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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1965

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1965 della Commissione, del 9 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da applicare a specifiche categorie di ortofrutticoli, secondo il meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa UE di settore. L'atto ha natura esecutiva e si limita a fissare, per ciascun codice NC e per determinate origini, gli importi in EUR/100 kg riportati nell'allegato. L'efficacia è immediata dalla pubblicazione ed è uniforme in tutta l'Unione.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, per i codici NC e le origini di paesi terzi elencati, ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono utilizzati quotidianamente in base ai dati giornalieri variabili; il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1965 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nella disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione quotidiana sulla base di dati giornalieri variabili.

Base normativa e contesto

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si chiarisce che quest'ultimo, in applicazione degli esiti dell'Uruguay Round, disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il regolamento qui esaminato costituisce dunque un atto di mero aggiornamento tecnico dei valori applicabili.

Ambito applicativo

L'atto riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli classificati con determinati codici NC. I valori fissati si applicano in funzione del codice del prodotto e dell'origine dichiarata, inclusi alcuni paesi terzi specificamente indicati nell'allegato e il codice 'ZZ' per le 'altre origini'. I valori sono espressi in EUR/100 kg.

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari per ciascuna combinazione prodotto/origine. Tra le voci indicate figurano:

  • 0702 00 00: MA e ZZ a 97,4 EUR/100 kg;
  • 0707 00 05: TR e ZZ a 141,2 EUR/100 kg;
  • 0709 93 10: MA a 55,7; TR a 139,3; ZZ a 97,5;
  • 0805 20 10: MA e ZZ a 88,4;
  • 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90: valori differenziati per JM, PE, TR e ZZ;
  • 0805 50 10: valori differenziati per AR, BR, CL, TR, UY, ZA e ZZ;
  • 0806 10 10: valori differenziati per BR, IN, PE, TR, US e ZZ;
  • 0808 10 80: valori differenziati per AR, AU, CL, NZ, ZA e ZZ;
  • 0808 30 90: valori differenziati per CN, TR e ZZ. Il codice 'ZZ' è precisato come corrispondente ad 'altre origini', secondo la nomenclatura dei paesi richiamata in nota.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in coerenza con il carattere giornaliero dell'aggiornamento dei valori. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Base giuridica e funzione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Esso attua la disciplina del prezzo di entrata per taluni prodotti ortofrutticoli attraverso la fissazione dei valori forfettari all'importazione.

Criterio di fissazione dei valori

I considerando precisano che, in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 stabilisce i criteri per la determinazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. I valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori forfettari per i prodotti elencati

L'articolo 1 rinvia all'allegato, che fissa i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, pomodori (0702 00 00), cetrioli/cetriolini (0707 00 05), carciofi (0709 93 10), agrumi specificati (0805 20 e 0805 50), uve da tavola (0806 10 10), mele (0808 10 80) e pere (0808 30 90), con valori differenziati per paese di origine e, in taluni casi, per il codice 'ZZ' corrispondente ad 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofruttadazi doganali

Testo integrale

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