Regolamento (UE) 2024/894
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda la segnalazione di eventi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 modifica il quadro applicabile agli aeroporti previsto dal regolamento (UE) n. 139/2014, con l’obiettivo di armonizzare i meccanismi di segnalazione e gestione degli eventi di sicurezza con quelli del regolamento (UE) n. 376/2014. Le modifiche riguardano soprattutto gli obblighi delle autorità competenti nazionali nei confronti dell’EASA, le procedure di raccolta e diffusione delle informazioni di sicurezza e l’aggiornamento dei sistemi di gestione. Il regolamento elimina inoltre alcuni articoli del regolamento n. 139/2014 e riformula specifiche norme dell’allegato II (parte ADR.AR).
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 in materia di segnalazione, analisi e condivisione di eventi e informazioni di sicurezza nel settore aeroportuale.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA), agli aeroporti, ai gestori aeroportuali e alle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale (AMS) rientranti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla sua base. Incide sui sistemi nazionali di segnalazione eventi già previsti dal regolamento (UE) n. 139/2014, che vengono allineati ai principi del regolamento (UE) n. 376/2014. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 20 marzo 2025, senza deroghe territoriali ulteriori rispetto alla diretta applicabilità negli Stati membri; è rilevante anche ai fini SEE.
Segnalazione di eventi nel settore aeroportuale
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/894 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 139/2014, che disciplina requisiti tecnici e procedure amministrative relativi agli aeroporti, per riallineare il sistema di segnalazione degli eventi di sicurezza alle regole generali del regolamento (UE) n. 376/2014. La finalità è assicurare coerenza, uniformità applicativa e un elevato livello di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione.
Contesto e finalità della modifica
Nei considerando la Commissione evidenzia che gli obblighi di segnalazione, analisi e monitoraggio degli eventi previsti dal regolamento (UE) n. 376/2014 si affiancano a quelli già previsti dal regolamento (UE) n. 139/2014. Per evitare sovrapposizioni e garantire un’attuazione uniforme, i sistemi di segnalazione delle autorità nazionali competenti devono essere allineati ai principi del regolamento n. 376/2014. La Commissione richiama inoltre il parere n. 04/2023 dell’EASA e prevede un termine di 12 mesi prima dell’applicazione, così da consentire l’adeguamento delle autorità e dell’industria.
Modifiche al regolamento (UE) n. 139/2014
L’articolo 1 dispone la soppressione degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 139/2014 e la modifica dell’allegato II. Il regolamento non riscrive l’intero impianto sugli aeroporti, ma interviene in modo mirato sulle norme dell’allegato II, parte ADR.AR, dedicate alle autorità competenti.
Informazione all’EASA e gestione delle segnalazioni
La nuova formulazione della norma ADR.AR.A.025 rafforza il dovere di comunicazione verso l’Agenzia. Se l’autorità competente viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione, deve informare l’EASA senza indebito ritardo e comunque entro 30 giorni. Inoltre, deve trasmettere quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti per la sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.
Raccolta, analisi e diffusione delle informazioni di sicurezza
La norma ADR.AR.A.030 stabilisce un sistema articolato di circolazione delle informazioni. L’autorità competente deve disporre di un sistema idoneo a raccogliere, analizzare e diffondere adeguatamente le informazioni di sicurezza, nel rispetto della disciplina generale sulle segnalazioni di eventi. Parallelamente, l’EASA deve analizzare le informazioni ricevute e trasmettere senza ritardi alle autorità competenti e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, comprese eventuali raccomandazioni o azioni correttive, per reagire tempestivamente ai problemi di sicurezza concernenti aeroporti, gestori aeroportuali e organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di AMS soggetti al regolamento (UE) 2018/1139.
Ricevute tali informazioni, l’autorità competente deve adottare provvedimenti adeguati per risolvere i problemi di sicurezza; tra questi, il regolamento cita espressamente la pubblicazione di note informative in materia di sicurezza conformemente alla norma ADR.AR.A.040.
Organizzazione interna e cooperazione tra autorità
La norma ADR.AR.B.005 viene aggiornata per rafforzare l’impianto organizzativo delle autorità competenti. Le politiche e procedure documentate devono descrivere organizzazione, mezzi e metodi per garantire la conformità al regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti delegati e di esecuzione adottati su tale base; tali procedure devono essere mantenute aggiornate e costituire i documenti di lavoro di base dell’autorità.
