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Circolare

Circolare numero 47 del 21-2-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’approvazione, da parte del Comitato esecutivo, della convenzione con FNOOMM e SUMAI per applicare all’INPS l’Accordo collettivo nazionale dei medici specialisti ambulatoriali (D.P.R. n. 291/1987), integrato da norme particolari e atto aggiuntivo. Vengono disciplinati decorrenza normativa ed economica, nuovi importi dei compensi e delle indennità, criterio di calcolo delle quote di caro-vita, contributo ENPAM, rimborso spese di accesso, soppressione del contributo volontario al sindacato, incompatibilità, revoca degli incarichi, conguagli a bilancio 1990 e trattamento fiscale degli emolumenti. È inoltre richiesto di notificare la circolare a ciascun medico per l’accettazione espressa della disciplina convenzionale.

Estensione all’INPS dell’Accordo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali e relative innovazioni economiche, incompatibilità e trattamento fiscale

Estensione all’INPS dell’Accordo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali

La circolare illustra l’avvenuta approvazione della convenzione tra INPS, FNOOMM e SUMAI per estendere all’Istituto l’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, reso esecutivo con D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291. La disciplina comprende norme particolari per l’INPS e un atto aggiuntivo che integrano e modificano l’Accordo ai fini dell’applicazione nell’ambito dell’Istituto.

Decorrenza normativa ed economica

Ai sensi dell’art. 1 delle norme particolari INPS, l’Accordo trova applicazione per l’Istituto:

  • agli effetti normativi, dalla data di recepimento da parte del Comitato esecutivo;
  • agli effetti economici, dalle date previste dall’Accordo per i singoli istituti retributivi.

La deliberazione richiamata è la n. 1141 del 19 ottobre 1989.

Compenso orario, anzianità e fasce

La nuova disciplina economica modifica il compenso orario tabellare previsto dall’art. 33 del D.P.R. n. 291/1987. Il compenso forfettario per ogni ora di incarico è elevato a:

  • L. 15.955 dal 1° gennaio 1986;
  • L. 16.915 dal 1° gennaio 1987;
  • L. 17.900 dal 1° gennaio 1988.

Dal 1° gennaio 1986 tali compensi sono incrementati in base all’anzianità di incarico, secondo i criteri dell’art. 33, con:

  • aumenti biennali del 2,50%;
  • incrementi periodici per fasce triennali del 6%, fino a un massimo di sette fasce.

Gli aumenti biennali vengono riassorbiti al raggiungimento delle fasce successive; dopo la settima fascia, essi si calcolano sul compenso corrispondente a tale fascia. Sia gli aumenti biennali sia le fasce triennali decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anzianità.

Indennità di disponibilità e contributi

In relazione all’art. 34 del D.P.R. n. 291/1987, l’indennità di disponibilità per gli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale e non hanno altri rapporti con il SSN o con altre istituzioni è elevata a:

  • L. 1.995 dal 1° gennaio 1986;
  • L. 2.490 dal 1° gennaio 1987;
  • L. 3.000 dal 1° gennaio 1988, per ogni ora risultante dalla lettera di incarico.

L’indennità segue la medesima disciplina e gli stessi incrementi economici del compenso orario ed è soggetta, dal 1° gennaio 1986, al contributo ENPAM.

Indennità di programmazione sanitaria

La circolare chiarisce che l’indennità di L. 600 per ogni ora di attività effettivamente espletata, prevista dall’art. 36, è collegata alla più generale programmazione dell’Istituto nell’ambito della quale vengono utilizzati i medici "a capitolato". Tale indennità non incide su altri istituti normativi o economici dell’Accordo.

Quota di caro-vita

Per l’art. 40 del D.P.R. n. 291/1987 viene confermato il nuovo sistema di calcolo delle quote di caro-vita, disciplinato dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38 e dall’art. 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.

L’adeguamento è semestrale e segue l’indice sindacale del semestre precedente. In prima applicazione il semestre di riferimento è novembre 1985-aprile 1986, con primo adeguamento dal 1° maggio 1986. Gli indici indicati per i semestri successivi sono:

  • 2,72% per maggio-ottobre 1986;
  • 2,90% per novembre 1986-aprile 1987;
  • 2,61% per maggio-ottobre 1987;
  • 2,59% per novembre 1987-aprile 1988;
  • 2,64% per maggio-ottobre 1988;
  • 3,43% per novembre 1988-aprile 1989;
  • 3,00% per novembre 1989-aprile 1990.

Le quote sono corrisposte in aggiunta a quelle dovute al 1° novembre 1985. La base di calcolo è il compenso iniziale dell’art. 33, comma 1, moltiplicato per il numero di ore mensili del singolo medico, con limite massimo di 156 ore mensili. Le variazioni dei compensi orari al 1° gennaio 1988 producono effetti sulle quote alla successiva scadenza semestrale del 1° maggio. Per i medici con incarico inferiore a 40 ore mensili è previsto un incremento rapportato a 40 ore e ridotto di un quarantesimo per ogni ora mancante.

