Corte di giustizia, Sentenza C-142/18
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 giugno 2019. — Skype Communications Sàrl contro Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT). — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles. — Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 2, lettera c) – Nozione di “servizio di comunicazione elettronica” – Trasmissione di segnali – Servizio di comunicazione di telefonia su protocollo Internet (VoIP) verso numeri di telefono fissi o mobili – Servizio SkypeOut. — Causa C-142/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha stabilito che SkypeOut, funzionalità VoIP del software Skype, può essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica ai sensi della direttiva quadro. Ai fini della qualificazione conta che il prestatore riceva un corrispettivo e sia responsabile, verso gli utenti, della trasmissione dei segnali tramite accordi con operatori che terminano le chiamate sulla PSTN. Le circostanze dedotte da Skype, relative all'uso di Internet, alla struttura del software, alle clausole contrattuali e alla possibile qualifica di servizio della società dell'informazione, non escludono l'applicazione del regime UE delle comunicazioni elettroniche.
Qualificazione come "servizio di comunicazione elettronica" di una funzionalità VoIP (SkypeOut) che consente chiamate verso numeri fissi o mobili della PSTN tramite Internet.
La questione giuridica
Se una funzionalità software VoIP che consente di chiamare numeri fissi o mobili della rete telefonica pubblica commutata, dietro corrispettivo e tramite accordi con operatori di telecomunicazioni per la terminazione delle chiamate, debba essere qualificata come "servizio di comunicazione elettronica" ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro; e se tale qualificazione resti ferma anche quando: il servizio di accesso a Internet è già di per sé un servizio di comunicazione elettronica; la funzionalità è solo una delle caratteristiche del software; il fornitore esclude contrattualmente la responsabilità per la trasmissione dei segnali; il servizio sia anche un "servizio della società dell'informazione".
Principio di diritto
La fornitura, da parte dell'editore di un software, di una funzionalità VoIP che consente di effettuare chiamate verso numeri fissi o mobili della PSTN di uno Stato membro è un "servizio di comunicazione elettronica" ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE quando il servizio è remunerato e richiede la conclusione di accordi con operatori di telecomunicazioni autorizzati per la trasmissione e terminazione delle chiamate. La qualificazione non è esclusa dal fatto che l'utente acceda al servizio tramite un accesso Internet già qualificabile come servizio di comunicazione elettronica, che la funzionalità sia solo una componente del software, che il prestatore escluda in contratto la responsabilità sulla trasmissione dei segnali, o che il servizio rientri anche nella nozione di servizio della società dell'informazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2002/21/CE
- Direttiva 2009/140/CE
- Articolo 2, lettera c), direttiva 2002/21/CE
- Articolo 8, direttiva 2002/21/CE
- Direttiva 98/34/CE
Qualificazione di SkypeOut come servizio di comunicazione elettronica
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour d'appel de Bruxelles in una controversia tra Skype Communications Sàrl e l'IBPT sull'ammenda irrogata per mancata notifica di un servizio di comunicazione elettronica. La questione centrale è se la funzionalità SkypeOut, che consente chiamate VoIP verso numeri fissi o mobili della PSTN, rientri nella nozione di servizio di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE.
Fatti e procedimento principale
Skype Communications è l'editrice del software Skype, che offre comunicazioni audio e video tra terminali connessi a Internet e varie funzionalità aggiuntive. SkypeOut consente agli utenti di effettuare chiamate verso la rete telefonica pubblica commutata utilizzando il protocollo Internet (VoIP), dietro pagamento tramite prepagato o abbonamento. Per realizzare il servizio, Skype conclude accordi con fornitori di servizi di telecomunicazione autorizzati alla trasmissione e terminazione delle chiamate verso la PSTN e corrisponde le relative tariffe di terminazione.
