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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31416/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'inammissibilità dichiarata dal Magistrato di Sorveglianza avverso l'ordinanza del 13/11/2023 che aveva disposto la conversione della multa di €12.000,00 in 48 giorni di libertà controllata per insolvibilità. La difesa ha contestato la legittimità del decreto emesso de plano, lamentando violazione delle norme sul rito applicabile (art. 667, comma 4 e art. 666 c.p.p.), mancato contraddittorio e mancata valutazione delle censure in ordine alla scelta della pena da convertire (lavoro di pubblica utilità vs libertà controllata) e profili di retroattività/compatibilità con normativa recente (D.Lgs. 150/2022 e novellata L. 689/1981).

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul profilo procedurale: la materia della conversione della pena pecuniaria rientra nell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p. e, quindi, si applica il rito di cui all'art. 667, comma 4, che impone la fissazione dell'udienza e il giudizio in contraddittorio; il provvedimento impugnato era invece adottato de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, ed è pertanto nullo per violazione del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.). Il decreto del 21/12/2023 è stato annullato e la causa rinviata al Magistrato di Sorveglianza di Nuoro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola il procedimento applicabile alle materie previste dall'art. 678, comma 1-bis: l'ordinanza è emessa di regola senza formalità ma, se vi è opposizione, il giudice deve fissare l'udienza e decidere in contraddittorio secondo le forme previste per il rito di esecuzione (art. 666). Non è ammessa la dichiarazione de plano di inammissibilità con decreto nell'ambito dell'opposizione disciplinata da questa norma.

  • art. 666, comma 2 e commi correlati, cod. proc. pen.

    Disciplina il "rito ordinario" dell'esecuzione, prevedendo la possibilità di dichiarare inammissibile de plano una richiesta con decreto motivato quando questa è manifestamente infondata; la Corte ha rilevato l'erronea applicazione di questa norma al caso di specie, che invece rientrava nel campo di applicazione dell'art. 667, comma 4.

  • art. 678, comma 1 e comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Individua le materie soggette al procedimento di sorveglianza e rinvia ai riti di esecuzione: le conversioni della pena pecuniaria rientrano nel comma 1-bis e seguono il rito previsto dall'art. 667, comma 4, con conseguente obbligo di udienza in caso di opposizione.

  • art. 178 lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità per violazione delle forme essenziali del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il decreto nullo perche emesso in assenza del necessario contraddittorio previsto dalla normativa applicabile.

  • art. 97, comma 2, D.Lgs. 150 del 2022

    Norma invocata dal giudice di sorveglianza nel provvedimento impugnato; la Corte segnala che il mero richiamo a tale disposizione non supplisce all'obbligo procedurale del contraddittorio e non giustifica l'adozione de plano del decreto.

  • art. 103 e art. 130, L. 689 del 1981

    Norme sulla conversione delle sanzioni pecuniarie e sulla possibile applicazione delle disposizioni più favorevoli; la difesa aveva invocato l'applicazione di norme più favorevoli (es. lavoro di pubblica utilità) e profili di retroattività, ma la Corte le ha ritenute assorbite dall'annullamento per vizio procedurale.

  • art. 27 Cost., art. 117 Cost., art. 7 CEDU

    Norme costituzionali e convenzionali richiamate per eventuale eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 97 D.Lgs. 150/2022; la questione è stata proposta in via subordinata dalla difesa ma non affrontata, essendo deciso il ricorso per motivo procedurale.

  • art. 666, commi 5-6 e art. 185 disp. att. c.p.p.

    Richiamate dalla Corte nell'analisi delle forme del rito di esecuzione "ordinario": disciplinano lo svolgimento dell'udienza camerale, i poteri istruttori del giudice e le impugnazioni possibili; utili per distinguere i percorsi procedurali applicabili.

  • giurisprudenza: Sezioni Unite 29/09/2022 n. 4145 e giurisprudenza CEDU

    Richiamate dalla difesa in ordine al principio di retroattività della legge penale più favorevole; la Corte non è entrata nel merito di tale questione per aver deciso il ricorso sul profilo procedurale.

Massime di principio

  • Quando la conversione della pena pecuniaria è prevista tra le materie dell'art. 678, comma 1-bis, c.p.p., si applica il rito di cui all'art. 667, comma 4: in presenza di opposizione il giudice deve fissare udienza e decidere in contraddittorio, non può dichiarare l'opposizione inammissibile de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2.
  • Un provvedimento adottato de plano quando la legge richiede il contraddittorio è nullo per violazione delle forme essenziali del contraddittorio (art. 178 lett. c) c.p.p.) e va annullato con rinvio per nuovo giudizio.
  • Se il giudice di primo grado si limita a richiamare una norma nuova (es. art. 97 D.Lgs. 150/2022) senza confrontarsi con le censure difensive e senza celebrare l'udienza dovuta, la correttezza procedurale prevale e il merito (es. valutazioni su retroattività o scelta della sanzione più rieducativa) resterà da esaminare in sede di nuovo giudizio.
  • La qualificazione corretta del rito (art. 666 vs art. 667) è cruciale perché determina il tipo di provvedimento adottabile e il rimedio esperibile: errori nella qualificazione procedurale possono rendere annullabile il provvedimento indipendentemente dal merito.
  • Questioni di retroattività della normativa più favorevole o di compatibilità con norme costituzionali/ convenzionali possono essere rilevanti ma, se sollevate in via subordinata, saranno valutate solo dopo che sia stato rispettato il corretto processo decisionale e il contraddittorio.

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