Regolamento (UE) 2016/1960
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1960 della Commissione, dell'8 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati nell'allegato per specifici codici NC e per determinate origini paese terzo. L'atto dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'UE.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, per le specifiche voci NC e per le origini paesi terzi ivi elencate. Rileva ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli; non introduce obblighi generali per tutti i prodotti agricoli, ma solo per i prodotti e i periodi/valori giornalieri considerati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1960 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi. L'intervento si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Finalità e contesto normativo
Il considerando 1 ricorda che il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la fissazione, da parte della Commissione, dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Il considerando 2 evidenzia che il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questa ragione il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Ambito di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli indicati nell'allegato, identificati mediante codici NC specifici, e le rispettive origini da paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e si applicano ai fini del prezzo di entrata nel quadro della disciplina UE di settore. Il codice "ZZ" indica le "altre origini" secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.
Contenuto dispositivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato, nel quale sono fissati i valori forfettari per ciascun prodotto/origine. Tra i prodotti elencati figurano, ad esempio, diverse voci riconducibili a pomodori, cipolle, agrumi, uve da tavola, mele e pere, con valori differenziati in funzione del paese di origine (ad esempio MA, TR, JM, PE, AR, BR, CL, UY, ZA, IN, US, AU, NZ, CN) e della categoria residuale "ZZ".
Entrata in vigore e natura vincolante
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Allegato: valori fissati
L'allegato contiene i valori numerici da applicare per i codici NC elencati, tra cui, a titolo esemplificativo:
- 0702 00 00: 99,0 EUR/100 kg per MA e ZZ;
- 0707 00 05: 144,2 EUR/100 kg per TR e ZZ;
- 0806 10 10: valori compresi tra 141,2 e 381,5 EUR/100 kg a seconda dell'origine;
- 0808 10 80 e 0808 30 90: valori differenziati per varie origini, inclusa la categoria ZZ. I riferimenti alle origini sono interpretati secondo la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012, come richiamato nella nota dell'allegato.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del valore forfettario
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione servono per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Fissazione dei valori per i prodotti elencati nell'allegato
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori per specifiche voci NC e per singoli codici paese/origine, inclusa la categoria "ZZ" per "altre origini".
Decorrenza ed efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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