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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-38/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 giugno 2019. — GT contro HS. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budai Központi Kerületi Bíróság. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Contratto di prestito espresso in valuta estera – Comunicazione al consumatore del tasso di cambio applicabile alla somma messa a disposizione in valuta nazionale dopo la conclusione del contratto. — Causa C-38/17

Giurisprudenza europea62017CJ0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esamina un contratto di prestito in valuta estera in cui il tasso di cambio applicato alla somma erogata in valuta nazionale era contenuto in un documento separato inviato dopo la conclusione del contratto. La Corte afferma che la direttiva 93/13 richiede trasparenza sostanziale della clausola e, solo in presenza di una clausola non chiara, abusiva e non essenziale alla sopravvivenza del contratto, può porsi il tema della nullità. Spetta al giudice nazionale verificare, in concreto, se il consumatore fosse messo in grado di comprendere il meccanismo e le conseguenze economiche del contratto.

Clausola di un contratto di prestito in valuta estera che rinvia a un tasso di cambio fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto: condizioni di trasparenza, abusività e nullità ai sensi della direttiva 93/13.

La questione giuridica

Se gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ostino a una normativa nazionale, come interpretata dalla Corte suprema ungherese, che considera valido un contratto di prestito in valuta estera pur quando il contratto non indichi il tasso di cambio applicabile alla somma erogata in valuta nazionale, ma rinvii a un tasso fissato unilateralmente dal creditore in un documento separato successivo alla conclusione del contratto, e se ciò sia compatibile con l’esigenza di trasparenza, con la valutazione dell’abusività e con le conseguenze della nullità.

Principio di diritto

La direttiva 93/13 non osta a una normativa nazionale che mantenga valido un contratto di prestito in valuta estera nel quale il tasso di cambio per determinare l’importo effettivo del prestito sia fissato dal creditore in un documento separato successivo alla firma, purché la clausola sia redatta in modo chiaro e comprensibile, cioè consenta al consumatore medio di comprendere il meccanismo di calcolo e le conseguenze economiche, oppure, se tale requisito non è rispettato, purché la clausola non sia abusiva o il contratto possa sopravvivere senza di essa; la nullità automatica non è imposta dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE

Clausola di prestito in valuta estera e tasso di cambio fissato successivamente

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Budai Központi Kerületi Bíróság (Ungheria) in una controversia tra una società di leasing/credito e un consumatore debitore. Il giudice nazionale chiedeva se la disciplina ungherese, come interpretata dalla Kúria, fosse compatibile con la direttiva 93/13 in una situazione in cui il contratto di prestito in valuta estera non indicava nel testo contrattuale il tasso di cambio applicabile all’erogazione, ma rinviava a una comunicazione successiva redatta unilateralmente dal creditore.

Fatti e procedimento principale

Il 20 febbraio 2006 le parti avevano concluso un contratto di prestito destinato all’acquisto di un autoveicolo, espresso in franchi svizzeri ma collegato a un importo iniziale in fiorini ungheresi. Il tasso di cambio applicabile alla somma erogata era stato comunicato dopo la firma, in un documento separato non sottoscritto dal debitore. Il debitore contestava la validità del contratto sostenendo che mancasse una menzione essenziale dell’oggetto del prestito, poiché il tasso di cambio non risultava dal contratto firmato.

Il giudice del rinvio rilevava che, secondo la giurisprudenza vincolante della Kúria, il tasso indicato nella comunicazione successiva aveva valore giuridico equivalente a una clausola contrattuale e che la mancata sottoscrizione del documento da parte del debitore era irrilevante. Tale impostazione, secondo il giudice nazionale, poteva incidere negativamente sugli interessi economici del consumatore, che sopportava il rischio di cambio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 93/13/CEE;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, relativo alle clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva;
  • l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, sulla valutazione dell’abusività e sull’esclusione del controllo per l’oggetto principale, se la clausola è chiara e comprensibile;
  • l’articolo 5, sul requisito di redazione chiara e comprensibile;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, sugli effetti delle clausole abusive;
  • l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.

La Corte prende inoltre atto del contesto normativo ungherese, inclusa la disciplina che ha inciso sui contratti di prestito in valuta estera e la decisione n. 1/2016 della Kúria.

Ricevibilità

La Commissione sosteneva l’irricevibilità della questione, invocando il fatto che le leggi ungheresi DH 1 e DH 3 avrebbero sottratto la materia all’ambito della direttiva 93/13 ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2. La Corte respinge l’eccezione: osserva che la clausola oggetto del procedimento principale, pur collegata al tasso di cambio, non coincide necessariamente con la clausola colpita dalla normativa interna successiva, e non appare manifestamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva.

Ragionamento della Corte

La Corte riformula la questione del giudice nazionale alla luce degli articoli 3, 4 e 6 della direttiva 93/13. In primo luogo, precisa che una clausola che determina le modalità di fissazione dell’importo del prestito espresso in valuta estera può rientrare nell’oggetto principale del contratto; in tal caso, essa è sottratta al controllo sull’abusività solo se è formulata in modo chiaro e comprensibile.

Il requisito di trasparenza non è puramente formale o grammaticale. La clausola deve esporre in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di calcolo e, se del caso, il rapporto con le altre clausole, così da consentire al consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di valutare le conseguenze economiche del contratto, incluso il costo complessivo del prestito. La verifica spetta al giudice nazionale e deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti, comprese le informazioni fornite dal professionista durante la negoziazione.

In secondo luogo, se la clausola non è chiara e comprensibile, il giudice deve verificare se sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, cioè se, in contrasto con il requisito della buona fede, provochi un significativo squilibrio a danno del consumatore. In tale valutazione rilevano la natura del contratto e tutte le circostanze esistenti al momento della conclusione.

Infine, anche qualora la clausola sia abusiva, la conseguenza non è automaticamente la nullità dell’intero contratto: ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la clausola non vincola il consumatore, ma il contratto deve restare in vigore se può sussistere senza la clausola abusiva. La Corte ricorda che lo scopo della direttiva è ristabilire l’equilibrio tra le parti, non annullare ogni contratto contenente clausole abusive.

Decisione

La Corte conclude che gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dal giudice supremo, che non dichiari nullo un contratto di prestito espresso in valuta estera quando il tasso di cambio applicabile alla somma iniziale sia fissato dal creditore in un documento separato dopo la conclusione del contratto, a condizione che:

  • la clausola sia chiara e comprensibile, nel senso precisato dalla Corte; oppure
  • se tale requisito non è rispettato, la clausola non sia abusiva o il contratto possa sopravvivere senza di essa.

Principio affermato

La decisione ribadisce che la trasparenza delle clausole nei contratti di credito in valuta estera deve consentire al consumatore di comprendere il meccanismo economico del contratto e di valutare il rischio di cambio; tuttavia, il diritto dell’Unione non impone la nullità automatica del contratto per il solo fatto che il tasso di cambio sia indicato in un documento separato successivo alla firma. La sanzione dipende dalla combinazione tra difetto di chiarezza, abusività della clausola e possibilità di sopravvivenza del contratto senza di essa.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di prestito in valuta esteratrasparenza contrattualenullità del contratto

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