Regolamento (UE) 2024/844
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, del 13 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di EMD dalla Cina, confermando l'esistenza di dumping, pregiudizio per l'industria dell'Unione e nesso causale. La Commissione applica il metodo del valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, rilevando distorsioni significative nel mercato cinese e, in particolare, una distorsione relativa alle materie prime connessa al minerale di manganese. Pur avendo accertato che un dazio al livello del margine di dumping sarebbe teoricamente sufficiente in presenza di tali distorsioni, la Commissione conclude che, per l'interesse dell'Unione, il dazio va fissato al livello del margine di pregiudizio. Viene inoltre disposta la riscossione definitiva dei dazi provvisori e sono previste regole di applicazione individuale, fatturazione e nuove richieste per esportatori non esaminati.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo e riscossione definitiva del dazio provvisorio sulle importazioni nell'Unione di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di diossidi di manganese elettrolitici (EMD), ossia diossidi di manganese ottenuti mediante processo elettrolitico e non sottoposti a successivo trattamento termico, attualmente classificati al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010), originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote individuali si applicano solo ai produttori esportatori espressamente indicati nel regolamento e subordinatamente alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3; in difetto, si applica il dazio residuale. Per le merci danneggiate prima dell'immissione in libera pratica è prevista una riduzione proporzionale del dazio. Le disposizioni si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e riguardano anche la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/844: dazio antidumping definitivo sugli EMD cinesi
Il regolamento conclude l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici (EMD) originari della Repubblica popolare cinese e istituisce misure definitive a tutela dell'industria dell'Unione. La Commissione ritiene provati dumping, pregiudizio e nesso causale, nonché l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese ai fini dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base 2016/1036.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il prodotto interessato è il diossido di manganese elettrolitico, cioè il diossido di manganese ottenuto mediante processo elettrolitico e non sottoposto a successivo trattamento termico, classificato al codice NC ex 2820 10 00 (codice TARIC 2820100010). Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione originarie della Cina e prevede aliquote individuali per i produttori esportatori nominativamente indicati; per tutte le altre società si applica l'aliquota residuale.
Sono espressamente rilevanti anche le regole operative per le importazioni danneggiate prima dello sdoganamento, per le nuove società esportatrici e per il passaggio dal dazio provvisorio al definitivo mediante riscossione degli importi depositati.
Procedura e sviluppo dell'inchiesta
L'inchiesta è stata aperta il 16 febbraio 2023 a seguito di denuncia di Autlan EMD SL, sostenuta da Tosoh Hellas Single Member S.A. La Commissione ha poi ampliato l'esame alle distorsioni relative alle materie prime su istanza del denunciante del 7 settembre 2023, pubblicando l'avviso di modifica il 13 settembre 2023.
Nel corso del procedimento la Commissione ha raccolto osservazioni da produttori dell'Unione, esportatori cinesi, associazioni di settore e utilizzatori, ha organizzato audizioni e ha riesaminato le conclusioni provvisorie alla luce delle osservazioni successive alla divulgazione provvisoria e finale delle informazioni.
Metodo di determinazione del valore normale
Per la costruzione del valore normale la Commissione applica l'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo che il mercato cinese sia caratterizzato da distorsioni significative tali da impedire l'uso dei prezzi e dei costi interni come base affidabile. La Commissione respinge le contestazioni degli esportatori circa l'obsolescenza della relazione paese e la presunta incompatibilità del metodo con l'OMC.
Ai fini della costruzione del valore normale viene selezionata la Colombia come paese rappresentativo, con utilizzo dei dati finanziari di Quimpac de Colombia per SGAV e profitto di riferimento. La Commissione conferma anche la scelta dei valori di riferimento per i fattori produttivi, inclusa l'energia elettrica, il vapore, il carbone, la pirite di ferro e il minerale di manganese, correggendo soltanto alcuni errori materiali segnalati dalle parti.
Distorsioni relative alle materie prime e minerale di manganese
La Commissione accerta che la Cina non applica il rimborso IVA sulle esportazioni di minerale di manganese e che tale misura costituisce una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma. Il minerale di manganese rappresenta oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, soglia rilevante per l'applicazione della disciplina speciale.
In base all'analisi dei prezzi interni e dei valori di riferimento, la Commissione conclude che i produttori esportatori cinesi acquistano il minerale di manganese a prezzi inferiore ai riferimenti internazionali e che ciò incide sui costi del prodotto finito. Respinge inoltre le tesi secondo cui i diversi tipi di minerale dovrebbero essere trattati separatamente o che la distorsione sarebbe neutralizzata dalla durata della misura fiscale.
Margini di dumping
All'esito del riesame delle osservazioni, la Commissione fissa i margini di dumping definitivi nelle seguenti misure percentuali del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto:
- Xiangtan: 47,2 %
- Guiliu: 62,9 %
- Daxin: 18,3 %
- altre società che hanno collaborato: 47,4 %
- tutte le altre società: 100,9 %
La Commissione respinge anche le doglianze sul metodo di calcolo del prezzo all'esportazione, del nolo marittimo, dell'assicurazione e sulla pretesa esistenza di dumping mirato.
