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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-425/18

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 4 giugno 2019. — Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa (CNS) contro Gruppo Torinese Trasporti Gtt SpA. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d) – Motivi di esclusione – Errore professionale grave – Violazione delle norme in materia di concorrenza. — Causa C-425/18

Giurisprudenza europea62018CO0425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, chiarisce che le violazioni delle norme sulla concorrenza possono rientrare nella nozione di "errore grave" nell’esercizio dell’attività professionale ai sensi della direttiva 2004/18. Ne deriva che una normativa o interpretazione nazionale che le sottragga in via generale a tale causa facoltativa di esclusione è contraria al diritto dell’Unione. Resta però necessario un apprezzamento concreto da parte della stazione appaltante, senza automatismi esclusivi.

Esclusione dagli appalti pubblici per violazioni antitrust: i comportamenti anticoncorrenziali possono integrare un "errore grave" professionale e non possono essere esclusi in via generale e automatica dalla valutazione della stazione appaltante.

La questione giuridica

Se l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18, letto in combinato con gli articoli 53, paragrafo 3, e 54, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, osti a una normativa nazionale interpretata nel senso di escludere dai comportamenti che costituiscono "errore grave" professionale le violazioni delle norme in materia di concorrenza già accertate e sanzionate dall’autorità antitrust nazionale con decisione confermata in giudizio, impedendo così alle amministrazioni aggiudicatrici di valutarle autonomamente ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18 osta a una disciplina nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza interna, che esclude in radice le violazioni antitrust dall’ambito dell’"errore grave" professionale e impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di apprezzare autonomamente tali violazioni ai fini dell’eventuale esclusione dell’operatore. Una decisione dell’autorità garante della concorrenza che accerti una violazione delle norme antitrust può costituire un indice idoneo, ma l’esclusione non può essere automatica: occorre una valutazione concreta e proporzionata del comportamento dell’operatore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Direttiva 2004/17/CE
  • Articolo 53, paragrafo 3, direttiva 2004/17/CE
  • Articolo 54, paragrafo 4, direttiva 2004/17/CE
  • Direttiva 2004/18/CE
  • Articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), direttiva 2004/18/CE
  • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 38, comma 1, lettera f)
  • Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 230, comma 1

Esclusione per violazioni antitrust negli appalti pubblici

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in una controversia relativa alla decadenza dall’aggiudicazione di alcuni lotti di un appalto di servizi indetto da GTT SpA. La Corte decide con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura.

Fatti e procedimento principale

GTT aveva bandito, ai sensi della direttiva 2004/17, una procedura ristretta per servizi di pulizia, movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori. Dopo l’aggiudicazione di tre lotti a CNS, GTT ne ha disposto la decadenza richiamando una decisione dell’AGCM che aveva sanzionato CNS con un’ammenda molto elevata per la partecipazione a un’intesa restrittiva della concorrenza finalizzata a condizionare l’esito di un’altra gara.

Il giudice del rinvio osserva che, secondo alcune decisioni del Consiglio di Stato, i comportamenti anticoncorrenziali non potrebbero essere qualificati come "errori professionali gravi" ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del codice dei contratti pubblici, con conseguente impossibilità per la stazione appaltante di valutare tali condotte ai fini dell’esclusione.

Questione pregiudiziale

Il giudice nazionale chiede in sostanza se l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18, in combinato con le disposizioni della direttiva 2004/17 sui criteri di qualificazione e selezione, osti a una norma nazionale interpretata nel senso di:

  • escludere le violazioni antitrust dalla nozione di "errore grave" nell’esercizio dell’attività professionale;
  • impedire alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare autonomamente tali violazioni per decidere sull’eventuale esclusione dell’operatore.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • l’articolo 53, paragrafo 3, e l’articolo 54, paragrafo 4, della direttiva 2004/17, che consentono di includere, nelle procedure dei settori speciali, i criteri di esclusione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18;
  • l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18, che consente l’esclusione dell’operatore che abbia commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
  • l’articolo 38, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 163/2006, che recepiva tale ipotesi nel diritto italiano.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che le cause di esclusione facoltative della direttiva 2004/18 non impongono un’applicazione uniforme negli Stati membri, i quali godono di un margine di discrezionalità. Tuttavia, per la causa di esclusione di cui alla lettera d), il testo non rinvia integralmente al diritto nazionale: gli Stati membri possono precisarne le condizioni, ma nel rispetto del diritto dell’Unione.

Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di "errore nell’esercizio della propria attività professionale" va interpretata in modo ampio e comprende qualsiasi comportamento scorretto idoneo a incidere sulla credibilità, integrità o affidabilità dell’operatore economico. Essa non si limita agli inadempimenti nell’esecuzione di un contratto pubblico già in corso.

La Corte aggiunge che un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, specie se sanzionata con un’ammenda, può costituire una causa di esclusione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d). La decisione dell’autorità antitrust non produce però un’esclusione automatica: in ossequio al principio di proporzionalità, la stazione appaltante deve effettuare una valutazione specifica e concreta del comportamento dell’operatore.

Ne consegue che una disciplina nazionale interpretata nel senso di sottrarre in blocco le violazioni antitrust alla nozione di "errore grave" e di vietare ogni valutazione autonoma dell’amministrazione aggiudicatrice è incompatibile con la direttiva.

Decisione e portata pratica

La Corte risponde che l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettera d), della direttiva 2004/18 osta a una normativa nazionale, come interpretata nel procedimento principale, che:

  • esclude dall’ambito dell’"errore grave" i comportamenti consistenti in violazioni delle norme sulla concorrenza accertate e sanzionate dall’autorità nazionale antitrust con decisione confermata in giudizio;
  • impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici di valutare tali violazioni ai fini dell’eventuale esclusione dalla gara.

Principio affermato

Le violazioni antitrust possono integrare un "errore grave" professionale ai fini dell’esclusione facoltativa da appalti pubblici; tuttavia l’amministrazione deve poterle apprezzare caso per caso, senza automatismi e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Implicazioni operative

Per gli operatori economici e le stazioni appaltanti, la pronuncia conferma che una sanzione antitrust può incidere sulla partecipazione a gare pubbliche anche quando non vi sia una condanna penale o una sentenza passata in giudicato sulla responsabilità dell’impresa. Al contempo, l’esclusione non può derivare da un meccanismo automatico o da una preclusione normativa assoluta: serve una valutazione concreta della gravità e dell’affidabilità dell’operatore.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicisettori specialicause di esclusionediritto della concorrenzaerrore professionale grave

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