Regolamento (UE) 2024/886
Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un quadro armonizzato per la diffusione dei bonifici istantanei in euro nell’Unione, imponendo ai PSP che offrono bonifici in euro di rendere disponibili anche i bonifici istantanei, con tempistiche di esecuzione entro 10 secondi e disponibilità 24/7. Stabilisce inoltre regole sulle commissioni, che non possono superare quelle dei bonifici corrispondenti non istantanei, e introduce il servizio obbligatorio di verifica del beneficiario per ridurre frodi ed errori. Infine, disciplina lo screening degli utenti rispetto alle misure restrittive finanziarie mirate, modifica la direttiva 98/26/CE per consentire la partecipazione di istituti di pagamento e di moneta elettronica a determinati sistemi e coordina la disciplina con il regolamento sui pagamenti transfrontalieri e con la PSD2.
Modifica la disciplina UE sui bonifici istantanei in euro imponendo obblighi di offerta, tempi di esecuzione, commissioni, verifica del beneficiario e controlli antimisure restrittive, con adeguamenti a SEPA, PSD2 e finalità di regolamento nei sistemi di pagamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) che offrono bonifici in euro nell’Unione, inclusi istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, nonché agli Stati membri e alle autorità competenti per quanto riguarda recepimento, vigilanza e sanzioni. Riguarda sia i bonifici istantanei nazionali sia quelli transfrontalieri in euro; per alcuni aspetti incide anche sui bonifici in altre valute quando gli Stati membri adottino norme equivalenti o quando si applichi la disciplina sui pagamenti transfrontalieri. Sono previste regole specifiche e talune deroghe per PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l’euro, per la BCE e le banche centrali nazionali quando non agiscono come autorità monetarie, per gli USP non consumatori in caso di rinuncia alla verifica del beneficiario su ordini multipli, e per le manutenzioni programmate o i fermi programmati dei sistemi.
Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei in euro
Il regolamento interviene sul quadro SEPA per colmare il ritardo nella diffusione dei bonifici istantanei in euro, ritenuti essenziali per la concorrenza, l’efficienza dei pagamenti e l’integrazione del mercato interno. La disciplina è costruita per essere uniforme in tutta l’Unione, anche al fine di evitare frammentazioni nazionali e di coordinarsi con i regimi in materia di servizi di pagamento, pagamenti transfrontalieri, protezione dei dati e misure restrittive finanziarie mirate.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che gli sforzi volontari del mercato non sono stati sufficienti a garantire una diffusione ampia e rapida dei bonifici istantanei in euro. Il legislatore UE reputa quindi necessario imporre obblighi regolamentari diretti ai PSP, con particolare attenzione ai pagamenti presso il punto di interazione (POI), alla concorrenza tra strumenti di pagamento e alla riduzione dei costi di conformità derivanti da soluzioni nazionali difformi.
Definizioni e coordinamento con il regolamento SEPA
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo o aggiornando definizioni centrali: bonifico istantaneo, canale di disposizione dell’ordine di pagamento, prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, nome del beneficiario, misura restrittiva finanziaria mirata e LEI. Viene anche ridefinito il concetto di sistema di pagamento al dettaglio, per riflettere il trattamento individuale e in tempo reale delle operazioni istantanee.
Obbligo di disponibilità dei bonifici istantanei
Il nuovo articolo 5 bis impone ai PSP che già offrono invio e ricezione di bonifici di offrire a tutti gli USP anche invio e ricezione di bonifici istantanei. Tale obbligo si estende a tutti i conti di pagamento raggiungibili per i bonifici e richiede disponibilità continua, 24 ore su 24 e in tutti i giorni di calendario.
Per i PSP situati in Stati membri non appartenenti all’area euro sono previste deroghe più ampie, subordinate ad autorizzazione preventiva dell’autorità competente e alla valutazione dell’accesso alla liquidità in euro. In questi casi il PSP può essere autorizzato a offrire invio di bonifici istantanei in euro solo entro un limite minimo di 25 000 EUR per operazione e solo nel periodo in cui non invia né riceve bonifici non istantanei in euro su quei conti. BCE e banche centrali nazionali, quando non agiscono come autorità monetarie o pubbliche, possono a loro volta limitare l’offerta di invio.
Tempi di esecuzione e regole operative
I bonifici istantanei devono essere accreditati entro 10 secondi dal momento di ricezione dell’ordine da parte del PSP del pagatore. Il PSP del pagatore deve verificare subito le condizioni di trattamento e la disponibilità dei fondi, riservare o addebitare l’importo e trasmettere immediatamente l’operazione al PSP del beneficiario. Quest’ultimo deve mettere i fondi a disposizione del beneficiario e confermare il completamento all’originante entro il medesimo termine.
Se la conferma non arriva entro 10 secondi, il PSP del pagatore deve reintegrare immediatamente il conto del pagatore allo stato in cui si sarebbe trovato se il bonifico non fosse stato eseguito. La disciplina chiarisce inoltre il momento di ricezione per ordini non elettronici, ordini in pacchetto e ordini da conti non denominati in euro, nei quali la conversione in euro deve avvenire subito dopo la disposizione dell’ordine.
Canali, pacchetti e limiti individuali
I PSP devono mettere i bonifici istantanei a disposizione tramite gli stessi canali utilizzati per gli altri bonifici. Se offrono la possibilità di impartire pacchetti di ordini multipli per altri bonifici, devono offrirla anche per i bonifici istantanei, senza imporre un numero di ordini inferiore.
Su richiesta dell’USP, il PSP deve consentire la fissazione di un limite massimo di importo, giornaliero o per singola operazione, modificabile o revocabile in qualsiasi momento prima dell’ordine di pagamento. Se l’importo supera il limite, il PSP non deve eseguire l’operazione e deve informare l’USP sulle modalità per modificare il limite.
Commissioni e accessibilità economica
L’articolo 5 ter stabilisce il principio di equivalenza tariffaria: le commissioni per bonifici istantanei non possono superare quelle applicate dal medesimo PSP per i bonifici corrispondenti non istantanei. Il divieto copre tanto il pagatore quanto il beneficiario e si applica anche a commissioni forfettarie o per operazione. La norma mira a evitare che i prezzi rendano i bonifici istantanei meno competitivi e quindi meno diffusi.
Verifica del beneficiario e tutela contro errori e frodi
Il nuovo articolo 5 quater istituisce un servizio obbligatorio di verifica del beneficiario, prestato gratuitamente a tutti gli USP e attivato prima dell’autorizzazione del bonifico. Il servizio è concepito per ridurre il rischio di trasferimenti a favore di beneficiari non intenzionati e si applica indipendentemente dal canale utilizzato.
La verifica può riguardare la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario, oppure — per persone giuridiche — il confronto tra l’identificativo del conto e dati ulteriori univoci, come codice fiscale, identificativo europeo o LEI. Per i conti riferiti a più beneficiari, sono previste verifiche aggiuntive. In caso di mancata corrispondenza o quasi-corrispondenza, il PSP deve informare il pagatore in modo da consentirgli una decisione consapevole.
Se il PSP non adempie correttamente agli obblighi di verifica e ciò comporta un’esecuzione inesatta, il PSP del pagatore deve rimborsare immediatamente il cliente e, se del caso, ripristinare il conto; il PSP del beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento può essere chiamato a risarcire il danno finanziario al PSP del pagatore. Gli USP non consumatori possono rinunciare al servizio quando impartiscono ordini multipli in pacchetto, ma possono tornare ad avvalersene in qualsiasi momento.
Controlli sulle misure restrittive finanziarie mirate
L’articolo 5 quinquies sposta il focus del controllo dalle singole operazioni ai rapporti con la clientela: i PSP che offrono bonifici istantanei devono verificare almeno quotidianamente se i propri USP siano soggetti a misure restrittive finanziarie mirate ai sensi dell’articolo 215 TFUE, e devono aggiornare la verifica immediatamente in caso di nuove misure o modifiche. Durante l’esecuzione del singolo bonifico istantaneo non è richiesto uno screening aggiuntivo operazione per operazione su tali misure.
L’obiettivo è evitare i ritardi e i falsi positivi che derivano dallo screening massivo di ogni bonifico istantaneo, preservando al contempo l’effettività degli obblighi dell’Unione in materia di congelamento dei beni e divieto di messa a disposizione di fondi.
Sanzioni e recepimento nazionale
Gli Stati membri devono introdurre regole sanzionatorie entro il 9 aprile 2025. Per la violazione dell’obbligo di verifica sulle misure restrittive finanziarie mirate, la disciplina richiede un livello minimo di sanzione armonizzato: per le persone giuridiche almeno il 10% del fatturato netto annuo totale del precedente esercizio, per le persone fisiche almeno 5 000 000 EUR o equivalente. Sono previste regole specifiche per i gruppi e per gli ordinamenti che non conoscono sanzioni amministrative.
Monitoraggio, relazioni e riesame
Il regolamento introduce obblighi di reporting per i PSP verso le autorità competenti, con frequenza annuale, su commissioni e rifiuti di operazioni connessi alle misure restrittive finanziarie mirate. Le autorità competenti trasmettono poi i dati alla Commissione e all’ABE, che deve predisporre modelli e metodologie uniformi di segnalazione. La Commissione deve inoltre riferire al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2027 e nel 2028 sugli ostacoli residui, sull’evoluzione delle commissioni e sull’efficacia della nuova disciplina.
Modifiche alla disciplina sui pagamenti transfrontalieri e alla PSD2
Il regolamento coordina l’articolo 3 del regolamento (UE) 2021/1230 per evitare che, nei casi in cui la tariffa sui bonifici istantanei transfrontalieri in euro risulti inferiore a quella derivante dal regime generale, si producano conflitti normativi. Viene inoltre precisato il trattamento delle commissioni supplementari quando il cliente non fornisce IBAN e, se del caso, BIC.
Sul versante della PSD2, il regolamento rafforza la tutela dei fondi di istituti di pagamento e di moneta elettronica, estende e dettaglia le condizioni per l’accesso ai sistemi designati dalla direttiva 98/26/CE e impone requisiti di governance, controllo interno, gestione del rischio e piano di liquidazione per le entità che chiedono o ottengono la partecipazione a tali sistemi.
Partecipazione ai sistemi di pagamento e finalità di stabilità
La modifica della direttiva 98/26/CE include istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica tra gli "enti" che possono partecipare ai sistemi di pagamento designati, con l’obiettivo di favorire la concorrenza e l’efficienza dei bonifici istantanei. La stessa direttiva chiarisce la nozione di partecipante e consente agli Stati membri di considerare, in presenza di rischio sistemico, anche un partecipante indiretto.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Alcune disposizioni si applicano in modo scaglionato nel tempo, con termini differenziati per area euro, Stati membri non euro e istituti di pagamento/moneta elettronica.
Disposizioni principali
Definizioni e aggiornamenti SEPA
Modifica l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 260/2012 introducendo le nozioni di "bonifico istantaneo", "canale di disposizione di ordine di pagamento", "prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento", "nome del beneficiario", "misura restrittiva finanziaria mirata" e "identificativo del soggetto giuridico" (LEI). Aggiorna anche la definizione di "conto di pagamento" e ridefinisce il "sistema di pagamento al dettaglio" in modo coerente con il trattamento in tempo reale delle operazioni istantanee.
Obbligo di offrire bonifici istantanei
Il nuovo articolo 5 bis impone ai PSP che offrono servizi di invio e ricezione di bonifici di offrire a tutti gli USP servizi di invio e ricezione di bonifici istantanei e di garantire che tutti i conti raggiungibili per i bonifici siano raggiungibili anche per i bonifici istantanei 24 ore al giorno e in qualsiasi giorno di calendario. Sono previste deroghe e limiti per PSP di Stati membri non appartenenti all’area euro, previa autorizzazione preventiva delle autorità competenti e in base all’accesso alla liquidità in euro, con limite minimo di 25 000 EUR per operazione; BCE e banche centrali nazionali possono limitare l’offerta di invio al periodo in cui offrono anche bonifici non istantanei.
