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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1963

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963 della Commissione, del 9 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per quanto riguarda i formulari tipo e il regime linguistico da utilizzare in relazione alle direttive (UE) 2015/2376 e (UE) 2016/881 del Consiglio

Normativa europea32016R1963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 alle nuove regole della direttiva 2011/16/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali. Introduce un formulario tipo per i ruling preventivi transfrontalieri e per gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, disciplinando anche quali elementi debbano essere trasmessi in inglese. Stabilisce inoltre il regime linguistico per lo scambio automatico delle informazioni sulla rendicontazione paese per paese, con una regola generale di trasmissione in inglese salvo accordo diverso tra gli Stati membri interessati. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2017, con una decorrenza differita al 5 giugno 2017 per la norma specifica sul regime linguistico della rendicontazione paese per paese.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 introducendo formulari tipo e regole linguistiche per lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali transfrontalieri, sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e sulla rendicontazione paese per paese.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito della cooperazione amministrativa in materia fiscale disciplinata dalla direttiva 2011/16/UE. Riguarda gli scambi automatici obbligatori di informazioni relativi ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, nonché alla rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 8 bis bis della medesima direttiva. Prevede l'uso di un formulario tipo e di un regime linguistico uniforme, con trasmissione in inglese degli elementi fondamentali salvo diverso accordo tra gli Stati membri interessati. Si applica dal 1° gennaio 2017, salvo la disposizione sul regime linguistico per la rendicontazione paese per paese che si applica dal 5 giugno 2017.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1963: formulari tipo e regime linguistico per lo scambio automatico di informazioni fiscali

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378 per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La finalità è assicurare uniformità tecnica e linguistica negli scambi automatici obbligatori di informazioni relativi ai ruling preventivi transfrontalieri, agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e alla rendicontazione paese per paese.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento si colloca nel quadro degli articoli 8 bis e 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE. I considerando chiariscono che occorre un formulario tipo per gli scambi relativi a ruling e APA, comprensivo del regime linguistico applicabile, nonché l’adozione di regole linguistiche anche per il formulario destinato alla rendicontazione paese per paese. La Commissione richiama inoltre esigenze di coerenza e certezza del diritto, allineando la data di applicazione del regolamento a quelle previste per la trasposizione delle disposizioni della direttiva.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

L’articolo 1 inserisce nel regolamento del 2015 due nuove disposizioni e un nuovo allegato.

Articolo 2 bis: formulario tipo per ruling e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

Viene definito il lessico tecnico del formulario, specificando che per "componente" e "campo" si intende la parte del formulario in cui possono essere indicate le informazioni da scambiare ai sensi della direttiva 2011/16/UE. Il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento deve essere conforme all’allegato VII.

Sono poi individuati gli "elementi fondamentali" ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE: essi corrispondono ai componenti di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), e devono essere trasmessi anche in inglese.

Articolo 2 ter: regime linguistico per la rendicontazione paese per paese

Per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese, gli elementi fondamentali ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE sono identificati nelle informazioni o spiegazioni contenute nell’allegato III, sezione III, tabella 3, della direttiva medesima. Anche tali elementi devono essere trasmessi in inglese, salvo che sia stata concordata un’altra lingua ufficiale dell’Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli altri Stati membri destinatari, ai sensi dell’articolo 8 bis bis, paragrafo 2.

Allegato VII

Il regolamento aggiunge un nuovo allegato VII al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378, contenente il formulario per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. L’allegato include, oltre alle componenti previste dalla direttiva, ulteriori campi, tra cui il riferimento del ruling.

Applicazione temporale ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La regola generale di applicazione decorre dal 1° gennaio 2017. Fa eccezione l’articolo 1, paragrafo 2, relativo al regime linguistico per la rendicontazione paese per paese, che si applica dal 5 giugno 2017.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti che assistono imprese multinazionali e contribuenti interessati da ruling e APA, il regolamento rende uniforme a livello UE il contenuto minimo dei moduli di scambio e conferma la centralità dell’inglese come lingua comune degli elementi fondamentali, salvo specifici accordi multilaterali tra Stati membri. In concreto, ciò incide sulle modalità di predisposizione, trasmissione e gestione delle informazioni fiscali oggetto di cooperazione amministrativa internazionale.

Disposizioni principali

Inserimento dell'articolo 2 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2378

Definisce i termini "componente" e "campo" del formulario e stabilisce che il formulario da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ai sensi dell'articolo 8 bis della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VII. Precisa inoltre che gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE coincidono con i componenti indicati all'articolo 8 bis, paragrafo 6, lettere b), h) e i), e che tali elementi sono trasmessi anche in inglese.

Inserimento dell'articolo 2 ter sul regime linguistico per la rendicontazione paese per paese

Stabilisce che, per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulla rendicontazione paese per paese ai sensi dell'articolo 8 bis bis della direttiva 2011/16/UE, gli elementi fondamentali di cui all'articolo 20, paragrafo 6, sono le informazioni o la spiegazione contenute nell'allegato III, sezione III, tabella 3, e che tali elementi sono trasmessi anche in inglese, salvo accordo su un'altra lingua ufficiale dell'Unione tra lo Stato membro di invio e tutti gli Stati membri destinatari.

Aggiunta dell'allegato VII

Introduce il formulario tipo previsto dall'articolo 2 bis. L'allegato VII elenca, oltre alle componenti già previste dall'articolo 8 bis, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE, ulteriori campi del formulario, tra cui il riferimento del ruling.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dal 1° gennaio 2017, mentre l'articolo 1, paragrafo 2, relativo al regime linguistico per la rendicontazione paese per paese, si applica dal 5 giugno 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione amministrativafiscalitàscambio di informazioniprezzi di trasferimentoimposizione societaria

Testo integrale

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