Regolamento (UE) 2024/868
Regolamento (UE) 2024/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sulla decisione 2009/917/GAI per adeguare il sistema informativo doganale (SID) al quadro UE sulla protezione dei dati personali, in particolare alla direttiva (UE) 2016/680 e ai regolamenti (UE) 2018/1725, 2016/794 e 2018/1727. Vengono ridefiniti finalità, categorie di dati trattabili, regole di accesso, trasferimento, conservazione e controllo, con un rafforzamento delle garanzie e della vigilanza da parte del Garante europeo della protezione dei dati e delle autorità nazionali di controllo. È inoltre semplificata la durata di conservazione dei dati e fissato un obbligo di revisione dei dati preesistenti.
Modifica la decisione 2009/917/GAI sul sistema informativo doganale per allinearne il regime di trattamento dei dati personali alle norme UE in materia di protezione dei dati.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema informativo doganale (SID), alla gestione e al trattamento dei dati personali e non personali in esso contenuti, nonché alle attività delle autorità competenti degli Stati membri, della Commissione, di Europol ed Eurojust che vi accedono o vi effettuano trattamenti. Rileva per i dati inseriti nel SID a fini di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati ai sensi delle leggi nazionali rilevanti per l’ambito doganale. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri; impone inoltre un riesame, entro il 9 ottobre 2025, dei dati personali inseriti prima dell’8 aprile 2024. Sono richiamati i regimi speciali di Irlanda e Danimarca sulla partecipazione alla decisione 2009/917/GAI.
Regolamento (UE) 2024/868: allineamento della decisione 2009/917/GAI sulle norme di protezione dei dati nel sistema informativo doganale
Il regolamento modifica la disciplina del sistema informativo doganale (SID) per renderla coerente con il quadro UE in materia di protezione dei dati personali, in particolare con la direttiva (UE) 2016/680. L’intervento è giustificato dall’esigenza di garantire un approccio uniforme alla tutela dei dati nel settore doganale e di chiarire le regole applicabili a Commissione, Stati membri, Europol ed Eurojust.
Finalità e contesto normativo
Il SID è confermato come strumento di supporto alle autorità competenti degli Stati membri per prevenire, ricercare e perseguire reati connessi alle competenze doganali, rendendo più rapida la disponibilità dei dati e più efficaci cooperazione e controllo tra amministrazioni doganali. Il regolamento si colloca nel solco dell’obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2016/680, di riesaminare gli atti dell’Unione per verificarne l’allineamento alle regole armonizzate sulla protezione dei dati personali.
Ambito del SID e tipologia di dati trattabili
Il SID continua a consistere in una banca dati centrale accessibile tramite terminali in ogni Stato membro. Il sistema può contenere solo i dati necessari al conseguimento della propria finalità e, per quanto riguarda i dati personali, sono introdotti limiti più stringenti: gli Stati membri definiscono gli elementi da inserire solo nella misura necessaria, mentre è vietato inserire categorie particolari di dati personali ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680. Inoltre, per l’inserimento di dati personali è richiesto che esistano motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che l’interessato abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi della normativa nazionale.
Regole di trattamento, accesso e trasferimento
L’articolo 8 è riscritto per distinguere chiaramente tra dati personali e non personali. Le autorità nazionali designate, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal SID solo per la finalità del sistema, previa autorizzazione dello Stato membro che ha inserito i dati e nel rispetto delle condizioni da esso imposte. I dati non personali possono invece essere utilizzati anche per altri scopi, inclusi quelli amministrativi, e trasferiti a ulteriori soggetti secondo le condizioni fissate dallo Stato membro che li ha immessi. Per i dati personali è ammessa la trasmissione ad altre autorità nazionali, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali o regionali soltanto previa autorizzazione e nel rispetto del diritto applicabile.
Conservazione, riesame e cancellazione dei dati
La disciplina della conservazione è semplificata. I dati personali possono essere conservati solo per il tempo necessario al perseguimento delle finalità del SID e comunque per un massimo di cinque anni, prorogabile eccezionalmente fino a due anni in singoli casi, se strettamente necessario. Inoltre, entro il 9 ottobre 2025 gli Stati membri devono riesaminare i dati personali inseriti prima dell’8 aprile 2024 e, se del caso, aggiornarli o cancellarli per assicurarne la conformità alla nuova disciplina.
Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali
Per l’archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri, a Europol, a Eurojust e al comitato competente l’elenco dei reati punibili secondo la legislazione nazionale. L’elenco è limitato ai reati punibili con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi, oppure con ammenda di almeno 15 000 EUR.
Regime di protezione dei dati e autorità di controllo
Il regolamento chiarisce quale disciplina si applica ai diversi soggetti che trattano dati nel SID: agli Stati membri si applicano le norme nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2016/680; alla Commissione il regolamento (UE) 2018/1725; a Europol il regolamento (UE) 2016/794; a Eurojust il regolamento (UE) 2018/1727. Sul piano del controllo, le autorità nazionali di controllo vigilano sulle autorità competenti degli Stati membri, mentre il Garante europeo della protezione dei dati vigila sul trattamento effettuato da Commissione, Europol ed Eurojust e coopera con le autorità nazionali per un controllo coordinato del funzionamento del SID.
