Regolamento (UE) 2016/2029
Regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione, del 10 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli allegati del regime CITES dell'UE contenuto nel regolamento (CE) n. 338/97, recependo modifiche alle appendici della Convenzione e adeguando gli elenchi di specie soggette a controllo. Introduce inoltre alcune correzioni tassonomiche e rimuove talune specie dall'allegato B per evitare sovrapposizioni con il più rigoroso regime sulle specie esotiche invasive. L'effetto principale è la sostituzione integrale dell'allegato del regolamento di base, con nuove annotazioni, esclusioni e precisazioni applicabili al commercio di esemplari, parti e derivati di fauna e flora protette.
Modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 aggiornando gli elenchi CITES di specie animali e vegetali soggette a restrizioni o controlli sul commercio nell'Unione.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda il commercio, l'importazione, l'esportazione, la riesportazione e, nei casi previsti dal regolamento (CE) n. 338/97, anche il commercio nell'Unione di esemplari di specie selvatiche di fauna e flora elencate negli allegati A, B, C e D, inclusi esemplari vivi, morti, parti e prodotti derivati secondo le annotazioni. Sono rilevanti alcune esclusioni specifiche per popolazioni, sottospecie, ibridi, cultivar, forme addomesticate, prodotti finiti o materiali espressamente sottratti alle disposizioni dell'allegato. Il regolamento sostituisce integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 e si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.
Aggiornamento degli allegati CITES del regolamento (CE) n. 338/97
Il regolamento (UE) 2016/2029 della Commissione interviene sul sistema UE di protezione delle specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del commercio, aggiornando integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97. L'intervento è motivato in particolare dall'esigenza di allineare gli elenchi UE alle recenti modifiche delle appendici della Convenzione CITES, di evitare sovrapposizioni con il regime sulle specie esotiche invasive e di correggere un errore tassonomico.
Modifiche principali all'impianto regolatorio
La modifica è strutturale: l'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 viene sostituito nel suo complesso. In tal modo sono aggiornati gli elenchi delle specie inserite negli allegati A, B, C e D, con conseguenze dirette sui regimi autorizzativi, sui controlli doganali e sulle condizioni di commercio degli esemplari, delle parti e dei prodotti derivati.
Recepimento delle novità CITES
Il regolamento prende atto dell'inserimento nell'appendice III della Convenzione di alcune specie di Dalbergia e Cedrela, nonché di Pterocarpus erinaceus, e dell'eliminazione di Cairina moschata. Per effetto di tali cambiamenti viene aggiornato l'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97, che riflette le specie protette in base alla collaborazione dello Stato di provenienza.
Coordinamento con il regime sulle specie esotiche invasive
Per evitare che alcune specie risultino assoggettate contemporaneamente a due regimi di importazione, il regolamento espunge dall'allegato B Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans e Lithobates catesbeianus, in quanto già ricomprese nel più severo elenco unionale adottato ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014.
Criteri interpretativi degli allegati
L'allegato contiene note generali di interpretazione molto rilevanti per l'operatore. Le specie possono essere indicate per nome specifico o per taxa superiori; le abbreviazioni "spp.", "ssp.", "var." e "fa" hanno un significato tecnico preciso; i simboli (I), (II) e (III) rinviano alle appendici CITES. Vengono inoltre definiti il concetto di "estratto", di "prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio", di "polvere" e di "trucioli di legno".
Regole su ibridi, cultivar e parti/derivati
Le note dell'allegato disciplinano in dettaglio il trattamento di ibridi e cultivar, prevedendo in alcuni casi esclusioni dall'applicazione del regolamento per materiale propagato artificialmente, colture in vitro, semi, polline, fiori recisi e determinati prodotti finiti. Per numerosi taxa vegetali la disciplina si estende a parti e prodotti derivati, salvo annotazioni espressamente limitative (ad esempio tramite il simbolo # seguito da un numero). Sono previste anche definizioni speciali per coralli, legno di agar, palissandri, cactacee, orchidee e altre famiglie botaniche.
Regime speciale per fauna e flora dell'allegato D
Per le specie della fauna incluse nell'allegato D, il regolamento si applica, di regola, solo agli esemplari vivi interi o sostanzialmente interi e ai morti, salvo annotazioni che estendono il campo ad alcune parti o prodotti. Per la flora dell'allegato D, l'applicazione riguarda solo gli esemplari vivi, salvo anche qui annotazioni che includono ulteriori parti e prodotti derivati.
Effetti applicativi e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essendo un regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori economici ciò comporta l'immediata necessità di verificare l'inquadramento delle specie trattate, le annotazioni applicabili e le eventuali esclusioni o condizioni speciali previste dagli allegati aggiornati.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di specie protette
L'allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito integralmente con quello allegato al regolamento. L'aggiornamento riflette le modifiche intervenute nelle appendici della Convenzione CITES e adegua gli elenchi di specie animali e vegetali sottoposte a restrizioni o controlli.
Recepimento delle modifiche alla Convenzione CITES
Vengono recepite le recenti inclusioni nell'appendice III di Dalbergia calycina, Dalbergia cubilquitzensis, Dalbergia glomerata, Dalbergia tucurensis, Cedrela fissilis, Cedrela lilloi e Pterocarpus erinaceus, nonché l'eliminazione di Cairina moschata. Ciò comporta la modifica dell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97.
Esclusione di specie confliggenti con il regime sulle specie invasive
Per evitare regimi paralleli di importazione, sono eliminate dall'allegato B le specie Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis, Sciurus niger, Oxyura jamaicensis, Trachemys scripta elegans e Lithobates catesbeianus, in quanto soggette al regime più rigoroso del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141.
Correzione nomenclaturale
È rettificato un errore di nomenclatura relativo a Lamprotornis regius nell'elenco dell'allegato D.
Note interpretative e annotazioni degli allegati
L'allegato sostituito contiene note dettagliate su criteri di inclusione, uso di abbreviazioni (spp., ssp., var., fa), significato dei simboli (I), (II), (III), regole su ibridi, cultivar, parti e prodotti derivati, e definizioni di estratto, prodotti finiti imballati e pronti per la vendita al dettaglio, polvere e trucioli di legno.
Regole speciali per flora, fauna e prodotti derivati
Le annotazioni stabiliscono esclusioni e limitazioni specifiche per numerose specie e gruppi tassonomici, comprese deroghe per semi, polline, colture in vitro, fiori recisi, frutti, prodotti finiti, ibridi propagati artificialmente, rifiuti di origine animale e materiali corallini, nonché condizioni particolari per talune popolazioni e quote annue di esportazione pari a zero o limitate.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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