Sul piano della cumulabilità, le quote non spettano a chiunque usufruisca di meccanismi di adeguamento dei compensi al costo della vita; spettano solo ai pensionati che non percepiscono l’indennità integrativa speciale. Per le attività svolte per conto di più USL o altri enti si rinvia alle precedenti istruzioni e alle dichiarazioni da produrre.

Accesso, contributo sindacale e contributo ENPAM

L’"indennità di accesso" viene sostituita nominalmente dal "rimborso delle spese di accesso" per i sanitari che operano in comune diverso da quello di residenza, senza variazione della misura già fissata dal precedente Accordo (D.P.R. n. 884/1984).

Inoltre:

  • il contributo volontario dello 0,5% a favore del SUMAI non è più previsto;
  • il contributo ENPAM è elevato al 22%, di cui 13% a carico dell’Ente e 9% a carico dello specialista.

I conguagli devono essere liquidati e posti in pagamento dalle sedi interessate con imputazione al capitolo 10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di previsione 1990.

Incarichi, incompatibilità e revoca

L’atto aggiuntivo ribadisce che le ore di servizio ambulatoriale espletate a rapporto professionale presso l’INPS non possono essere aumentate in alcun modo, né aumentando l’orario dei singoli medici né conferendo nuovi incarichi.

Le norme particolari dell’INPS richiamano la disciplina delle incompatibilità dell’Accordo nazionale e la integrano. Sono incompatibili, oltre ai casi generali, anche:

  • i proprietari, comproprietari, amministratori, direttori o gestori di stabilimenti termali convenzionati con l’INPS;
  • gli specialisti con rapporto di dipendenza o professionale con cliniche, laboratori, poliambulatori, centri radiologici o altre strutture sanitarie private convenzionate con l’INPS per esami specialistici esterni, o titolari in proprio di tali convenzioni.

Lo specialista deve inoltre astenersi da attività in contrasto con le finalità istituzionali dell’INPS, come quella di medico di patronato, consulente tecnico di parte o d’ufficio in giudizi che interessano l’Istituto, nonché dalla compilazione di moduli INPS per l’ottenimento di prestazioni istituzionali. La violazione di tali prescrizioni comporta la revoca di diritto e con effetto immediato dell’incarico.

La circolare richiama anche i messaggi n. 31363 del 3 maggio 1989 e n. 49532 del 28 novembre 1989, secondo cui gli incarichi dei medici in situazione di incompatibilità devono essere immediatamente revocati. Per i sanitari privi della specializzazione in medicina legale o del lavoro, il mantenimento dell’incarico è ammesso solo eccezionalmente in presenza di gravi carenze di organico.

Sostituzioni, specializzazioni e anzianità riconoscibile

Per le assenze previste dall’Accordo nazionale, l’INPS può anche non provvedere alla sostituzione dello specialista. I medici privi di specializzazione in medicina legale e medicina del lavoro, già mantenuti in servizio ai sensi dei precedenti accordi, sono compensati nella stessa misura prevista per i medici specialisti; l’Istituto può revocarne l’incarico se non abbiano conseguito la specializzazione entro l’anno accademico 1986-1987, salvo la disciplina sulla riduzione dell’orario.

Ai fini dell’art. 33, comma 6, è valorizzata anche l’anzianità maturata senza soluzione di continuità dal 1° gennaio 1982 presso enti che abbiano integralmente applicato il precedente accordo, purché vi sia apposita certificazione confermata dal SUMAI. Non sono valutabili, invece, i periodi di attività prestati come medico incaricato a prestazione.

Assicurazione, presenza e parametri temporali delle visite

L’INPS provvede a coprire i medici a capitolato contro i rischi previsti dall’art. 21, comma 1, dell’Accordo, assumendo a proprio carico gli eventuali oneri di risarcimento senza stipulare una polizza assicurativa con società esterne; condizioni e massimali saranno definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione d’intesa con il sindacato firmatario.

La presenza dei medici incaricati è rilevata con le stesse modalità del personale a rapporto d’impiego. Inoltre, viene fornita una parametrizzazione orientativa dei tempi di visita:

  • 50 minuti per una visita per accertamento di invalidità o inabilità;
  • 1 visita collegiale o diretta per ricorso = 1 visita per invalidità;
  • 10 pareri sugli atti = 1 visita per invalidità;
  • 10 pareri sugli atti per cure termali = 1 visita per invalidità;
  • 2 visite per cure termali = 1 visita per invalidità;
  • 15 pareri per TBC = 1 visita per invalidità;
  • 20 minuti aggiuntivi per il riesame delle pratiche di invalidità a seguito di eventuali accertamenti.