Sicurezza, verifiche e governance
Sono rafforzati i requisiti di sicurezza tecnica e organizzativa: il sistema deve poter essere ripristinato in caso di interruzione, devono essere segnalati gli errori di funzionamento e i dati personali non devono poter essere falsati da malfunzionamenti. Il comitato competente verifica almeno l’1% delle interrogazioni del SID per accertarne l’ammissibilità e l’effettuazione da parte di utenti autorizzati; la relativa registrazione è conservata solo per tale scopo e cancellata dopo sei mesi. L’amministrazione doganale competente dello Stato membro è inoltre responsabile delle misure di sicurezza dei terminali nel proprio territorio, delle funzioni di riesame e della corretta attuazione della decisione nei limiti del diritto nazionale.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Allineamento del SID alle norme UE sulla protezione dei dati
La decisione 2009/917/GAI è modificata per conformare il SID alla direttiva (UE) 2016/680 e ai regolamenti (UE) 2018/1725, 2016/794 e 2018/1727. Il sistema deve rispettare i principi di limitazione delle finalità, necessità e proporzionalità, sicurezza dei dati, protezione rafforzata per categorie particolari di dati e condizioni per il successivo trattamento.
Finalità del sistema informativo doganale
L’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito: il SID serve ad aiutare le autorità competenti degli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire i reati ai sensi delle leggi nazionali, rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e controllo delle amministrazioni doganali.
Definizioni e categorie di dati
L’articolo 2 è aggiornato per rinviare alla definizione di "dati personali" della direttiva (UE) 2016/680 e per introdurre la nozione di "autorità nazionale di controllo". L’articolo 3 precisa che il SID è una banca dati centrale accessibile tramite terminali in ogni Stato membro e che contiene solo i dati necessari al suo scopo.
Limiti ai dati inseribili e divieto di categorie particolari
L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri determinano gli elementi da inserire nel SID solo nella misura necessaria al suo scopo; nella categoria di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), non possono in alcun caso figurare dati personali. È vietato inserire nel SID le categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680.
Condizioni per l’inserimento di dati personali
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, i dati personali possono essere inseriti nel SID solo se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali.
Utilizzo, accesso e trasferimenti dei dati
L’articolo 8 disciplina l’uso dei dati. Le autorità nazionali designate, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal SID per lo scopo del sistema, previa autorizzazione dello Stato membro che ha inserito i dati e nel rispetto delle condizioni imposte; i dati non personali possono essere usati anche per altri scopi, inclusi quelli amministrativi, secondo le condizioni stabilite dallo Stato membro inserente. È inoltre consentito trasferire dati personali ad altre autorità nazionali, a paesi terzi e a organizzazioni internazionali o regionali solo con autorizzazione e nel rispetto del diritto applicabile; i dati non personali possono essere trasferiti più ampiamente secondo le condizioni fissate dallo Stato membro che li ha inseriti.
Rettifica, cancellazione e conflitti tra decisioni
L’articolo 13, paragrafo 5, prevede che le decisioni definitive di un tribunale o di altra autorità competente di uno Stato membro, relative a modifica, completamento, rettifica o cancellazione dei dati nel SID, siano eseguite reciprocamente dagli Stati membri. In caso di contrasto tra decisioni di Stati membri diversi, comprese quelle delle autorità nazionali di controllo, prevale la cancellazione dei dati da parte dello Stato membro che li ha inseriti.
Conservazione dei dati
L’articolo 14 sostituito prevede che i dati personali siano conservati solo per il tempo necessario al conseguimento della finalità del SID e comunque non oltre cinque anni, con una proroga eccezionale fino a due ulteriori anni se strettamente necessario nel singolo caso.
Archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali
L’articolo 15, paragrafo 3, impone a ciascuno Stato membro di comunicare agli altri Stati membri, a Europol, a Eurojust e al comitato di cui all’articolo 27 l’elenco dei reati punibili ai sensi della legislazione nazionale. L’elenco comprende solo reati punibili con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi oppure con ammenda di almeno 15 000 EUR.
Regime applicabile al trattamento dei dati
L’articolo 20 chiarisce che, salvo diversa previsione, al trattamento da parte delle autorità nazionali designate si applicano le norme nazionali adottate ai sensi della direttiva (UE) 2016/680; alla Commissione si applica il regolamento (UE) 2018/1725; a Europol il regolamento (UE) 2016/794; a Eurojust il regolamento (UE) 2018/1727.
Soppressione di articoli e aggiornamento della governance
Sono soppressi gli articoli 22, 23, 24 e 25. L’articolo 26 è riscritto attribuendo al Garante europeo della protezione dei dati il compito di monitorare il trattamento da parte della Commissione, di effettuare almeno ogni cinque anni un controllo e di cooperare con le autorità nazionali per il controllo coordinato del funzionamento del SID.
Comitato, controlli e sicurezza del sistema
L’articolo 27, paragrafo 2, lettera a), è aggiornato per includere l’attuazione e la corretta applicazione della decisione, fatti salvi i poteri delle autorità di controllo. L’articolo 28 introduce ulteriori requisiti di sicurezza: possibilità di ripristino dei sistemi in caso di interruzione, corretto funzionamento, segnalazione degli errori e prevenzione di alterazioni dei dati personali dovute a malfunzionamenti. Il comitato controlla almeno l’1% delle interrogazioni del SID; la registrazione di ricerche e controlli è conservata solo per tale finalità ed è cancellata dopo sei mesi.
Responsabilità dell’amministrazione doganale competente
L’articolo 29 stabilisce che l’amministrazione doganale competente è responsabile delle misure di sicurezza relative ai terminali nel territorio dello Stato membro, delle funzioni di riesame di cui agli articoli 14 e 19 e della corretta attuazione della decisione nei limiti previsti dal diritto nazionale.
Riesame dei dati preesistenti e applicazione temporale
Entro il 9 ottobre 2025 gli Stati membri devono riesaminare i dati personali inseriti nel SID prima dell’8 aprile 2024 e, se necessario, aggiornarli o cancellarli per assicurarne la conformità alla decisione 2009/917/GAI come modificata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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