Regolamento (UE) 2016/1976
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, in via uniforme e direttamente applicabile, i parametri tecnici che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono usare per la valutazione prudenziale secondo Solvibilità II nel periodo 30 settembre-30 dicembre 2016. In particolare, definisce le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità per i mercati nazionali interessati. La disciplina è adottata con urgenza per assicurare disponibilità immediata delle informazioni tecniche e uniformità di calcolo tra le imprese.
Regolamento di esecuzione che fissa le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese assicurative e riassicurative per specifiche date di riferimento tra il 30 settembre e il 30 dicembre 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2016 al 30 dicembre 2016. Le informazioni tecniche riguardano, per ciascuna valuta interessata, la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. Il regolamento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; non prevede esclusioni soggettive ulteriori, ma opera in modo uniforme per le segnalazioni ricadenti nel periodo indicato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione
Il regolamento attua Solvibilità II fissando, per un periodo determinato, i dati tecnici necessari al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base. La finalità è garantire omogeneità prudenziale e certezza giuridica nel computo effettuato dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, utilizzando parametri di mercato aggiornati alla fine di settembre 2016.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama l’articolo 77 sexies della direttiva 2009/138/CE e chiarisce che le informazioni tecniche devono consentire un calcolo uniforme della migliore stima, dell’aggiustamento di congruità e dell’aggiustamento per la volatilità. Nei considerando si sottolinea che i dati sono basati sui mercati alla fine dell’ultimo mese precedente la prima data di riferimento applicabile e che, per ragioni prudenziali, tutte le imprese devono utilizzare le medesime informazioni tecniche indipendentemente dalla data di segnalazione alle autorità competenti. Viene inoltre giustificata l’adozione urgente del regolamento.
Ambito soggettivo e temporale
Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE. L’obbligo riguarda le segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre 2016 al 30 dicembre 2016. Il testo precisa che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 settembre 2016.
Contenuto dell’articolo 1
L’articolo 1 è la disposizione centrale. Al paragrafo 1 impone l’uso delle informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel periodo indicato. Al paragrafo 2 specifica che, per ciascuna valuta interessata, tali informazioni comprendono:
- le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per il calcolo della migliore stima, riportate nell’allegato I;
- gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità, riportati nell’allegato II;
- gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale, riportati nell’allegato III.
Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio
L’allegato I contiene le curve dei tassi privi di rischio per numerose valute, articolate per durata residua fino a 150 anni. Le tabelle sono destinate al calcolo della migliore stima in assenza di aggiustamento di congruità o di volatilità. Sono riportati valori per euro e altre valute europee ed extra-UE, tra cui corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, sterlina, leu romeno, zloty, corona islandese, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen.
Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità
L’allegato II stabilisce gli spread fondamentali, espressi in punti base e privi degli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE. La disciplina riguarda:
- le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili a tutte le valute, con regola di mantenimento dello spread del decimo anno per le durate da 11 a 30 anni;
- le esposizioni verso enti finanziari, distinte per valuta e per classe di merito di credito da 0 a 6, con tabelle specifiche per EUR, corona ceca, corona danese, fiorino ungherese, corona svedese, kuna, lev, lira sterlina, leu romeno, zloty, corona norvegese, franco svizzero, dollaro australiano, baht, dollaro canadese, peso cileno, peso colombiano, dollaro di Hong Kong, rupia indiana, peso messicano, nuovo dollaro di Taiwan, dollaro neozelandese, rand, real, renminbi-yuan, ringgit, rublo russo, dollaro di Singapore, won sudcoreano, lira turca, dollaro USA e yen;
- le altre esposizioni, anch’esse suddivise per valuta e classe di merito di credito, con tabelle dedicate per le medesime valute.
Allegato III: aggiustamento per la volatilità
L’allegato III riporta gli aggiustamenti per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio, in punti base, per i mercati assicurativi nazionali interessati. Tra i valori indicati figurano, tra gli altri, 10 punti base per molti mercati dell’area euro, 56 per la Danimarca, 20 per l’Ungheria, 28 per il Regno Unito, 15 per la Polonia, 26 per la Norvegia, 59 per gli Stati Uniti, 4 per il franco svizzero e 2 per il Giappone; per la Romania l’aggiustamento è indicato a –2 punti base.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i commercialisti che assistono imprese vigilate, il regolamento impone un uso puntuale delle curve e degli spread contenuti negli allegati per la redazione delle segnalazioni prudenziali del periodo interessato. La corretta applicazione è essenziale perché i parametri non sono lasciati alla scelta dell’impresa ma sono determinati ex ante dalla Commissione e valgono in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Periodo di applicazione delle informazioni tecniche
Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono usare le informazioni tecniche indicate nel regolamento per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 30 settembre al 30 dicembre 2016 (art. 1, par. 1).
Contenuto delle informazioni tecniche
Per ciascuna valuta interessata, il regolamento rinvia agli allegati per: la pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la migliore stima (allegato I), gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità (allegato II) e gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale (allegato III) (art. 1, par. 2).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 30 settembre 2016 (art. 2).
Base giuridica e urgenza
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE; il testo motiva l’adozione urgente con la necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche e di garantire l’uso uniforme delle stesse da parte delle imprese.
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