Sentenza n. 172/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'ottemperanza al Decreto Ingiuntivo n. 200/2023 dell’11-13 aprile 2023, emesso dal Tribunale di Crotone nell’ambito del procedimento iscritto al n. 414/2023 R.G.A.C.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza a decreto ingiuntivo esecutivo relativo al pagamento di somme dovute
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Comune non avesse dato integrale esecuzione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario. Nel corso del giudizio il Comune ha effettuato pagamenti progressivi: inizialmente risultavano corrisposti integralmente gli interessi e solo parzialmente le spese legali e di registrazione; successivamente l'ente ha documentato il rimborso integrale delle spese di registrazione e delle spese legali. La ricorrente ha quindi dato atto dell'integrale soddisfazione del credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che, alla luce delle dichiarazioni delle parti, il Comune aveva corrisposto tutto quanto dovuto in esecuzione del decreto ingiuntivo. Poiché l'adempimento è intervenuto successivamente alla notificazione del ricorso, il Collegio ha posto comunque le spese di lite a carico del Comune, liquidandole in euro 2.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, verificatasi perché l'amministrazione ha integralmente adempiuto alla pretesa azionata.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, promosso per ottenere l'esecuzione del decreto ingiuntivo munito di efficacia esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del processo, l'amministrazione adempie integralmente all'obbligo risultante dal titolo esecutivo.
- Quando l'amministrazione adempie solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta improcedibilità non esclude la condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
Come è indicizzato
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