È inoltre richiesto che l’autorità competente stabilisca procedure per partecipare a uno scambio reciproco di informazioni e assistenza con altre autorità competenti interessate, sia dello stesso Stato membro sia di altri Stati membri. Lo scambio deve riguardare in particolare:
- i rilievi e le azioni di follow-up derivanti dalla sorveglianza di organizzazioni che forniscono servizi di AMS in uno Stato membro ma hanno dichiarato le loro attività presso più autorità competenti o in più Stati membri;
- le informazioni risultanti dalla segnalazione di eventi obbligatoria e volontaria di cui alle norme ADR.OR.C.030 e ADR.OR.F.055.
Sistema di gestione e notifiche di modifica
La norma ADR.AR.B.015 introduce un obbligo espresso di governance del cambiamento. L’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla capacità di svolgere i propri compiti e di adempiere le proprie responsabilità ai sensi del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il sistema di gestione deve essere aggiornato tempestivamente per riflettere le modifiche normative e organizzative, assicurandone l’efficacia continua.
La stessa norma impone all’autorità competente di notificare all’EASA le modifiche rilevanti che incidono sulla propria capacità operativa e regolatoria.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è differita al 20 marzo 2025. Si tratta quindi di un periodo transitorio volto a consentire un adattamento ordinato dei sistemi e delle procedure nazionali. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) n. 139/2014
L’articolo 1 sopprime gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) n. 139/2014 e modifica l’allegato II secondo quanto previsto dall’allegato del nuovo regolamento di esecuzione.
Segnalazione all’EASA di problemi significativi e informazioni sugli eventi
La norma ADR.AR.A.025 è riscritta: l’autorità competente deve informare senza indebito ritardo l’Agenzia e comunque entro 30 giorni quando viene a conoscenza di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione; inoltre deve fornire quanto prima all’Agenzia le informazioni rilevanti per la sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 376/2014.
Sistema di analisi e diffusione delle informazioni di sicurezza
La norma ADR.AR.A.030 impone all’autorità competente di attuare un sistema per raccogliere, analizzare e diffondere adeguatamente le informazioni di sicurezza, fermo restando il regolamento (UE) n. 376/2014. L’EASA deve analizzare le informazioni ricevute e trasmettere senza ritardi alle autorità competenti e alla Commissione le informazioni, incluse raccomandazioni e azioni correttive, necessarie per rispondere tempestivamente ai problemi di sicurezza relativi ad aeroporti, gestori aeroportuali e organizzazioni AMS. Ricevute tali informazioni, l’autorità competente deve adottare misure adeguate, inclusa l’eventuale pubblicazione di note informative di sicurezza ai sensi della norma ADR.AR.A.040.
Organizzazione, cooperazione tra autorità e scambio di informazioni
La norma ADR.AR.B.005, lettera a), richiede politiche e procedure documentate che descrivano organizzazione, mezzi e metodi dell’autorità competente per conformarsi al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati ed esecutivi; tali procedure devono essere aggiornate e usate come documenti di lavoro di base. La nuova lettera c) impone procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di informazioni e assistenza con altre autorità competenti, anche di altri Stati membri, includendo i rilievi e le azioni di follow-up relativi alla sorveglianza di organizzazioni che operano in più Stati o che hanno dichiarato attività presso più autorità, nonché le informazioni derivanti dalla segnalazione obbligatoria e volontaria di eventi previste dalle norme ADR.OR.C.030 e ADR.OR.F.055.
Gestione delle modifiche del sistema di gestione
La norma ADR.AR.B.015 è sostituita integralmente: l’autorità competente deve disporre di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere i compiti e adempiere le responsabilità previste dal regolamento (UE) 2018/1139 e dagli atti delegati e di esecuzione; deve aggiornare tempestivamente il sistema di gestione e notificare all’EASA le modifiche rilevanti.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 20 marzo 2025, così da concedere un periodo di adeguamento di 12 mesi ad autorità e industria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/844
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/868
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/870
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/886
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/897
- Regolamento · 13 mar 2024Regolamento (UE) 2024/900
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →