Regolamento (UE) 2024/897
Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in modo esteso il quadro UE di attuazione delle raccomandazioni ICCAT, modificando sia il regolamento (UE) 2017/2107 sia il regolamento (UE) 2023/2053. Le modifiche riguardano definizioni, autorizzazioni, limiti di capacità e cattura, obblighi di comunicazione, osservazione scientifica e regionale, controllo via VMS e videocontrollo, nonché procedure dettagliate per trasferimenti, ingabbiamento, prelievo e rilascio del tonno rosso. Sono inoltre rafforzate le misure su FAD, squali, tartarughe marine, specie regolamentate ICCAT e contrasto alla pesca INN.
Modifica delle misure UE di gestione, conservazione e controllo ICCAT per tonnidi, tonno rosso, pesce spada, squali, tartarughe marine e sistemi di osservazione e tracciabilità nella zona ICCAT.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione, ai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro, alle navi d'appoggio, ai rimorchiatori, alle tonnare, alle aziende di allevamento del tonno rosso e, più in generale, alle attività di pesca, trasbordo, trasferimento, ingabbiamento, prelievo, trasporto, sbarco, controllo e osservazione riguardanti le specie regolamentate dall'ICCAT nella zona della convenzione. Incide sia sulla pesca industriale sia su quella ricreativa, con specifiche disposizioni per tonnidi tropicali, tonno bianco, pesce spada, istioforidi, marlin, aguglia imperiale, squali mako, squali in generale e tartarughe marine. Le nuove norme si applicano dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE, salvo talune decorrenze specifiche previste per singole misure (ad esempio, nel Mediterraneo per alcune regole sulle tartarughe marine).
Regolamento (UE) 2024/897: modifica delle misure ICCAT
Il regolamento interviene su due atti centrali del quadro UE per l'attuazione delle raccomandazioni ICCAT: il regolamento (UE) 2017/2107 e il regolamento (UE) 2023/2053. L'obiettivo è allineare il diritto dell'Unione alle decisioni ICCAT più recenti su conservazione, gestione, controllo, osservazione e tracciabilità delle principali specie ittiche regolamentate. Il testo rafforza in particolare il regime del tonno rosso, ma estende gli adeguamenti anche a tonnidi tropicali, tonno bianco, pesce spada, marlin, istioforidi, squali, tartarughe marine e FAD.
Ambito e finalità sistematica
Il regolamento si inserisce nel sistema di cooperazione tra Unione e ICCAT e recepisce misure tecniche e di gestione giuridicamente vincolanti adottate dall'organizzazione internazionale. Nei considerando si evidenzia che gli atti UE devono limitarsi ad attuare le raccomandazioni ICCAT per garantire parità di condizioni tra operatori UE e di paesi terzi e per favorire l'accettazione uniforme delle regole nella zona convenzionale. Viene inoltre prevista una delega alla Commissione per adattamenti rapidi di specifici aspetti tecnici, senza pregiudicare la futura attuazione legislativa ordinaria delle nuove raccomandazioni ICCAT.
Modifiche al regolamento (UE) 2017/2107: specie, capacità e controllo
Nel primo blocco di modifiche vengono aggiornate le definizioni di specie e di strumenti di pesca, con particolare attenzione ai tonnidi tropicali, ai FAD e alle boe operative. Si introduce l'articolo 5 bis, che impone agli Stati membri di predisporre entro il 31 gennaio piani annuali di pesca e di gestione della capacità per i tonnidi tropicali, mantenendo la capacità complessiva delle flotte entro i limiti di cattura UE e impedendo l'aumento del numero di navi d'appoggio rispetto al dato di giugno 2023.
Per i tonnidi tropicali è stabilito un divieto di rigetto in mare per i pescherecci con reti da circuizione a chiusura, salvo eccezioni tassative. Le navi non iscritte nel registro ICCAT non possono svolgere attività di pesca o supporto, mentre quelle non autorizzate possono solo gestire catture accessorie entro limiti predeterminati. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere dati periodici sulle catture, sui superamenti dei limiti e sugli elenchi delle navi autorizzate.
FAD, osservazione scientifica e contrasto alla pesca INN
Il regolamento introduce un tetto di 300 FAD con boe operative simultaneamente attivi per peschereccio, richiede l'uso di FAD non impiglianti e l'adozione di materiali biodegradabili e rafforza gli obblighi di registrazione dei FAD. Viene anche disciplinata l'utilizzazione dei FAD e dei sistemi di monitoraggio, con obblighi informativi annuali nei piani di gestione.