Trattamento fiscale e certificazioni

Gli emolumenti corrisposti ai medici sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF con modalità e criteri previsti per il personale a tempo indeterminato. La base imponibile è costituita da tutti gli emolumenti mensili al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. La ritenuta si determina applicando l’aliquota prevista dal D.P.C.M. 29 settembre 1989 e viene ridotta delle detrazioni d’imposta spettanti.

Il conguaglio d’imposta è effettuato con i criteri ordinari del personale a rapporto d’impiego a tempo indeterminato. Gli emolumenti arretrati sono assoggettati a tassazione separata secondo la normativa vigente. A fine anno deve essere rilasciato il Mod. 101 con l’indicazione degli emolumenti percepiti e delle ritenute operate; alla cessazione del rapporto deve essere rilasciato l’eventuale Mod. 102.

Comunicazione ai medici e accettazione della disciplina

La circolare dispone che una copia sia notificata a ciascun medico specialista ambulatoriale con rapporto libero-professionale. Ciascun medico deve rilasciare espressa dichiarazione di accettazione della disciplina derivante dalla convenzione approvata dal Comitato esecutivo.

Punti principali

Approvazione della convenzione e decorrenza dell’Accordo

Il Comitato esecutivo, con deliberazione n. 1141 del 19 ottobre 1989, approva la convenzione stipulata con FNOOMM e SUMAI per regolare i rapporti con i medici "a capitolato" operanti presso l’INPS. L’Accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 8 giugno 1987, n. 291 si applica all’Istituto: agli effetti normativi dalla data di recepimento da parte del Comitato esecutivo; agli effetti economici dalle date previste dall’Accordo per i singoli istituti retributivi.

Compenso orario e progressione per anzianità

Il compenso forfettario per ogni ora di incarico è elevato a L. 15.955 dal 1° gennaio 1986, a L. 16.915 dal 1° gennaio 1987 e a L. 17.900 dal 1° gennaio 1988. Dal 1° gennaio 1986 i compensi aumentano in base all’anzianità di incarico con incrementi biennali del 2,50% e con fasce triennali del 6% fino a un massimo di sette fasce. Gli aumenti biennali si riassorbono al raggiungimento delle fasce successive; dopo la settima fascia, gli aumenti biennali si calcolano sul compenso corrispondente a tale fascia. La decorrenza degli aumenti è dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’anzianità.

Indennità di disponibilità e contributo ENPAM

Per gli specialisti che svolgono esclusivamente attività ambulatoriale e non hanno altri rapporti di dipendenza o convenzionali con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, l’indennità di disponibilità è elevata a L. 1.995 dal 1° gennaio 1986, a L. 2.490 dal 1° gennaio 1987 e a L. 3.000 dal 1° gennaio 1988 per ogni ora indicata nella lettera di incarico. Tale indennità segue la medesima disciplina e gli stessi incrementi economici del compenso orario ed è soggetta, dal 1° gennaio 1986, al contributo ENPAM.

Indennità di programmazione sanitaria

Viene chiarito che l’indennità di L. 600 per ogni ora di attività effettivamente svolta, prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 291/1987, è collegata alla più generale programmazione dell’Istituto nell’ambito della quale operano i medici "a capitolato". Tale indennità è irrilevante ai fini di ogni altro istituto normativo ed economico previsto dall’Accordo.

Quote di caro-vita: criteri di calcolo e cumulabilità

Si scioglie la riserva sul nuovo sistema di calcolo delle quote di caro-vita, determinate secondo la legge 26 febbraio 1986, n. 38 e l’art. 16 del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13. L’adeguamento avviene semestralmente sulla base dell’indice sindacale del semestre precedente; in prima applicazione il semestre di riferimento è novembre 1985-aprile 1986 e il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986. Gli indici richiamati sono: 2,72% (maggio-ottobre 1986), 2,90% (novembre 1986-aprile 1987), 2,61% (maggio-ottobre 1987), 2,59% (novembre 1987-aprile 1988), 2,64% (maggio-ottobre 1988), 3,43% (novembre 1988-aprile 1989), 3,00% (novembre 1989-aprile 1990). Le quote si aggiungono a quelle dovute al 1° novembre 1985. La base di calcolo è il compenso iniziale dell’art. 33, comma 1, moltiplicato per le ore mensili di incarico, con tetto massimo di 156 ore; per incarichi inferiori a 40 ore mensili è previsto un incremento rapportato a 40 ore e ridotto di un quarantesimo per ogni ora mancante. Le quote non competono a chi beneficia comunque di meccanismi di adeguamento al costo della vita; spettano solo ai pensionati che non percepiscono l’indennità integrativa speciale. Per la cumulabilità con attività presso più USL o altri enti si rinvia alle precedenti istruzioni e alle dichiarazioni da rendere dagli interessati.

