Cassazione Penale, Sentenza n. 31416/2024 del 31/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'inammissibilità dichiarata dal Magistrato di Sorveglianza avverso l'ordinanza del 13/11/2023 che aveva disposto la conversione della multa di €12.000,00 in 48 giorni di libertà controllata per insolvibilità. La difesa ha contestato la legittimità del decreto emesso de plano, lamentando violazione delle norme sul rito applicabile (art. 667, comma 4 e art. 666 c.p.p.), mancato contraddittorio e mancata valutazione delle censure in ordine alla scelta della pena da convertire (lavoro di pubblica utilità vs libertà controllata) e profili di retroattività/compatibilità con normativa recente (D.Lgs. 150/2022 e novellata L. 689/1981).
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul profilo procedurale: la materia della conversione della pena pecuniaria rientra nell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. e, quindi, si applica il rito di cui all'art. 667, comma 4, che impone la fissazione dell'udienza e il giudizio in contraddittorio; il provvedimento impugnato era invece adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, ed è pertanto nullo per violazione del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.). Il decreto del 21/12/2023 è stato annullato e la causa rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Nuoro per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Regola il procedimento applicabile alle materie previste dall'art. 678, comma 1-bis: l'ordinanza è emessa di regola senza formalità ma, se vi è opposizione, il giudice deve fissare l'udienza e decidere in contraddittorio secondo le forme previste per il rito di esecuzione (art. 666). Non è ammessa la dichiarazione de plano di inammissibilità con decreto nell'ambito dell'opposizione disciplinata da questa norma.
art. 666, comma 2 e commi correlati, cod. proc. pen.
Disciplina il "rito ordinario" dell'esecuzione, prevedendo la possibilità di dichiarare inammissibile de plano una richiesta con decreto motivato quando questa è manifestamente infondata; la Corte ha rilevato l'erronea applicazione di questa norma al caso di specie, che invece rientrava nel campo di applicazione dell'art. 667, comma 4.
art. 678, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen.
Individua le materie soggette al procedimento di sorveglianza e rinvia ai riti di esecuzione: le conversioni della pena pecuniaria rientrano nel comma 1-bis e seguono il rito previsto dall'art. 667, comma 4, con conseguente obbligo di udienza in caso di opposizione.
art. 178 lett. c), cod. proc. pen.
Prevede la nullità per violazione delle forme essenziali del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il decreto nullo perche emesso in assenza del necessario contraddittorio previsto dalla normativa applicabile.
art. 97, comma 2, D.Lgs. 150 del 2022
Norma invocata dal giudice di sorveglianza nel provvedimento impugnato; la Corte segnala che il mero richiamo a tale disposizione non supplisce all'obbligo procedurale del contraddittorio e non giustifica l'adozione de plano del decreto.
art. 103 e art. 130, L. 689 del 1981
Norme sulla conversione delle sanzioni pecuniarie e sulla possibile applicazione delle disposizioni più favorevoli; la difesa aveva invocato l'applicazione di norme più favorevoli (es. lavoro di pubblica utilità) e profili di retroattività, ma la Corte le ha ritenute assorbite dall'annullamento per vizio procedurale.
art. 27 Cost., art. 117 Cost., art. 7 CEDU
Norme costituzionali e convenzionali richiamate per eventuale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 97 D.Lgs. 150/2022; la questione è stata proposta in via subordinata dalla difesa ma non affrontata, essendo deciso il ricorso per motivo procedurale.
art. 666, commi 5-6 e art. 185 disp. att. c.p.p.
Richiamate dalla Corte nell'analisi delle forme del rito di esecuzione "ordinario": disciplinano lo svolgimento dell'udienza camerale, i poteri istruttori del giudice e le impugnazioni possibili; utili per distinguere i percorsi procedurali applicabili.
giurisprudenza: Sezioni Unite 29/09/2022 n. 4145 e giurisprudenza CEDU
Richiamate dalla difesa in ordine al principio di retroattività della legge penale più favorevole; la Corte non è entrata nel merito di tale questione per aver deciso il ricorso sul profilo procedurale.
Massime di principio
- Quando la conversione della pena pecuniaria è prevista tra le materie dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., si applica il rito di cui all'art. 667, comma 4: in presenza di opposizione il giudice deve fissare udienza e decidere in contraddittorio, non può dichiarare l'opposizione inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2.
- Un provvedimento adottato de plano quando la legge richiede il contraddittorio è nullo per violazione delle forme essenziali del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.) e va annullato con rinvio per nuovo giudizio.
- Se il giudice di primo grado si limita a richiamare una norma nuova (es. art. 97 D.Lgs. 150/2022) senza confrontarsi con le censure difensive e senza celebrare l'udienza dovuta, la correttezza procedurale prevale e il merito (es. valutazioni su retroattività o scelta della sanzione più rieducativa) resterà da esaminare in sede di nuovo giudizio.
- La qualificazione corretta del rito (art. 666 vs art. 667) è cruciale perché determina il tipo di provvedimento adottabile e il rimedio esperibile: errori nella qualificazione procedurale possono rendere annullabile il provvedimento indipendentemente dal merito.
- Questioni di retroattività della normativa più favorevole o di compatibilità con norme costituzionali/ convenzionali possono essere rilevanti ma, se sollevate in via subordinata, saranno valutate solo dopo che sia stato rispettato il corretto processo decisionale e il contraddittorio.
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