Pregiudizio all'industria dell'Unione
La Commissione conferma il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione: le vendite diminuiscono, i prezzi risultano compressi, la redditività si deteriora e il flusso di cassa diviene negativo. L'istituzione delle misure provvisorie e definitive avviene in un contesto di pressione concorrenziale delle importazioni cinesi a basso prezzo, con impatti evidenti sulla capacità di investimento e sulla sostenibilità economica dell'industria europea.
Sono respinte le difese fondate sulla crisi energetica, sulla pandemia di COVID-19 e sul presunto deficit di qualità o di certificazione degli EMD prodotti nell'Unione. La Commissione ritiene infatti che l'industria dell'Unione abbia continuato a fornire tutte le qualità richieste e che la perdita di quote di mercato sia principalmente riconducibile alle importazioni oggetto di dumping.
Nesso di causalità
La Commissione ritiene che le importazioni cinesi oggetto di dumping abbiano causato il pregiudizio all'industria dell'Unione e che gli altri fattori esaminati non siano tali da spezzare il nesso causale. Anche i fattori alternativamente evocati dalle parti, quali le importazioni da paesi terzi o le esportazioni dell'industria dell'Unione, non sono ritenuti idonei a spiegare il deterioramento della situazione dell'industria europea.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
Sebbene la Commissione constati distorsioni relative alle materie prime e verifichi, in astratto, la possibilità di applicare un dazio al livello del margine di dumping, conclude che ciò non sarebbe nell'interesse dell'Unione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter. Il motivo è il rischio di effetti sproporzionatamente negativi sulle catene di approvvigionamento degli utilizzatori dell'Unione, in particolare i produttori di batterie, che dipendono in modo significativo dagli EMD cinesi e potrebbero subire perdite rilevanti.
Di conseguenza le misure definitive sono fissate al livello del margine di pregiudizio, e non del dumping, con i seguenti dazi:
- Xiangtan: 8,6 %
- Guiliu: 0 %
- Daxin: 17,1 %
- altre società che hanno collaborato: 10,1 %
- tutte le altre società: 35,0 %
Applicazione pratica, fatturazione e controllo doganale
Le aliquote individuali sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata del fabbricante. In assenza di tale documentazione, si applica l'aliquota residuale per tutte le altre società.
Il regolamento prevede inoltre controlli doganali ordinari, la possibilità di richiesta di esclusione/aggiornamento per nuove società esportatrici e una clausola antielusione: un aumento significativo delle esportazioni di operatori con aliquote più basse può portare ad accertamenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base.
Riscossione del dazio provvisorio e decorrenza
Gli importi già depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 sono riscossi definitivamente fino al livello delle misure definitive; gli importi depositati in eccesso sono liberati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura e svolgimento dell'inchiesta
L'inchiesta antidumping è stata aperta il 16 febbraio 2023 su denuncia di Autlan EMD SL sostenuta da Tosoh. La Commissione ha poi esteso l'esame alle presunte distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, a seguito di una domanda del denunciante del 7 settembre 2023 e della modifica dell'avviso di apertura del 13 settembre 2023.
Valore normale e distorsioni significative
La Commissione conferma l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per la costruzione del valore normale, sulla base di distorsioni significative nell'economia cinese. Il paese rappresentativo selezionato è la Colombia e i dati della società Quimpac de Colombia sono utilizzati per costruire i costi esenti da distorsioni, incluse SGAV e profitto.
Distorsione relativa alle materie prime: minerale di manganese
È accertato che in Cina non si effettuano rimborsi IVA sulle esportazioni di minerale di manganese e che tale circostanza integra una distorsione relativa alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma. Il minerale di manganese rappresenta oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, con prezzi interni inferiori ai valori di riferimento internazionali; la Commissione conclude che tale distorsione riguarda tutti i produttori esportatori considerati.
Margini di dumping definitivi
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono: Xiangtan 47,2 %; Guiliu 62,9 %; Daxin 18,3 %; altre società che hanno collaborato 47,4 %; tutte le altre società 100,9 %.
Pregiudizio all'industria dell'Unione e nesso causale
La Commissione conferma il pregiudizio materiale all'industria dell'Unione, evidenziando calo delle vendite, contrazione dei prezzi, peggioramento della redditività, flusso di cassa negativo e perdita di quote di mercato. Respinge le difese basate su presunte differenze qualitative dei prodotti e sulle condizioni di mercato determinate da energia, COVID-19 e concorrenza di altri paesi.
Livello delle misure e interesse dell'Unione
Pur avendo riscontrato distorsioni relative alle materie prime, la Commissione conclude, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, che non è nell'interesse dell'Unione fissare il dazio al livello del margine di dumping per l'effetto sproporzionatamente negativo sulle catene di approvvigionamento degli utilizzatori. Il dazio definitivo è quindi fissato al livello del margine di pregiudizio: Xiangtan 8,6 %; Guiliu 0 %; Daxin 17,1 %; altre società che hanno collaborato 10,1 %; tutte le altre società 35,0 %.
Fattura commerciale, elusione e nuovi esportatori
Le aliquote individuali richiedono una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante e del prodotto. Il regolamento disciplina anche la possibilità di revisione per nuove società esportatrici che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta, di non essere collegate a esportatori soggetti a misura e di aver esportato successivamente o di avere un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione significativa.
Riscossione del dazio provvisorio e entrata in vigore
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 sono riscossi definitivamente fino ai livelli delle misure definitive; gli importi in eccesso sono svincolati. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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