Circolare numero 46 del 20-2-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative per il recupero, nei confronti del terzo responsabile e/o della sua assicurazione, del danno subito dall’Istituto quando un dipendente riporti un’invalidità temporanea assoluta a seguito di incidente. Il danno comprende retribuzione lorda, contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro ed eventuale equo indennizzo; possono aggiungersi interessi legali, rivalutazione monetaria e spese amministrative. Vengono disciplinate le fasi della pratica, dalla denuncia del dipendente, al preavviso di azione risarcitoria, all’invio dell’estratto conto e, in mancanza di pagamento entro 20 giorni, al trasferimento della documentazione all’Ufficio legale. Sono inoltre richiamati i principali termini di prescrizione e le istruzioni contabili per l’imputazione degli importi recuperati.
Recupero del danno per assenza dal lavoro del dipendente infortunato causata da terzi responsabili
Recupero delle somme per assenza del dipendente infortunato causata da terzi responsabili
La circolare detta istruzioni operative per il recupero, da parte dell’Istituto, delle somme sostenute quando un dipendente subisca un incidente imputabile a terzi e riporti un’invalidità temporanea assoluta. Il presupposto giuridico è individuato nella sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6132 del 12 novembre 1988, che riconosce al datore di lavoro il diritto al risarcimento per la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa. Le disposizioni sono impartite per assicurare uniformità di trattamento e si applicano anche ai casi già verificatisi.
Avvio della pratica e segnalazione dell’infortunio
Verificatosi l’incidente, il dipendente deve darne tempestiva comunicazione alla S.A.P. di appartenenza, Reparto AA.GG., che provvede a far compilare il questionario allegato alla circolare. Questa prima acquisizione di dati serve a raccogliere tutte le informazioni utili sul fatto, sui soggetti coinvolti, sugli eventuali testimoni, sull’assicurazione del presunto responsabile e sull’eventuale esistenza di azioni penali o civili già intraprese.
Preavviso al terzo responsabile e determinazione dell’importo
Dopo la segnalazione iniziale, la S.A.P. invia al terzo responsabile e/o alla sua compagnia assicuratrice, con raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza all’interessato, la lettera di preavviso dell’azione risarcitoria. Tale comunicazione contiene la riserva di chiedere successivamente la liquidazione del danno e serve, nei casi di incidenti da circolazione di veicoli a motore o natanti, anche a produrre gli effetti previsti dalla normativa richiamata nel modello allegato.
Una volta quantificato il pregiudizio per l’Istituto, la S.A.P. invia sempre con raccomandata A.R. l’estratto conto al terzo responsabile e/o alla compagnia assicuratrice, indicando l’importo complessivo del danno. Il documento deve riportare gli elementi economici richiesti e costituisce la base della richiesta di rimborso.
Componenti del danno recuperabile
Il danno da recuperare è composto da più voci:
- retribuzione lorda corrisposta al dipendente durante il periodo di assenza;
- contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- eventuale equo indennizzo corrisposto o da corrispondere.
Per la retribuzione devono essere considerate le voci fisse e continuative, compresi i ratei di tredicesima mensilità, purché soggette a ritenute previdenziali e assistenziali. Per il personale medico, ai fini del calcolo del rateo di tredicesima, vanno considerate soltanto le voci stipendio e indennità di tempo pieno.
Contribuzione e criteri di calcolo
La circolare riporta le aliquote da applicare per la contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro:
- Contr. F.P.L.D. 18,63%
- Ass. malat. Pens. 0,20%
- Fondo Asili Nido 0,10%
- T.B.C. 2,01%
- ENAOLI 0,16%
- Ass. Malattia 9,60%
- ENPDEP 0,093%
- GESCAL 0,70%
- F.E.O. 0,02%
- Cassa Prev.za 3,98%
Viene inoltre precisato che l’indennità integrativa speciale non deve essere assoggettata alle ritenute per la Cassa di previdenza e per il F.E.O.
Per l’equo indennizzo si applicano le misure previste dalla normativa contrattuale vigente per il personale non dirigente e, per il personale dirigente e per quello di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989, le norme richiamate dalla circolare.
Interessi, rivalutazione monetaria e spese
Sulla somma complessiva determinata dall’Istituto devono essere richiesti, ove ricorrano i presupposti, anche:
- interessi legali;
- rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione delle competenze;
- spese amministrative.
Trasmissione all’Ufficio legale e documentazione
Decorso il termine di 20 giorni dall’invio dell’estratto conto senza pagamento integrale, la pratica deve essere trasmessa all’Ufficio legale. Alla documentazione in originale devono essere allegati:
- denuncia dell’interessato;
- questionario compilato;
- lettera di preavviso;
- estratto conto;
- cartoline di avviso di ricevimento.
La circolare raccomanda che l’inoltro all’Ufficio legale avvenga nei tempi più ristretti possibili.
Termini prescrizionali richiamati
Ai fini della corretta gestione delle azioni di recupero, vengono ricordati i termini prescrizionali più frequenti:
- 2 anni per incidenti causati dalla circolazione di autoveicoli, ai sensi dell’art. 2947 c.c., secondo comma;
- 1 anno per incidenti causati da mezzi pubblici di trasporto alle persone trasportate, ai sensi dell’art. 1681 c.c.; lo stesso termine si applica ai trasporti gratuiti;
- 2 anni per infortuni occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o amicizia nei confronti del vettore;
- 5 anni per infortuni derivanti da fatto illecito di terzi, come rissa o percosse, ai sensi dell’art. 2947 c.c., primo comma.