Rimborso spese di accesso e contributo volontario al SUMAI

L’"indennità di accesso" viene sostituita nominalmente dal "rimborso delle spese di accesso" per i sanitari che operano in comune diverso da quello di residenza, senza variazione della misura rispetto al precedente Accordo (D.P.R. n. 884/1984). Inoltre, per effetto della norma transitoria n. 3 del D.P.R. n. 291/1987, non è più previsto il contributo volontario dello 0,5% su tutte le competenze a favore del SUMAI.

Contributo ENPAM e conguagli finanziari

Per effetto dell’art. 30 del D.P.R. n. 291/1987, il contributo ENPAM è elevato al 22%, di cui il 13% a carico dell’Ente e il 9% a carico dello specialista. I conguagli spettanti agli interessati devono essere liquidati dalle sedi con imputazione al capitolo 10419 "Spese per accertamenti sanitari" del bilancio di previsione 1990.

Incarichi, incompatibilità e revoca

L’atto aggiuntivo ribadisce che le ore di servizio ambulatoriale presso l’INPS non possono subire aumenti né per incremento dell’orario dei singoli medici né mediante nuovi incarichi. È richiamata la disciplina delle incompatibilità: gli incarichi ai medici "a capitolato" che versano in situazioni di incompatibilità devono essere immediatamente revocati. Inoltre, per i sanitari sprovvisti della specializzazione in medicina legale o del lavoro, gli incarichi possono essere mantenuti solo eccezionalmente, in presenza di gravi carenze di organico nelle strutture.

Norme particolari INPS su incompatibilità, astensione e revoca

Le norme particolari per l’INPS aggiungono ulteriori cause di incompatibilità, tra cui la titolarità o gestione di stabilimenti termali convenzionati con l’INPS e i rapporti con strutture sanitarie private convenzionate con l’INPS per esami specialistici esterni. Lo specialista deve inoltre astenersi da attività incompatibili con le finalità istituzionali dell’INPS, come l’attività di medico di patronato, il ruolo di consulente tecnico di parte o d’ufficio in giudizi che interessano l’Istituto e la compilazione dei moduli INPS per ottenere prestazioni dell’Istituto. L’incarico è revocato di diritto e con effetto immediato anche per violazione di tali obblighi.

Personale privo di specializzazione e anzianità valutabile

I medici privi di specializzazione in medicina legale o medicina del lavoro che abbiano conservato l’incarico ai sensi di precedenti accordi sono compensati nella stessa misura dei medici specialisti. L’INPS può revocare l’incarico a chi non abbia conseguito la specializzazione entro l’anno accademico 1986-1987, salvo la diversa disciplina sulla riduzione dell’orario. Ai fini dell’art. 33, comma 6, è valutata anche l’anzianità maturata senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 1982, presso enti che abbiano integralmente applicato il precedente accordo, previa certificazione confermata dal SUMAI; non sono invece valutabili i periodi svolti come medico incaricato a prestazione.

Assicurazione, rilevazione presenze e tempi medi delle visite

L’INPS assicura i medici a capitolato contro i rischi di cui all’art. 21, comma 1, dell’Accordo, assumendosi gli eventuali oneri di risarcimento senza stipulare una polizza con compagnie assicurative; condizioni e massimali saranno definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione d’intesa con il sindacato firmatario. La presenza dei medici incaricati è rilevata con le stesse modalità del personale dipendente. Per le visite ambulatoriali si indica, a titolo orientativo, un tempo medio di 50 minuti per visita di accertamento invalidità o inabilità, con equivalenze per visite collegiali, pareri sugli atti, cure termali e TBC, nonché 20 minuti aggiuntivi per il riesame delle pratiche di invalidità a seguito di ulteriori accertamenti.

Trattamento fiscale e certificazioni annuali

Gli emolumenti sono soggetti a ritenuta d’acconto IRPEF con le modalità previste per il personale a tempo indeterminato. La base imponibile è costituita dagli emolumenti mensili al netto dei contributi previdenziali e assistenziali; la ritenuta si calcola applicando l’aliquota vigente del D.P.C.M. 29 settembre 1989 e si riduce delle detrazioni spettanti. Il conguaglio d’imposta segue i criteri ordinari del personale a tempo indeterminato; gli arretrati sono soggetti a tassazione separata. A fine anno va rilasciato il Mod. 101 e, alla cessazione del rapporto, l’eventuale Mod. 102.

Obbligo di notifica e accettazione da parte dei medici

La circolare deve essere notificata a ciascun medico specialista ambulatoriale con rapporto libero-professionale, il quale deve rilasciare espressa dichiarazione di accettazione della disciplina derivante dalla convenzione tra INPS, SUMAI e FNOOMM approvata con deliberazione n. 1141 del 19 ottobre 1989.

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