Sul piano del controllo, sono rafforzate le regole sulla copertura di osservazione scientifica per i pescherecci autorizzati a pescare tonnidi tropicali e sul sistema di controllo dei pescherecci tramite VMS, con trasmissioni orarie per alcune categorie di navi. Sono poi disciplinati gli avvistamenti di pescherecci sospettati di pesca INN, la cooperazione tra Stati membri, Commissione ed EFCA e il trattamento delle navi inserite nelle liste INN ICCAT.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/2053: tonno rosso
La parte più ampia del regolamento riguarda il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Viene riscritta la disciplina delle definizioni, includendo in modo analitico tutte le figure operative della filiera: navi da cattura, rimorchiatori, navi officina, navi d'appoggio, tonnare, aziende di allevamento, trasferimenti, ingabbiamento, eBCD, BCD e altri concetti tecnici. Vengono inoltre aggiornate le regole su piani nazionali di monitoraggio, controllo e ispezione e sul riporto dei contingenti non utilizzati, vietando il riporto automatico e limitandolo a un massimo del 5% del contingente annuale su richiesta dello Stato membro.
Sono previste disposizioni dettagliate per l'autorizzazione della pesca, per gli elenchi di navi e tonnare, per i registri ICCAT delle aziende di allevamento e per le notifiche alla Commissione e al segretariato ICCAT. Il regolamento rafforza la tracciabilità dei passaggi dal mare all'azienda e dal trasferimento al prelievo, imponendo controlli video, sigillature, dichiarazioni standardizzate e verifiche incrociate tra autorità nazionali, Commissione e ICCAT.
Trasferimenti, ingabbiamento e indagini
Una parte centrale del testo riguarda i trasferimenti del tonno rosso vivo. Prima del trasferimento deve essere inviata una notifica preventiva con dati precisi su quantità, pesi, gabbie, operatori e luogo dell'operazione; il trasferimento richiede autorizzazione entro 48 ore. La fase è accompagnata da videocontrollo e, se la qualità non consente di determinare il numero di esemplari, si applicano trasferimenti volontari o di controllo. Sono previste indagini obbligatorie quando lo scostamento supera il 10% rispetto ai dati dichiarati nell'ITD o nell'eBCD, con possibili ordini di rilascio e detrazioni dal contingente.
L'ingabbiamento è soggetto a una procedura autonoma di autorizzazione, alla presenza dell'autorità competente e dell'osservatore regionale ICCAT, al controllo video, alla sigillatura delle gabbie e alla loro identificazione univoca mediante numero permanente. Sono inoltre previste regole sul rifiuto dell'autorizzazione di ingabbiamento in caso di contingente insufficiente, dichiarazioni incomplete o mancanza di autorizzazioni valide della nave o della tonnara di origine. La mancata autorizzazione entro un mese comporta l'ordine di rilascio del pescato.
Prelievo, riporto e controlli nelle aziende
Per le aziende e le tonnare sono disciplinate le operazioni di prelievo, con notifiche preventive, richiesta di autorizzazione, presenza di osservatori, dichiarazioni di trasformazione o prelievo e trasmissione elettronica entro 48 ore. Sono inoltre introdotte sezioni specifiche sulle attività di controllo post-ingabbiamento: trasferimenti interni all'azienda, riporto dei pesci vivi non prelevati, controlli a campione sulle gabbie e trasferimenti tra aziende.
Il riporto annuale è sottoposto a valutazione video prima della campagna successiva, con un margine di errore consentito fino al 5% e obbligo di separazione delle gabbie per origine e anno di cattura. I controlli a campione devono coprire almeno il 10% delle gabbie di ciascuna azienda, con almeno un controllo per azienda, e i risultati devono essere trasmessi alla Commissione e quindi all'ICCAT.
Pesca ricreativa, specie accessorie e misure per specie sensibili
Il regolamento aggiorna anche la disciplina della pesca ricreativa del tonno rosso e del tonno bianco del Mediterraneo. Per il tonno bianco del Mediterraneo è previsto un limite di tre esemplari per peschereccio al giorno e il divieto di commercializzazione. Per il tonno rosso ricreativo gli Stati membri possono assegnare un contingente specifico e devono registrare e comunicare alla Commissione i dati di cattura.
Per marlin azzurro, marlin bianco, aguglia imperiale e pesce vela sono previsti obblighi di rilascio in sicurezza, limiti minimi di taglia per la pesca ricreativa, divieti di vendita degli esemplari catturati ricreativamente e obblighi di raccolta dati. Per gli squali, in particolare gli squali mako, il testo introduce norme minime di manipolazione e rilascio, obblighi di comunicazione mensile e annuale e un divieto di trasbordo per lo squalo mako dell'Atlantico meridionale.
Tartarughe marine e misure ambientali
Sono rafforzate le misure di mitigazione delle interazioni con tartarughe marine, con regole tecniche sugli ami circolari, sull'uso di esche ittiche, sulla riduzione del rischio di impigliamento, sulle dotazioni di bordo per il rilascio e sulla formazione dell'equipaggio. La copertura di osservazione scientifica è elevata nei casi in cui le interazioni con tartarughe siano documentate. Per il Mediterraneo è prevista una disciplina specifica, con differimento dell'applicazione di alcune regole al 1° gennaio 2026.
Osservatori, sicurezza e lotta alla non conformità
Il regolamento dettaglia i compiti degli osservatori nazionali e regionali ICCAT, imponendo requisiti di formazione, indipendenza, riservatezza e accesso a dati, attrezzature e registrazioni. Sono introdotti anche obblighi di sicurezza per gli osservatori regionali a bordo, compresi dispositivi di salvataggio, giubbotti, radioboa, piani di emergenza e comunicazione dei piani all'ICCAT. Le autorità nazionali e gli operatori devono garantire che gli osservatori possano svolgere i loro compiti senza interferenze.
Sul piano del contrasto, gli Stati membri devono adottare misure adeguate contro le aziende che non rispettano le disposizioni chiave sul tonno rosso; tra le conseguenze sono espressamente previste la sospensione dell'autorizzazione, la cancellazione dall'elenco nazionale e sanzioni pecuniarie. In aggiunta, il regolamento rafforza il controllo delle attività portuali, degli avvistamenti di pescherecci sospetti e della gestione delle navi incluse nelle liste INN ICCAT.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento definizioni e specie regolamentate
Vengono aggiornate varie definizioni nel regolamento 2017/2107 e nel regolamento 2023/2053, incluse quelle di nave d'appoggio, FAD, oggetto galleggiante, palangari per acque poco profonde, amo circolare, boa operativa, istioforidi e numerose definizioni specifiche del settore tonno rosso (peschereccio, nave da cattura, rimorchiatore, nave officina, azienda, ingabbiamento, trasferimento, eBCD, BCD, ecc.). È sostituito l'allegato con l'elenco aggiornato delle specie ICCAT.
Limitazione della capacità per i tonnidi tropicali
Gli Stati membri devono stabilire entro il 31 gennaio di ogni anno piani annuali di pesca e di gestione della capacità per i tonnidi tropicali. La capacità complessiva delle flotte con palangari e reti da circuizione a chiusura deve essere gestita entro i limiti di cattura UE; non può aumentare il numero di navi d'appoggio rispetto a quello registrato nel giugno 2023. Sono previsti obblighi periodici di comunicazione delle catture e del raggiungimento dei limiti alla Commissione e al segretariato ICCAT.
Divieto di rigetto dei tonnidi tropicali
I pescherecci UE con reti da circuizione a chiusura autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali devono conservare a bordo, sbarcare o trasbordare in porto tutte le catture. Il rigetto in mare è vietato salvo eccezioni limitate (pesci impigliati, schiacciati, danneggiati da predazione o deteriorati per guasti dell'attrezzo; ultima cala senza capacità di stoccaggio sufficiente, con obbligo di tentare il rilascio rapido e di cessare ulteriori attività di pesca fino allo sbarco o trasbordo).
Autorizzazioni e divieti per tonnidi tropicali
Le navi grandi non iscritte nel registro ICCAT non possono pescare, detenere, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonnidi tropicali, né fornire supporto alle relative attività. Le navi UE non autorizzate possono soltanto gestire catture accessorie entro i limiti fissati. Gli Stati membri devono trasmettere gli elenchi annuali delle navi autorizzate e dei relativi mezzi di supporto.
FAD: limiti, caratteristiche e monitoraggio
È introdotto il limite di non più di 300 FAD con boe operative contemporaneamente attivi per peschereccio. Gli Stati membri devono usare FAD non impiglianti e adoperarsi per materiali biodegradabili, con eccezione delle boe di rilevamento. Sono richiesti registri dettagliati dei FAD, informazioni sulle boe, sui dispositivi e sulle perdite, nonché obblighi di comunicazione su numero, tipo e utilizzo. Le navi con reti da circuizione possono effettuare cale su oggetti galleggianti solo con osservatore o sistema elettronico funzionante.
Copertura di osservazione e controllo elettronico
Per i pescherecci autorizzati alla pesca dei tonnidi tropicali è prevista copertura minima di osservazione del 10% per i palangari di lunghezza pari o superiore a 20 metri e del 100% per le reti da circuizione a chiusura, tramite osservatore o sistema di controllo elettronico approvato. Sono previste regole specifiche sulla tempistica delle comunicazioni annuali alla Commissione e al segretariato ICCAT. Nel testo sono anche rafforzate le regole per l'osservazione scientifica generale nel quadro ICCAT.
