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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1964

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione, del 9 novembre 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di dolomite-magnesite per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso e di un preparato di montmorillonite-illite per tutte le specie animali come additivi per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32016R1964

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, l’uso di un preparato di dolomite-magnesite e di un preparato di montmorillonite-illite come additivi per mangimi. L’atto recepisce le valutazioni scientifiche dell’EFSA, che ha concluso per l’assenza di effetti negativi per salute animale, salute umana e ambiente e per l’efficacia dei preparati nelle rispettive funzioni tecnologiche. Le autorizzazioni sono concesse con condizioni dettagliate negli allegati, inclusi tenori massimi, indicazioni in etichetta, cautele d’uso e data di scadenza dell’autorizzazione al 30 novembre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Autorizzazione di due preparati minerali come additivi per mangimi: dolomite-magnesite per specifiche categorie di ruminanti e suini, e montmorillonite-illite per tutte le specie animali, con relative condizioni d’uso.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea e disciplina l’immissione sul mercato e l’uso di due additivi tecnologici per l’alimentazione animale. Il preparato di dolomite-magnesite è autorizzato per vacche da latte, altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso; il preparato di montmorillonite-illite è autorizzato per tutte le specie animali, in due distinte funzioni tecnologiche (legante e antiagglomerante). Si applica direttamente negli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE. Le autorizzazioni sono soggette alle condizioni tecniche, ai livelli massimi, agli obblighi di etichettatura e alle misure di sicurezza per gli utilizzatori indicati negli allegati; per il montmorillonite-illite sono previste anche restrizioni di impiego in combinazione con taluni coccidiostatici e macrolidi.

Autorizzazione di preparati minerali come additivi per mangimi

Il regolamento, adottato dalla Commissione il 9 novembre 2016, autorizza l’impiego di un preparato di dolomite-magnesite e di un preparato di montmorillonite-illite come additivi per mangimi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. L’intervento si fonda sulle valutazioni favorevoli dell’EFSA, che ha ritenuto i preparati sicuri per animali, consumatori e ambiente, oltre che efficaci nelle rispettive funzioni tecnologiche.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne fissa presupposti e procedura. Le domande di autorizzazione sono state presentate a norma dell’articolo 7 di tale regolamento e corredate della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. Le misure sono state adottate secondo il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione

Per il preparato di dolomite-magnesite, l’EFSA ha concluso che non vi sono effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che il preparato è efficace come antiagglomerante. È stata inoltre verificata la relazione sul metodo di analisi fornita dal laboratorio di riferimento.

Per il preparato di montmorillonite-illite, l’EFSA ha espresso la medesima conclusione di assenza di effetti negativi e ha riconosciuto l’efficacia sia come antiagglomerante sia come legante. Anche in questo caso è stata verificata la relazione sul metodo di analisi presentata dal laboratorio di riferimento. Il considerando relativo al dolomite-magnesite segnala inoltre che, data la somiglianza fisiologica, l’uso autorizzato per vacche da latte viene esteso ad altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia.

Ambito di applicazione e categorie animali

L’articolo 1 autorizza il preparato di dolomite-magnesite come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli antiagglomeranti. L’allegato I limita l’impiego a:

  • vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia;
  • suinetti svezzati;
  • suini da ingrasso.

Per i suinetti svezzati è espressamente previsto che l’uso riguardi animali fino a 35 kg di peso.

L’articolo 2 autorizza il preparato di montmorillonite-illite come additivo tecnologico appartenente sia al gruppo degli antiagglomeranti sia a quello dei leganti. L’allegato II ne consente l’impiego per tutte le specie animali.

Condizioni tecniche, livelli d’impiego e composizione

Gli allegati definiscono la composizione dei due preparati e i relativi parametri tecnici. Per il dolomite-magnesite, il preparato è descritto come miscela naturale di dolomite e magnesite con ulteriori componenti minerali; è richiesto che sia esente da quarzo e amianto. Per il montmorillonite-illite, il preparato è uno strato misto di minerali argillosi con prevalenza di filosilicati, anch’esso esente da amianto.