Istruzioni contabili
Le somme recuperate devono essere registrate secondo la tipologia di spesa e il personale interessato:
- retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali a carico dell’Istituto: conti GPA 24/31, GPH 24/31 e GPI 24/31, rispettivamente per personale degli uffici, degli stabilimenti termali e della Casa di riposo di Camogli;
- somme recuperate anche per equo indennizzo: imputazione esclusiva al conto GPA 24/31;
- interessi legali e svalutazione monetaria: conto GPA 24/99.
Allegati operativi
La circolare contiene due modelli standardizzati: il questionario/verbale delle dichiarazioni del dipendente infortunato, con le domande utili per ricostruire il fatto, individuare il responsabile, i testimoni, l’assicurazione, eventuali procedimenti penali o civili e altre notizie; e la lettera di preavviso/estratto conto da inviare al terzo responsabile o alla compagnia assicuratrice, con intimazione al rimborso entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e con avviso dell’avvio dell’azione legale in caso di mancato pagamento.
Punti principali
Presupposto giuridico e finalità del recupero
La circolare richiama la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6132 del 12 novembre 1988, secondo cui il responsabile delle lesioni personali causative di invalidità temporanea assoluta del lavoratore deve risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione della prestazione lavorativa. L’INPS, per uniformare la trattazione delle pratiche e assicurare il recupero delle somme, impartisce istruzioni operative applicabili anche ai casi già verificatisi.
Flusso operativo della pratica
Il dipendente deve segnalare tempestivamente l’incidente alla S.A.P. di appartenenza, Reparto AA.GG., che fa compilare il questionario allegato. Successivamente la S.A.P. invia al terzo responsabile e/o alla compagnia assicuratrice, con raccomandata A.R. e per conoscenza all’interessato, la lettera di preavviso dell’azione risarcitoria. Una volta determinato il danno, viene inviato l’estratto conto con l’importo richiesto. Se entro 20 giorni dall’invio dell’estratto conto non vi è il pagamento integrale, la pratica va trasmessa all’Ufficio legale con la documentazione originale e con le ricevute di ritorno.
Composizione del danno da recuperare
L’ammontare del danno è formato da: retribuzione lorda corrisposta nel periodo di assenza, contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria a carico del datore di lavoro, ed eventuale equo indennizzo corrisposto o da corrispondere. Per la retribuzione si considerano le voci fisse e continuative, inclusi i ratei di 13ª mensilità, soggette a ritenute previdenziali e assistenziali. Per il personale medico, ai fini del rateo di tredicesima, si considerano solo stipendio e indennità di tempo pieno.
Aliquote contributive e trattamento dell’equo indennizzo
La circolare indica le percentuali di contribuzione a carico del datore di lavoro da applicare ai fini del calcolo del danno: Contr. F.P.L.D. 18,63%; Ass. malat. Pens. 0,20%; Fondo Asili Nido 0,10%; T.B.C. 2,01%; ENAOLI 0,16%; Ass. Malattia 9,60%; ENPDEP 0,093%; GESCAL 0,70%; F.E.O. 0,02%; Cassa Prev.za 3,98%. Si precisa inoltre che l’indennità integrativa speciale non va assoggettata alle ritenute per la Cassa di previdenza e per il F.E.O. L’equo indennizzo va calcolato secondo la normativa contrattuale vigente per il personale non dirigente e secondo le norme per i dirigenti dello Stato e per il personale di cui all’art. 15 della legge n. 88/1989.
Interessi, rivalutazione e spese
Sulla somma complessiva, comprensiva di retribuzione, contributi ed eventuale equo indennizzo, devono essere richiesti, ove ne ricorrano le condizioni, gli interessi legali e le ulteriori somme per svalutazione monetaria dalla data di corresponsione delle competenze, oltre alle spese amministrative.
Termini di prescrizione richiamati
La circolare ricorda i principali termini prescrizionali per le azioni di risarcimento danni più frequenti: due anni per incidenti causati dalla circolazione di autoveicoli; un anno per incidenti causati da mezzi pubblici di trasporto alle persone trasportate, termine che si applica anche al trasporto gratuito; due anni per trasporti a titolo di cortesia o amicizia nei confronti del vettore; cinque anni per infortuni conseguenti a fatto illecito di terzi, come rissa o percosse.
Adempimenti contabili
Le somme recuperate a titolo di retribuzione e contributi previdenziali e assistenziali vanno imputate ai conti GPA 24/31, GPH 24/31 e GPI 24/31, rispettivamente per il personale degli uffici, degli stabilimenti termali e della Casa di riposo di Camogli. Se il recupero comprende anche l’equo indennizzo, le somme devono essere imputate esclusivamente al conto GPA 24/31. Gli importi riscossi a titolo di interessi legali e svalutazione monetaria devono essere rilevati al conto GPA 24/99.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 feb 1990Circolare numero 44 del 19-2-1990
- Circolare · 19 feb 1990Circolare numero 45 del 19-2-1990
- Circolare · 21 feb 1990Circolare numero 47 del 21-2-1990
- Circolare · 18 feb 1990Circolare numero 42 del 18-2-1990
- Circolare · 22 feb 1990Circolare numero 48 del 22-2-1990
- Circolare · 16 feb 1990Circolare numero 43 del 16-2-1990
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →