Regolamento (UE) 2024/870
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 della Commissione, del 13 marzo 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le zone di restrizione per la peste suina africana nell’Unione, sostituendo integralmente l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. La modifica tiene conto dell’evoluzione epidemiologica, in particolare di nuovi focolai in Grecia, e della necessità di riallineare la classificazione delle aree in zone I, II e III. L’intervento ha natura tecnica e immediatamente operativa, per consentire l’applicazione tempestiva delle misure di contenimento e riduzione del rischio. Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna l’elenco territoriale delle aree soggette a restrizioni.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana, con effetto immediato dopo la pubblicazione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ossia agli Stati membri o alle aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento. Incide in particolare sulla delimitazione geografica delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell’allegato I, sulla base dell’evoluzione della situazione epidemiologica; l’allegato II del regolamento 2023/594 resta richiamato ma nel testo fornito non è modificato nel merito. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone di restrizione per la peste suina africana
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/870 della Commissione aggiorna la geografia delle restrizioni applicabili nell’Unione in relazione alla peste suina africana. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, e risponde all’evoluzione della situazione epidemiologica, con particolare riferimento a nuovi focolai registrati in Grecia.
Finalità e contesto sanitario
La peste suina africana è qualificata nei considerando come malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con impatti rilevanti sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sui movimenti delle partite e dei relativi prodotti. La Commissione richiama la necessità di fondare le modifiche delle zone soggette a restrizioni su criteri epidemiologici, sul livello di rischio di diffusione, sugli orientamenti scientifici adottati in sede UE e sulle norme internazionali WOAH.
Razionale della revisione delle zone
Il testo evidenzia che, dopo la precedente modifica operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/808, la situazione epidemiologica si è ulteriormente evoluta, in particolare in Grecia. Un nuovo focolaio in un suino selvatico in Macedonia centrale ha determinato un incremento del livello di rischio e la conseguente necessità di ridefinire alcune zone, spostando un’area dalla zona soggetta a restrizioni I alla zona II e aggiornando più in generale i perimetri territoriali.
Contenuto normativo
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/594. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri, con una delimitazione estremamente analitica basata su regioni, province, distretti, comuni, unità catastali, tratti di strade, linee ferroviarie, fiumi e altri riferimenti territoriali. Le aree interessate comprendono, tra gli altri, territori in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia, Svezia, Bulgaria, Lituania, Romania e altri Stati membri elencati nel testo.
Effetti pratici per operatori e autorità
L’aggiornamento incide direttamente sulle misure di contenimento, sugli spostamenti di suini e prodotti suinicoli e sulla pianificazione veterinaria territoriale negli Stati membri interessati. Per gli operatori del settore suinicolo e per le imprese della filiera, la corretta individuazione della zona di appartenenza resta essenziale ai fini del rispetto delle restrizioni applicabili e della gestione dei flussi commerciali.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento 2023/594
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva un nuovo assetto delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana, con elencazione dettagliata per Stato membro, regione, provincia, distretto o singola unità territoriale.
Base scientifica e motivi dell’aggiornamento
I considerando richiamano la necessità di basare la delimitazione delle zone sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sul rischio di ulteriore diffusione, sugli orientamenti scientifici della Commissione e degli Stati membri e sulle norme internazionali WOAH. La Commissione evidenzia il recente focolaio in Grecia e la conseguente necessità di aggiornare la classificazione delle aree, anche elevando alcune aree dalla zona I alla zona II.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III
L’allegato sostitutivo contiene l’elenco aggiornato delle zone soggette a restrizioni nei diversi Stati membri. Per la zona I, il testo include, tra gli altri, ampie porzioni di Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Svezia; per la zona II sono elencate aree in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Croazia, Svezia e Grecia; per la zona III sono elencate aree in Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Germania, Grecia e Croazia. La ripartizione territoriale è molto dettagliata e segue confini amministrativi o riferimenti topografici.
Allegato II del regolamento 2023/594 richiamato ma non sviluppato nel testo fornito
Nel testo fornito compare la sostituzione formale anche dell’allegato II del regolamento 2023/594, intitolato alle aree istituite a livello dell’Unione come zone infette o zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e sorveglianza. Tuttavia, il contenuto materiale riportato nell’atto è essenzialmente il nuovo allegato I; l’allegato II è solo richiamato nella struttura finale del testo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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