L'IBPT ha ritenuto che Skype fosse tenuta alla notifica prevista dall'articolo 9, paragrafo 1, della legge belga del 13 giugno 2005 sulle comunicazioni elettroniche e, dopo vari scambi, ha adottato una decisione definitiva con cui ha accertato l'infrazione e irrogato un'ammenda amministrativa. Skype ha impugnato il provvedimento dinanzi al giudice del rinvio, contestando di fornire un servizio di comunicazione elettronica poiché non trasmette essa stessa i segnali.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- un servizio VoIP tramite software che consente chiamate verso numeri della PSTN debba essere qualificato come servizio di comunicazione elettronica quando è remunerato e presuppone accordi con operatori autorizzati per la trasmissione/terminazione delle chiamate;
- tale qualificazione muti se la funzionalità è soltanto una delle caratteristiche del software;
- la qualificazione sia esclusa da una clausola contrattuale che esonera il prestatore dalla responsabilità per la trasmissione dei segnali;
- rilevi il fatto che il servizio sia anche un servizio della società dell'informazione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE, che definisce il "servizio di comunicazione elettronica" come un servizio fornito normalmente a pagamento e consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;
- il considerando 10 della direttiva quadro, che precisa il rapporto tra servizi della società dell'informazione e servizi di comunicazione elettronica;
- l'articolo 8 della direttiva quadro, relativo agli obiettivi generali e ai principi di regolamentazione;
- la direttiva 98/34/CE, richiamata per la nozione di "servizio della società dell'informazione";
- la legge belga del 13 giugno 2005, in particolare gli articoli 2, punto 5, e 9, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che la nozione di servizio di comunicazione elettronica è definita in positivo e in negativo: vi rientrano i servizi che consistono esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali, mentre ne restano esclusi i servizi di contenuto, i servizi che esercitano controllo editoriale e i servizi della società dell'informazione che non consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali.
Riprendendo la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che ciò che rileva è la trasmissione del segnale e la responsabilità del prestatore verso gli utenti finali, non il fatto che l'infrastruttura appartenga o meno al prestatore. Nel caso di SkypeOut, la Corte rileva che il servizio consente, dietro corrispettivo, di effettuare chiamate da un terminale verso numeri della PSTN e che tale risultato dipende da accordi con operatori autorizzati a trasmettere e terminare le chiamate. Ne conclude che la funzionalità SkypeOut consiste prevalentemente nella trasmissione di segnali vocali sulle reti di comunicazione elettronica e che Skype Communications deve essere considerata responsabile, nei confronti dei propri utenti, della trasmissione sulla PSTN.
La Corte esclude poi che possano incidere sulla qualificazione:
- il fatto che l'utente si colleghi tramite un accesso Internet che è già, di per sé, un servizio di comunicazione elettronica, poiché ciò non impedisce che il servizio VoIP sia anch'esso autonomamente qualificabile come tale;
- il fatto che SkypeOut sia solo una funzionalità del software, distinta da altre funzionalità non rilevanti ai fini della causa, perché la funzionalità in questione è autonoma e distinta quanto a oggetto e funzionamento;
- la clausola contrattuale con cui il prestatore esclude la propria responsabilità per la trasmissione dei segnali, poiché un simile escamotage contrattuale svuoterebbe di contenuto il quadro regolatorio europeo;
- la circostanza che il servizio rientri anche nella nozione di servizio della società dell'informazione, poiché tale qualifica non esclude l'applicazione della disciplina sulle comunicazioni elettroniche quando il servizio consiste interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro deve essere interpretato nel senso che la fornitura, da parte dell'editore di un software, di una funzionalità VoIP che consente di chiamare numeri fissi o mobili di un piano nazionale di numerazione tramite la PSTN costituisce un servizio di comunicazione elettronica quando il servizio è remunerato e implica la conclusione di accordi con operatori autorizzati alla trasmissione e terminazione delle chiamate verso la PSTN.
Principio affermato
Ai fini della direttiva quadro, un servizio VoIP come SkypeOut non è escluso dalla nozione di servizio di comunicazione elettronica per il solo fatto che utilizzi Internet, che sia una funzionalità accessoria del software, che il prestatore si esoneri contrattualmente da responsabilità sulla trasmissione, o che il servizio possa anche essere qualificato come servizio della società dell'informazione. Ciò che conta è che il prestatore, contro corrispettivo, organizzi e renda possibile la trasmissione dei segnali verso la rete telefonica pubblica mediante accordi con operatori di telecomunicazioni, assumendone la responsabilità verso gli utenti finali.
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