Tonno rosso: definizioni, piani e gestione dei contingenti
Nel regolamento 2023/2053 vengono ridefinite in modo molto dettagliato le categorie operative legate al tonno rosso e vengono disciplinati i piani annuali di monitoraggio, controllo e ispezione degli Stati membri, il riporto dei contingenti non utilizzati, i trasferimenti tra UE e altre PCC, le modalità di notifica delle flotte e delle tonnare, i registri ICCAT delle aziende e delle navi, nonché i limiti di capacità di allevamento e i calendari di pesca.
Trasferimenti, ingabbiamento e videosorveglianza del tonno rosso
Sono introdotte procedure dettagliate per notifica preventiva, autorizzazione, controllo video, sigillatura delle gabbie, identificativi unici delle gabbie, dichiarazione di trasferimento ICCAT (ITD), indagini in caso di scostamenti superiori al 10%, trasferimenti volontari e di controllo, nonché per l'aggiornamento dell'eBCD. Le operazioni sono subordinate a conferme tra Stati membri/PCC interessati e alla presenza di osservatori regionali ICCAT in più fasi del processo.
Prelievo, trasformazione e riporto nelle aziende
Vengono disciplinate le notifiche delle navi officina, le autorizzazioni di prelievo, il controllo delle operazioni in azienda o tonnara, le dichiarazioni di trasformazione e di prelievo, il riporto annuale dei pesci vivi non prelevati, i controlli a campione sulle gabbie e i trasferimenti all'interno e tra aziende. Sono previsti termini puntuali per notifiche, convalide, trasmissioni e conservazione dei dati, oltre a limiti quantitativi per taluni prelievi giornalieri e annuali.
Pesca ricreativa del tonno rosso e del tonno bianco del Mediterraneo
Sono previste regole specifiche per la pesca ricreativa del tonno rosso e del tonno bianco del Mediterraneo, inclusi contingenti eventualmente assegnabili, limiti di cattura giornalieri, divieti di commercializzazione, obblighi di elenchi delle imbarcazioni autorizzate e obblighi di comunicazione dei dati di cattura alla Commissione e all'ICCAT.
Misure su pesce spada, istioforidi, marlin e aguglia imperiale
Sono introdotte o aggiornate autorizzazioni specifiche per grandi navi da cattura, limiti per catture accessorie, regole sul riporto di contingenti, obblighi di rilascio di marlin azzurro, marlin bianco e aguglia imperiale vivi, divieti di vendita per esemplari catturati nella pesca ricreativa e obblighi di raccolta e trasmissione dati sul pesce vela e sugli istioforidi.
Squali mako, squali in generale e specie vulnerabili
Sono previste norme minime per la manipolazione e liberazione in sicurezza degli squali mako dell'Atlantico settentrionale e meridionale, nonché obblighi di raccolta dati sugli squali e, per gli squali mako dell'Atlantico meridionale, comunicazioni mensili e annuali sulle catture, mortalità, rigetti e metodologia statistica utilizzata. È inoltre vietato il trasbordo degli squali mako dell'Atlantico meridionale detenuti a bordo.
Tartarughe marine
Sono introdotti obblighi di mitigazione delle interazioni con tartarughe marine, inclusi requisiti per ami circolari, esche ittiche, modifiche degli attrezzi, periodi e aree di chiusura, dotazioni di bordo per la liberazione in sicurezza e formazione dell'equipaggio. È inoltre rafforzata la copertura di osservazione scientifica nei casi documentati di interazioni, con specifiche deroghe e differimenti temporali per il Mediterraneo.
VMS, controlli, osservazioni di pescherecci e lotta alla pesca INN
È rafforzato il sistema di controllo dei pescherecci con obbligo di funzionamento continuo del VMS e frequenza minima di trasmissione oraria o biennale a seconda della nave. Sono disciplinati gli avvistamenti di pescherecci sospettati di pesca INN, gli obblighi di cooperazione tra Stati membri e Commissione/EFCA, il trattamento delle navi incluse nelle liste INN ICCAT e le ispezioni portuali minime sui pescherecci di paesi terzi.
Osservatori scientifici e regionali ICCAT
Il regolamento ridefinisce in modo molto dettagliato i compiti degli osservatori nazionali e regionali, la loro selezione, formazione, indipendenza, doveri di reporting, accesso a dati e attrezzature, condizioni di lavoro, sicurezza a bordo e regole sul canone per il programma di osservazione regionale. Sono previsti anche piani di emergenza per gli osservatori regionali a bordo di navi UE.
Misure di contrasto e sanzioni
Gli Stati membri devono adottare misure di contrasto adeguate nei confronti di aziende che non rispettano gli articoli da 45 ter a 52 del regolamento 2023/2053; tra le misure sono espressamente previste la sospensione dell'autorizzazione, la cancellazione dall'elenco nazionale delle aziende e sanzioni pecuniarie. Nel regolamento 2017/2107 sono inoltre previsti effetti specifici delle indagini e delle violazioni sul rilascio, sull'ingabbiamento e sulla detrazione dai contingenti.
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