Tempi di ricezione, esecuzione e accredito
L’articolo 5 bis disciplina il momento di ricezione dell’ordine di pagamento per i bonifici istantanei, includendo ordini non elettronici, ordini impartiti in pacchetti, e ordini su conti non denominati in euro con conversione immediata in euro. Il PSP del pagatore deve verificare le condizioni di trattamento e la disponibilità dei fondi, riservare o addebitare l’importo e trasmettere immediatamente l’operazione; il PSP del beneficiario deve mettere l’importo a disposizione entro 10 secondi, confermare il completamento e garantire la corretta data valuta. Se la conferma non arriva entro 10 secondi, il PSP del pagatore deve reintegrare immediatamente il conto allo stato originario.
Canali di disposizione, limiti individuali e pacchetti
I PSP devono consentire l’uso degli stessi canali di disposizione di ordine di pagamento per bonifici istantanei e per altri bonifici. Su richiesta dell’USP, deve essere possibile fissare un limite massimo trasferibile, giornaliero o per singola operazione, modificabile o revocabile in qualsiasi momento; se il limite è superato, il PSP non esegue il bonifico e informa l’USP. Se i PSP offrono pacchetti di ordini multipli per altri bonifici, devono offrire la stessa possibilità anche per i bonifici istantanei, senza imporre limiti inferiori al numero di ordini di pagamento.
Scadenze di applicazione per i PSP
Per i PSP dell’area euro, l’obbligo di ricezione dei bonifici istantanei si applica entro il 9 gennaio 2025 e quello di invio entro il 9 ottobre 2025. Per i PSP in Stati membri non euro, la ricezione si applica entro il 9 gennaio 2027 e l’invio entro il 9 luglio 2027; fino al 9 giugno 2028, tali PSP non sono tenuti a offrire l’invio da conti in valuta nazionale nel periodo in cui non inviano né ricevono bonifici non istantanei in euro su tali conti. Per istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento situati nell’area euro, l’applicazione di invio e ricezione è fissata al 9 aprile 2027; per gli omologhi in Stati membri non euro, la ricezione è entro il 9 aprile 2027 e l’invio entro il 9 luglio 2027.
Commissioni sui bonifici istantanei
L’articolo 5 ter stabilisce che le eventuali commissioni per invio e ricezione di bonifici istantanei non possono essere superiori a quelle applicate dal medesimo PSP per i bonifici corrispondenti non istantanei. Il divieto riguarda tutte le commissioni applicate a pagatori e beneficiari, comprese commissioni per operazione o forfettarie, e mira a evitare che il prezzo ostacoli la diffusione dei bonifici istantanei. Gli Stati membri dell’euro devono conformarsi entro il 9 gennaio 2025; quelli non euro entro il 9 gennaio 2027.
Verifica del beneficiario
L’articolo 5 quater introduce un obbligo di servizio di verifica del beneficiario, da prestare gratuitamente a tutti gli USP, prima dell’autorizzazione del bonifico e subito dopo la comunicazione dei dati del beneficiario. La verifica opera in diversi scenari: corrispondenza tra IBAN e nome, uso di identificativi ulteriori per persone giuridiche, conti riferiti a più beneficiari, o canali in cui il pagatore non inserisce entrambe le informazioni. In caso di quasi-corrispondenza, il PSP indica il nome associato all’identificativo del conto; la disciplina consente anche la rinuncia al servizio da parte degli USP non consumatori per i pacchetti di ordini multipli, con facoltà di revoca della rinuncia. Se la mancata verifica causa un’esecuzione inesatta, il PSP del pagatore rimborsa immediatamente il pagatore; può poi rivalersi sul PSP del beneficiario o sul prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento responsabile. Applicazione: entro il 9 ottobre 2025 per PSP dell’euro e entro il 9 luglio 2027 per PSP non euro.
Screening rispetto alle misure restrittive finanziarie mirate
L’articolo 5 quinquies impone ai PSP che offrono bonifici istantanei di verificare se i propri USP siano soggetti a misure restrittive finanziarie mirate adottate ai sensi dell’articolo 215 TFUE. La verifica va effettuata subito dopo l’entrata in vigore di nuove misure o modifiche e comunque almeno una volta al giorno; durante l’esecuzione del singolo bonifico istantaneo non è previsto un ulteriore screening operazione per operazione, salvo gli altri adempimenti in materia di sanzioni e antiriciclaggio. L’obbligo si applica dal 9 gennaio 2025.
Sanzioni e regole nazionali di enforcement
L’articolo 11 impone agli Stati membri di stabilire entro il 9 aprile 2025 sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli articoli 5 bis-5 quinquies. Per la violazione dell’articolo 5 quinquies, le sanzioni devono includere, per le persone giuridiche, ammende amministrative massime almeno pari al 10% del fatturato netto annuo totale del precedente esercizio e, per le persone fisiche, almeno 5 000 000 EUR o importo equivalente. Sono previste regole specifiche per gruppi societari, per gli ordinamenti che non contemplano sanzioni amministrative e una deroga per le indisponibilità dovute a manutenzione programmata o fermi programmati, se previamente comunicati agli USP.
Riesame, reporting e relazioni della Commissione
L’articolo 15 prevede relazioni periodiche della Commissione, in particolare entro il 9 ottobre 2028 sull’andamento delle commissioni e sull’efficacia dell’articolo 5 quinquies, e entro il 9 aprile 2027 sugli ostacoli residui alla disponibilità e all’uso dei bonifici istantanei, compreso il livello di standardizzazione delle tecnologie. I PSP devono segnalare annualmente alle autorità competenti il livello delle commissioni su bonifici, bonifici istantanei e conti di pagamento e la quota di rifiuti dovuti alle misure restrittive finanziarie mirate; la prima relazione è dovuta il 9 aprile 2025. Le autorità competenti trasmettono poi tali informazioni alla Commissione e all’ABE; l’ABE deve predisporre modelli di segnalazione e metodologie uniformi entro il 9 giugno 2024.
Modifiche al regolamento (UE) 2021/1230
L’articolo 3 del regolamento 2021/1230 viene integrato per evitare conflitti normativi quando l’articolo 5 ter del regolamento 260/2012 impone, per un bonifico istantaneo in euro e transfrontaliero, una commissione inferiore a quella che risulterebbe dal regime generale dei pagamenti transfrontalieri. Viene inoltre chiarito che il PSP può applicare commissioni supplementari per pagamenti transfrontalieri quando il cliente non comunica IBAN e, se del caso, BIC del conto di pagamento, purché siano adeguate, corrispondenti ai costi e preconcordate.
Modifiche alla PSD2
La direttiva (UE) 2015/2366 viene modificata per rafforzare la tutela dei fondi degli utenti da parte di istituti di pagamento e di moneta elettronica, aggiornare le regole di accesso ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE e introdurre l’articolo 35 bis sulle condizioni per richiedere la partecipazione a tali sistemi. Gli istituti devono disporre di una descrizione delle misure di salvaguardia dei fondi, dei dispositivi di governance e controllo interno, e di un piano di liquidazione in caso di dissesto; gli Stati membri definiscono la procedura di verifica della conformità.
Modifiche alla direttiva 98/26/CE
La definizione di "ente" viene ampliata per includere, ai fini della partecipazione ai sistemi di pagamento designati, anche gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, con esclusione delle persone o entità esentate o derogate dalle rispettive direttive di settore. Viene inoltre ridefinita la nozione di "partecipante" e si consente agli Stati membri, in presenza di rischio sistemico, di considerare partecipante anche un partecipante indiretto.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare, pubblicare e applicare entro il 9 aprile 2025 le disposizioni necessarie per conformarsi alle modifiche delle direttive 2015/2366 e 98/26/CE. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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