Quanto ai livelli di impiego:

  • dolomite-magnesite: tenore minimo 5 000 mg/kg di mangime completo e tenore massimo 20 000 mg/kg;
  • montmorillonite-illite come legante: tenore minimo 10 000 mg/kg e massimo 20 000 mg/kg;
  • montmorillonite-illite come antiagglomerante: tenore massimo 20 000 mg/kg.

Per il montmorillonite-illite è inoltre stabilito che il tenore totale derivante dalle varie fonti nel mangime completo non può superare 20 000 mg/kg.

Etichettatura, istruzioni d’uso e restrizioni specifiche

Il regolamento impone specifici obblighi informativi. Per il dolomite-magnesite, l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele che lo contengono deve riportare la dicitura: "L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)".

Per il montmorillonite-illite, l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare: "L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)". Le istruzioni per l’uso devono inoltre indicare:

  • evitare l’uso simultaneo per via orale con i macrolidi;
  • per il pollame, evitare l’uso simultaneo con la robenidina.

In aggiunta, per il pollame l’uso simultaneo per via orale con coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera 10 000 mg/kg di mangime completo. Nell’allegato II, per la funzione antiagglomerante, è anche espressamente vietato l’uso simultaneo con coccidiostatici diversi dalla robenidina.

Sicurezza per gli utilizzatori

Per entrambi i preparati, il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti sufficientemente con tali misure, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi quelli per la protezione dell’apparato respiratorio.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

Per entrambi i preparati, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 30 novembre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In forza della clausola finale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione del preparato di dolomite-magnesite

L’articolo 1 autorizza il preparato di cui all’allegato I, classificato come additivo tecnologico del gruppo funzionale "antiagglomeranti", alle condizioni ivi stabilite. L’allegato I consente l’uso per vacche da latte e altri ruminanti per la produzione lattiero-casearia, suinetti svezzati e suini da ingrasso, con tenore minimo di 5 000 mg/kg di mangime completo e tenore massimo di 20 000 mg/kg. Per i suinetti svezzati l’uso è limitato ad animali di peso fino a 35 kg.

Autorizzazione del preparato di montmorillonite-illite

L’articolo 2 autorizza il preparato di cui all’allegato II, classificato come additivo tecnologico nei gruppi funzionali "antiagglomeranti" e "leganti", alle condizioni ivi stabilite. L’allegato II prevede l’uso per tutte le specie animali, con tenore minimo di 10 000 mg/kg e tenore massimo di 20 000 mg/kg per la funzione legante, e tenore massimo di 20 000 mg/kg per la funzione antiagglomerante.

Condizioni di etichettatura e istruzioni d’uso

Per il dolomite-magnesite l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare la dicitura: "L'additivo dolomite-magnesite è ricco di ferro (inerte)". Per il montmorillonite-illite l’etichettatura dell’additivo e delle premiscele deve riportare la dicitura: "L'additivo montmorillonite-illite è ricco di ferro (inerte)". Le istruzioni per l’uso del montmorillonite-illite devono inoltre indicare di evitare l’uso simultaneo per via orale con i macrolidi e, per il pollame, con la robenidina.

Restrizioni e controindicazioni per il montmorillonite-illite

Per il pollame, l’uso simultaneo per via orale con coccidiostatici diversi dalla robenidina è controindicato quando il livello di montmorillonite-illite supera 10 000 mg/kg di mangime completo; nell’ipotesi dell’antiagglomerante è inoltre vietato l’uso simultaneo con coccidiostatici diversi dalla robenidina. Inoltre, il tenore totale delle varie fonti di montmorillonite-illite nel mangime completo non deve superare 20 000 mg/kg di mangime completo.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Per entrambi i preparati, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell’apparato respiratorio.

Metodo di analisi e composizione tecnica

Gli allegati descrivono la composizione dei preparati, i principali costituenti minerali, l’assenza di quarzo e amianto, nonché i metodi analitici di controllo: per il dolomite-magnesite diffrazione a raggi X (XRD) in combinazione con spettrofotometria di assorbimento atomico (AAS); per il montmorillonite-illite XRD e spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES).

Durata dell’autorizzazione e decorrenza

Per entrambi i preparati, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 30 novembre 2026. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentarezootecniaetichettatura

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