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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1955

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32016R1955

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 del Consiglio modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 inserendo sei ulteriori persone nell'elenco dei destinatari di misure restrittive. La misura è adottata in risposta al coinvolgimento di tali soggetti nell'organizzazione e nel sostegno dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli alla Federazione russa, in particolare in relazione alle elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiunge sei persone all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 269/2014 per il loro coinvolgimento nell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche o giuridiche, entità e organismi già o che vengano inclusi nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, con effetto nell'intero territorio dell'Unione europea. In concreto, il regolamento incide sui soggetti nominativamente elencati nell'allegato del regolamento di esecuzione, aggiungendoli all'elenco sanzionatorio esistente. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive relative all'Ucraina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 interviene sul regime sanzionatorio istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. La misura è adottata in un contesto di ulteriore risposta dell'Unione agli sviluppi connessi all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli da parte della Federazione russa, in particolare dopo l'organizzazione delle elezioni della Duma di Stato in tali territori.

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. I considerando chiariscono che, a seguito dell'organizzazione da parte della Federazione russa di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli, è opportuno aggiungere sei persone all'elenco delle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive contenuto nell'allegato I del regolamento originario.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 prevede l'inserimento, nell'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, delle persone nominate nell'allegato del regolamento di esecuzione. Si tratta quindi di un atto meramente modificativo e aggiornativo dell'elenco sanzionatorio, senza introdurre un nuovo regime autonomo.

Soggetti aggiunti all'elenco sanzionatorio

L'allegato identifica sei persone fisiche, tutte connesse, secondo le motivazioni riportate, al processo di annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli o al suo consolidamento politico-istituzionale:

  • Ruslan Ismailovich Balbek;
  • Konstantin Mikhailovich Bakharev;
  • Dmitry Anatolievich Belik;
  • Andrei Dmitrievich Kozenko;
  • Svetlana Borisovna Savchenko;
  • Pavel Valentinovich Shperov.

Per ciascun nominativo sono riportati dati identificativi essenziali, incarichi ricoperti nella Duma di Stato o nelle istituzioni della cosiddetta "Repubblica di Crimea", nonché i motivi dell'inclusione. Le motivazioni valorizzano, in particolare, il sostegno pubblico all'annessione, la partecipazione alle istituzioni create dopo l'annessione, il coinvolgimento negli eventi del 2014 e, per alcuni soggetti, l'organizzazione o il sostegno del referendum o delle elezioni nella Crimea illegalmente annessa. La data di inserimento nell'elenco è indicata per tutti al 9 novembre 2016.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che l'atto sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente immediata operatività delle modifiche all'elenco sanzionatorio a livello unionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

L'articolo 1 dispone che le persone elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione siano aggiunte all'elenco contenuto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che raccoglie le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a misure restrittive.

Base giuridica e finalità della modifica

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. I considerando precisano che l'inserimento deriva dall'organizzazione, da parte della Federazione russa, di elezioni della Duma di Stato nella Crimea annessa illegalmente e a Sebastopoli.

Soggetti inseriti nell'elenco

L'allegato include sei persone: Ruslan Ismailovich Balbek, Konstantin Mikhailovich Bakharev, Dmitry Anatolievich Belik, Andrei Dmitrievich Kozenko, Svetlana Borisovna Savchenko e Pavel Valentinovich Shperov. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, cariche o funzioni, motivi dell'inserimento e data di iscrizione, fissata al 9 novembre 2016.

Motivazioni dell'inserimento

Le persone elencate risultano collegate, secondo il regolamento, al sostegno politico e operativo dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, all'integrazione della penisola nella Federazione russa, alla partecipazione alle istituzioni create o operate sotto il controllo delle autorità di fatto e, in alcuni casi, all'organizzazione o al sostegno del referendum o delle elezioni nella Crimea annessa.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionaliintegrità territoriale dell'ucraina

Testo integrale

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