procedurali sull’inchiesta e sul nesso causale. È inoltre incluso l’allegato 2-C sui veicoli a motore e loro parti, che consente, per 10 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, la sospensione di concessioni o obblighi equivalenti in caso di mancata applicazione o modifica di un regolamento UN.

Trasparenza, leggibilità e date di applicazione degli accordi

Tra le ragioni della modifica vi è l’esigenza di migliorare trasparenza e certezza del diritto, nonché di inserire nell’allegato le date di entrata in vigore/applicazione di alcuni accordi, in particolare Singapore e Giappone, non note al momento dell’adozione originaria del regolamento (UE) 2019/287.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 1° giugno 2024. La decorrenza differita è giustificata dall’entrata in vigore dell’accordo UE-Nuova Zelanda, prevista non prima di tale data.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeaccordi internazionalidazi doganalimisure di salvaguardiarelazioni esterne

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